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Attualità

La nuova disciplina fiscale degli ELTIF

8 Ottobre 2019

Roberta Moscaroli, Partner, Dentons Europe Studio Legale Tributario

Di cosa si parla in questo articolo

1. Premessa.

L’articolo 36-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» (cosiddetto “Decreto Crescita”), convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha introdotto uno speciale regime fiscale agevolativo per gli investimenti in «European Long Term Investments Fund» («ELTIF»), che si applica – a decorrere dagli investimenti effettuati nel 2020 e subordinatamente all’autorizzazione della Commissione Europea: cfr. infra – al ricorrere di talune condizioni.

Preliminarmente, si ricorda che gli ELTIF sono fondi chiusi (che prevedono cioè il rimborso del capitale a scadenze definite), introdotti dal Regolamento (UE) 2015/760 del 29 aprile 2015 (di seguito, il “Regolamento ELTIF”) per incentivare l’investimento a lungo termine in progetti infrastrutturali, in società non quotate ed in piccole e medie imprese (PMI) che hanno bisogno di stabili fonti di finanziamento.

Si tratta, pertanto, di strumenti di investimento difficilmente cedibili sul mercato prima della relativa scadenza, caratterizzati quindi da un basso livello di liquidità, ma che possono offrire un flusso di proventi e una rivalutazione a scadenza del capitale investito[1] e che – soprattutto –, favorendo il finanziamento a lungo termine di progetti infrastrutturali e delle PMI, possono contribuire ad incanalare l’economia europea su un percorso di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea con la strategia Europa 2020[2].

2. In particolare: le agevolazioni introdotte dal Decreto Crescita

Tornando al Decreto Crescita, l’articolo 36-bis esenta i redditi di capitale (di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del TUIR) ed i redditi diversi (di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR)[3] derivanti da investimenti in quote di ELTIF (anche mediante l’investimento in OICR che investono integralmente il proprio patrimonio in quote o azioni dei predetti fondi: cosiddetti “fondi di ELTIF”) delle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (comma 1) laddove:

  1. gli investimenti siano effettuati per un importo non superiore a 150.000 euro nell’anno e non superiore a 1.500.000 euro complessivamente (comma 2);
  2. i fondi ELTIF (o fondi di ELTIF) presentino le seguenti caratteristiche (comma 3):
    a) il patrimonio raccolto dal medesimo gestore non è superiore a 200 milioni di euro per ciascun anno, fino ad un massimo per gestore di 600 milioni di euro;
    b) i fondi investono almeno il 70 per cento del capitale in «attività di investimento ammissibili», come definite ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento ELTIF[4], riferibili ad «imprese di portafoglio ammissibili», come definite dall’articolo 11 del medesimo Regolamento[5], che – tuttavia – siano residenti nel territorio dello Stato[6] o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato[7];
  3. l’investimento sia detenuto per almeno cinque anni (comma 5).

In caso di cessione delle quote o azioni dei fondi prima dei cinque anni, a meno che il controvalore non venga integralmente investito in un altro ELTIF (o fondo di ELTIF) entro 90 giorni dalla cessione o dal rimborso, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo di investimento sono soggetti ad imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione delle sanzioni[8] (comma 5). La decadenza del beneficio fiscale può inoltre derivare dal venir meno della qualificazione del fondo per effetto del mancato rispetto della disciplina europea sugli investimenti ammissibili e sui limiti alla concentrazione previsti ai commi 3 e 4, comportando ciò – sempre – il recupero dell’imposizione, con gli interessi, sui redditi medio tempore realizzati, ma non l’irrogazione delle sanzioni (comma 6).

Per finire, le azioni o quote detenute negli ELTIF o nei fondi di ELTIF che ricadono nel regime speciale in commento non sono soggette alle imposte di successione e donazione di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (comma 7).

3. Decorrenza ed attuazione

Il comma 8 dell’articolo 36-bis demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze le modalità attuative della disciplina in parola, mentre il comma 9 ne stabilisce la decorrenza («in via sperimentale») a partire dagli investimenti effettuati nell’anno 2020.

Va sottolineato, peraltro, che l’efficacia dello speciale regime agevolativo de quoè subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, in materia di aiuti di Stato (comma 10): al riguardo, infatti, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 107 del «Trattato sul funzionamento dell’Unione europea», sono incompatibili con il mercato interno gli aiuti concessi dagli Stati che, favorendo talune imprese o talune produzioni, possano alterare la concorrenza, e che ai sensi del successivo articolo 108, paragrafo 3, alla Commissione devono essere comunicati, in tempo utile perché la Commissione stessa presenti le sue osservazioni, i progetti suscettibili di istituire o modificare aiuti.

 


[1] Cfr. sul punto anche il Dossier n. 123/5 Servizio Studi A. S. 1354 Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. D.L. 34/2019 – A.S. 1354 Schede di lettura.

[2] Così il primo “considerando” del Regolamento ELTIF.

[3] Si noti che la previsione di esenzione (anche) dei redditi diversi di natura finanziaria comporta l’agevolazione delle eventuali cessioni di quote di ELTIF sul mercato secondario, incentivando con ciò la diffusione dello strumento.

[4] L’articolo 10 del Regolamento ELTIF definisce come «attività di investimento ammissibili» le attività che rientrano in una delle seguenti categorie:

  1. strumenti rappresentativi di equity o quasi-equity (i.e., il cui rimborso in caso di default non è pienamente garantito) che siano stati:
    i) emessi da un’«impresa di portafoglio ammissibile» (cfr. infra) e acquisiti dall’ELTIF da tale impresa o da terzi attraverso il mercato secondario;
    ii) emessi da un’impresa di portafoglio ammissibile in cambio di uno strumento rappresentativo di equity o quasi-equity acquisito in precedenza dall’ELTIF da tale impresa o da terzi attraverso il mercato secondario;
    iii) emessi da un’impresa che possiede la maggioranza del capitale dell’impresa di portafoglio ammissibile in cambio di uno strumento rappresentativo di equity o quasi-equity che l’ELTIF ha acquisito conformemente ai punti i) o ii) dall’impresa di portafoglio ammissibile o da terzi attraverso il mercato secondario;
  2. strumenti di debito emessi da un’impresa di portafoglio ammissibile;
  3. prestiti erogati dall’ELTIF a un’impresa di portafoglio ammissibile con una scadenza non superiore al ciclo di vita dell’ELTIF;
  4. azionio quote di uno o più altri ELTIF, EuVECA e EuSEF, purché tali ELTIF, EuVECA e EuSEF non abbiano investito più del 10% del loro capitale in ELTIF;
  5. partecipazioni dirette o indirette attraverso imprese di portafoglio ammissibili in singole attività reali per un valore di almeno 10 000 000 EUR o di un importo equivalente nella valuta e al momento in cui avviene la spesa.

[5] Ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento ELTIF, un’«impresa di portafoglio ammissibile» è un’impresa diversa da un organismo di investimento collettivo che soddisfi i seguenti requisiti:

  1. non è un’impresa finanziaria;
  2. è un’impresa che:
    i) non è ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione; oppure
    ii) è ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione e al contempo ha una capitalizzazione di mercato inferiore a 500 000 000 EUR;
  3. è stabilita in uno Stato membro o in un paese terzo, a condizione che quest’ultimo non sia un paese indicato dal gruppo di azione finanziaria internazionale come paese ad alto rischio e non collaborativo e abbia firmato un accordo con lo Stato membro di origine del gestore dell’ELTIF e con ogni altro Stato membro in cui è previsto che le quote o le azioni dell’ELTIF siano commercializzate, in modo da assicurare che il paese terzo rispetti pienamente le norme sul modello di convenzione fiscale sui redditi e sul patrimonio dell’OCSE e assicuri un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali.

[6] Ex articolo 73 del TUIR.

[7] Rispetto alla “platea” delle imprese di portafoglio ammissibili del Regolamento ELTIF, quindi, l’agevolazione fiscale recata dal Decreto Crescita circoscrive l’ambito di applicazione della norma agli investimenti che affluiscono alle imprese residenti, UE o stabilite in Stati SEE con stabile organizzazione in Italia.

[8] Il relativo versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del quarto mese successivo a quello di cessione.

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