WEBINAR / 16 Aprile
Il Regolamento europeo sui bonifici istantanei


Nuovi adempimenti per le banche/PSP

ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 28/03

WEBINAR / 16 Aprile
Il Regolamento europeo sui bonifici istantanei. Nuovi adempimenti per le banche/PSP
www.dirittobancario.it
Attualità

GACS: le novità del Decreto del MEF in materia di garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze

31 Agosto 2016

Andrea Visaggio, Legal Counsel, Cariparma Crédit Agricole

Di cosa si parla in questo articolo

In data 12 Agosto 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (il “MEF”) del 3 Agosto 2016 (il “DM”) avente ad oggetto il Fondo di garanzia di cui all’art. 12, comma 1, del Decreto Legge 14 Febbraio 2016, n. 18 (il “Decreto Legge”), convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 Aprile 2016, n. 49, recante la disciplina in materia di garanzia sulla cartolarizzazione di Sofferenze (cd. “GACS”) (cfr. contenuti correlati).

Il DM introduce alcune disposizioni di dettaglio rubricate: (i) struttura dell’operazione, (ii) caratteristiche dei Titoli Senior, (iii) ordine di priorità dei pagamenti, (iv) ammissibilità dell’operazioni alla garanzia, (v) contenuto dell’istanza di concessione della garanzia e procedura istruttoria, (vi) cause di inefficacia.

Oltre a ciò, individua CONSAP quale soggetto “in house” più idoneo alla gestione dell’intervento.

In premessa, occorre evidenziare l’impegno nel rendere maggiormente chiare e dettagliate alcune delle disposizioni contenute nel Decreto Legge, con l’intento di eliminare ogni possibile asimmetria informativa e non rendere vano il complesso lavoro che attende Banche e Intermediari Finanziari che vogliano ottenere l’accesso alla GACS.

Il Decreto Legge, come noto, prevede che il MEF è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passività emesse nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione per come disciplinate all’art. 1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130.

In ordine al discusso tema del “valore dei crediti oggetto di cessione”, il DM (art. 2) specifica che questi sono trasferiti alla Società di cartolarizzazione cessionaria per un importo aggregato non superiore al valore lordo aggregato, al netto delle rettifiche e comprensivo di eventuali incassi rinvenienti dagli stessi crediti e di competenza della Società di cartolarizzazione, percepiti dalla Cedente tra la data di definizione del valore contabile e la data di trasferimento, come attestato dalla Cedente sulla base delle scritture contabili.

Con riguardo invece all’emissione dei Titoli, il Decreto Legge dispone che ai fini della concessione della GACS questi dovranno essere emessi in almeno due classi diverse, Senior e Junior, ed ove opportuno, Mezzanine, in ragione del grado di subordinazione.

Conformemente a ciò, il MEF (art. 3) tiene a precisare che una classe deve considerarsi non subordinata ad un altra classe della stessa emissione se, conformemente all’ordine di priorità di pagamento indicata nel regolamento dei titoli e applicabile dopo l’avvio di azione esecutiva – nella forma “post enforcement priority” o “post acceleration priority” se a seguito di messa in mora -, nessun altra classe riceva pagamenti per capitale e interessi in via prioritaria rispetto ad essa.

Quanto poi ai pagamenti indicati nell’ordine di priorità, viene specificato che verranno effettuati mediante l’utilizzo delle somme provenienti dai flussi di cassa realizzati a fronte dell’attività di recupero dei crediti oggetto di cessione, fermo restando che dall’applicazione di quanto previsto nel regolamento dei titoli e nei contratti dell’operazione, non devono risultare pagamenti sovraordinati ai Titoli Senior diversi da quelli previsti dall’art.7 del Decreto Legge.

Il DM affronta poi il tema dell’ammissibilità dell’operazione al rilascio della garanzia (art. 5) e della procedura di accesso (art. 7).

I requisiti di ammissione prevedono, da un lato, che il mancato pagamento di un importo dovuto a titolo di interessi sui Titoli Senior e la conseguente escussione della garanzia non comportano la decadenza dal beneficio del termine della Società di Cartolarizzazione e, dall’altro, che restano vincolate ad espresso consenso del MEF:

  • modifiche dell’importo nominale o del capitale dei Titoli Senior;
  • incremento del tasso di interesse applicato ai Titoli Senior o, nel caso in cui sia sovraordinato rispetto al pagamento del capitale dei Titoli Senior, ai Titoli Mezzanine (se emessi);
  • modifiche della scadenza dei Titoli Senior;
  • modifiche dei trigger events che attribuiscono ai detentori dei Titoli il diritto di dichiarare la decadenza della Società di Cartolarizzazione dal beneficio del termine o di applicare la priorità di pagamento derivante da una messa in mora (post acceleration e post enforcement priority);
  • modifiche del regolamento dei titoli o dei contratti dell’operazione nell’ipotesi di escussione prevista dall’art.11 del Decreto Legge.

In merito al rating sui Titoli Senior da parte di un’agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) richiesto dall’art. 5 del Decreto Legge, l’ulteriore requisito di ammissibilità previsto dal DM riguarda la condivisione con l’agenzia di rating incaricata di precise informazioni, di seguito dettagliate:

  • un prospetto dei flussi di cassa futuri compresi quelli relativi ai contratti di copertura finanziaria;
  • le commissioni dovute alla società di Servicing;
  • le modalità di pagamento degli interessi;
  • il corrispettivo della garanzia;
  • ogni altro costo dell’operazione di cartolarizzazione;

ciò, fermo restando l’accesso ad informazioni qualitative e quantitative riguardanti il soggetto incaricato della riscossione dei crediti.

Infine, ai fini dell’ammissibilità, la Società Cedente deve assicurare al Soggetto Indipendente di cui all’art. 3, comma 3 del Decreto Legge, l’accesso a tutte le informazioni necessarie alla verifica della conformità del rilascio della garanzia.

Riguardo la procedura di accesso alla garanzia, il DM specifica la modalità ed i contenuti dell’istanza da inoltrare al MEF.

Questa deve essere redatta utilizzando a pena di inammissibilità il modello scaricabile dal sito internet del Ministero stesso o del gestore, ed inviata a mezzo PEC correlata di una serie di documenti descritti nel DM all’art. 7,tra i quali:

  • il prospetto informativo dell’operazione di cartolarizzazione e i codici ISIN dei Titoli Senior oggetto di garanzia;
  • i documenti attestanti il rilascio del rating;
  • la quantificazione del costo della garanzia;
  • una lettera di impegno sottoscritta dal legale rappresentante della Cedente i crediti a trasmettere tempestivamente la documentazione attestante il trasferimento dei titoli Junior e, se emessi, Mezzanine, onde consentire la derecognition dal bilancio dei crediti oggetto della cartolarizzazione.

Tale ultimo punto costituisce uno dei principali punti di attenzione per Banche e Intermediari Finanziari: l’efficacia della garanzia è subordinata alla cessione a titolo oneroso di almeno il 50% + 1 dei Titoli Junior, e in ogni caso di un ammontare dei Titoli Junior o, se emessi, Mezzanine, al fine di consentire la derecognition dal bilancio sulla base dei principli contabili di riferimento al tempo dell’operazione.

Tale meccanismo viene ulteriormente precisato nel DM, ove si evidenzia (art. 7, comma 4), che l’efficacia della garanzia dello Stato è sospensivamente condizionata alla derecognition sopra descritta.

Qualora infatti il trasferimento dei crediti, nella misura indicata, non avvenga entro 12 mesi dall’adozione del decreto di concessione della garanzia statale, la Cedente dovrà considerarsi decaduta dall’ammissione del beneficio, con conseguente onere di nuova presentazione dell’istanza.

Di rilievo appare infine il disposto dell’art. 8, nel quale vengono descritte la cause (tassative) di inefficacia della garanzia operanti nel caso in cui, (a) la decisione della Società di Cartolarizzazione o dei portatori dei Titoli di revocare l’incarico del soggetto incaricato della riscossione dei crediti (Servicer) abbia determinato un peggiormento del rating del Titolo Senior e (b), siano stati modificati il regolamento dei titoli o gli altri contratti dell’operazione in difformità con quanto previsto dalla normativa primaria e dal DM.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 16 Aprile
Il Regolamento europeo sui bonifici istantanei


Nuovi adempimenti per le banche/PSP

ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 28/03

WEBINAR / 27 marzo
I servizi finanziari conclusi a distanza alla luce della Direttiva (UE) 2023/2673
ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 13/03