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Chiarimenti AE sul regime applicabile ai proventi da operazioni di peer to peer lending

11 Giugno 2020
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 169 del 09 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul regime fiscale applicabile ai proventi derivanti da operazioni di peer to peer lending alla luce della disciplina di cui all’articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).

L’articolo 1, commi 43 e 44, della legge di bilancio 2018 ha infatti introdotto alcune novità sulla disciplina fiscale relativa alle attività di raccolta ed erogazione fondi da parte di soggetti che svolgono l’attività del peer to peer lending (c.d. P2P Lending), con riferimento ad una specifica tipologia di finanziatori non professionali, ossia le persone fisiche non esercenti attività d’impresa.

Come evidenziato dall’Agenzia, ai fini dell’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta sui proventi derivanti da investimenti su piattaforme di P2P Lending rilevano due condizioni: i) la natura del soggetto finanziatore, che deve essere esclusivamente una persona fisica al di fuori dell’esercizio di una attività d’impresa; ii) la qualifica del gestore della piattaforma, che deve essere un intermediario finanziario iscritto all’albo o un istituto di pagamento ai sensi della normativa prevista, rispettivamente, dagli articoli 106 e 114 del TUB, autorizzato dalla Banca d’Italia.

Alla luce del nuovo assetto normativo i proventi, quindi, non concorrono più alla formazione del reddito complessivo del percettore persona fisica non imprenditore da assoggettare a tassazione IRPEF progressiva in quanto, qualora percepiti per il tramite di determinati soggetti gestori delle piattaforme che applicano sui medesimi la tassazione a titolo definitivo, sono esclusi dal reddito imponibile ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del Tuir, con conseguente esonero dall’adempimento dichiarativo.

Per quanto riguarda il soggetto tenuto all’applicazione della ritenuta, laddove gli investimenti in operazioni di P2P Lending vengano effettuati utilizzando piattaforme gestite da soggetti che non sono iscritti all’albo degli intermediari finanziari o che non assumono la qualifica di istituti di pagamento, ai sensi della normativa interna, occorre stabilire quali siano gli obblighi fiscali per il gestore della piattaforma on-line.

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