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Chiarimenti AE sull’esenzione da ritenuta sugli interessi e altri proventi da finanziamenti

9 Settembre 2019
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risoluzione n. 76 del 12 agosto 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di esenzione da ritenuta sugli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese.

L’articolo 26, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, prevede che “Ferme restando le disposizioni in tema di riserva di attività per l’erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la ritenuta di cui al comma 5 non si applica agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell’Unione europea, enti individuati all’articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE, imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell’Unione europea o investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, di cui all’articolo 6,comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti”.

Per i motivi meglio espressi nella Risposta in allegato, l’Agenzia ha evidenziato come l’esclusione della ritenuta opera, in ogni caso, nel rispetto della normativa bancaria nazionale disciplinante la riserva di attività per l’erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico allo scopo di non creare uno svantaggio competitivo per quegli operatori nazionali che, a differenza di quelli esteri, dovrebbero richiedere preventivamente l’autorizzazione all’esercizio di detta attività.

La disposizione in esame può applicarsi nel caso in cui la concessione del finanziamento, non rientrando nell’ambito della predetta normativa bancaria, non sia effettuata nei confronti del pubblico.

Sotto il profilo soggettivo, tra i soggetti esteri nei cui confronti trova applicazione la misura agevolativa prevista dal predetto comma 5-bis rientrano gli “investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti”.

Infine, il regime di esenzione non si applica ai finanziamenti di durata inferiore o pari ai 18 mesi, anche nell’ipotesi in cui superino di fatto tale durata per effetto di una proroga del finanziamento.

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