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Imposta sulle transazioni finanziarie: chiarimenti AE relativi alla società madre non residente

14 Settembre 2020
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 347 del 11 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di imposta sulle transazioni finanziarie, con particolare riguardo all’utilizzo del credito di imposta da parte di una società madre non residente.

Sul punto l’Agenzia ricorda come, ai fini dell’assolvimento dell’imposta sulle transazioni finanziarie italiana, se il soggetto non residente possiede una stabile organizzazione (di seguito S.O.) nel territorio dello Stato, gli adempimenti relativi alle FTT sono effettuati (sempre e comunque) tramite la SO.

Diversamente, se non possiede una S.O. nel territorio dello Stato, ai fini degli adempimenti previsti può: nominare un rappresentante fiscale che deve chiedere l’attribuzione del codice fiscale per il soggetto rappresentato (sempre il soggetto non residente non ne sia già in possesso); oppure, adempiere agli obblighi relativi alle FTT direttamente, previa richiesta di attribuzione del C.F. (sempre che non ne sia già in possesso).

Quando alla corretta modalità di compilazione del modello FTT per la dichiarazione dell’imposta, qualora un soggetto non residente con una S.O. nello Stato e, quindi con un proprio codice fiscale, decida di estinguere la S.O ed avvalersi di un R.F., deve cessare la sola posizione IVA della S.O. e conservare il codice fiscale attribuitogli; in tal modo il rappresentante fiscale può utilizzarlo per adempiere agli obblighi previsti (il R.F., infatti, non è tenuto a chiedere l’attribuzione di un C.F. per il suo rappresentato qualora questo ne sia già in possesso).

Ne deriva che, indicando nel campo “Codice fiscale” in testa al frontespizio del modello di dichiarazione il medesimo C.F. già attribuito alla S.O. e comunque riferibile al soggetto non residente, consente di riconciliare i dati delle dichiarazioni FTT presentate dapprima tramite S.O. e poi tramite R.F e di continuare a utilizzare in compensazione l’eventuale eccedenza a credito prodottasi nei diversi periodi d’imposta.

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