WEBINAR / 27 marzo
I servizi finanziari conclusi a distanza alla luce della Direttiva (UE) 2023/2673
ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 13/03

WEBINAR / 27 marzo
I servizi finanziari conclusi a distanza alla luce della Direttiva (UE) 2023/2673
www.dirittobancario.it
Flash News

Polizze di protezione del credito: l’IVASS pone l’accento sull’obbligo di valutarne dell’adeguatezza

23 Dicembre 2013
Di cosa si parla in questo articolo

Con lettera al mercato del 17 dicembre 2013 l’IVASS ha richiamato le imprese assicurative che collocano polizze di protezione del credito (Personal Protection Insurance, tra cui le polizze legate ai mutui) al rispetto dei doveri di correttezza, buona fede e trasparenza nei confronti degli assicurati/consumatori.

In particolare l’IVASS, nel corso dell’attività ispettiva svolta, ha riscontrato prassi diffuse di collocamento delle coperture assicurative abbinate a mutui, prestiti e finanziamenti non accompagnato da valutazioni dell’adeguatezza del contratto offerto in adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 52 del regolamento Isvap n. 5/2006.

Tale omissione sarebbe giustificata dal tenore dell’art. 56 del citato regolamento, che esenterebbe detti intermediari, quando assumono la veste di contraenti di contratti assicurativi in forma collettiva, dall’obbligo di acquisire le informazioni necessarie alla valutazione di adeguatezza dei contratti assicurativi offerti ai singoli clienti da essi finanziati.

Una simile interpretazione delle normativa non viene condivisa dall’IVASS, la quale diversamente evidenzia che chiunque assuma la veste di intermediario “contraente interessato” non può sottrarsi dall’applicare tutte le disposizioni in materia di esercizio dell’intermediazione assicurativa e i richiamati principi di correttezza, buona fede e trasparenza, indipendente dalla formula contrattuale (individuale o collettiva), attraverso la quale il contratto stesso viene stipulato.

Alla luce di tale interpretazione l’IVASS ha quindi posto l’accento sulla necessità di effettuare le prescritte verifiche di adeguatezza dei contratti, di individuare più efficaci azioni di enforcement dei presidi sull’operato della rete di vendita affinché gli intermediari si attengano a condotte che, anche sul piano sostanziale, tengano conto dei su elencati principi. A tal fine, le imprese dovranno prevedere idonee procedure di monitoraggio delle prassi commerciali e della modulistica contrattuale, anche ricorrendo a specifiche azioni mirate ad individuare comportamenti non conformi alle disposizioni di tutela del consumatore.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 27 marzo
I servizi finanziari conclusi a distanza alla luce della Direttiva (UE) 2023/2673
ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 13/03
Gli Atti dei Convegni ed Eventi organizzati da Diritto Bancario raccolti in una banca dati dedicata
Iscriviti alla nostra Newsletter