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Attualità

EIOPA: il secondo set di standard tecnici (ITS) e linee guida (GL) in vista di Solvency II

9 Luglio 2015

Andrea Pantaleo

Di cosa si parla in questo articolo

Ad esito di un processo di pubblica consultazione avviato il 27 novembre 2014, che ha visto una massiccia contribuzione da parte degli operatori del mercato assicurativo e riassicurativo con oltre 4500 commenti pervenuti entro il termine ultimo del 2 marzo 2015, il 6 luglio 2015 EIOPA ha pubblicato i final reports sul secondo set di Standard Tecnici (ITS) e Linee Guida in vista di Solvency II, che coprono diverse aree di tutti e tre i pilastri di Solvency II (base quantitativa; requisiti qualitativi; reporting e disclosure).

a) Gli ITS

Gli ITS rappresentano strumenti regolamentari di natura strettamente tecnica che non hanno (o non dovrebbero avere) effetti sulle decisioni strategiche o scelte di policy dei destinatari di tali provvedimenti. Il processo di consultazione ha riguardato in particolare i seguenti aspetti:

Pilastro 1 (base quantitativa):

  • la lista dei governi regionali e autorità locali che, nell’ambito della valutazione dell’esposizione finanziaria nei loro confronti, possono essere considerati dai soggetti vigilati alla pari dei governi centrali (nella cui giurisdizione sono stabiliti) ai fini del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità secondo la formula standard;
  • il meccanismo di aggiustamento simmetrico al fabbisogno di capitale proprio per coprire il rischio derivante dalle variazioni del livello dei prezzi azionari (art. 106 della Direttiva Solvency II);
  • i fattori di aggiustamento per calcolare i requisiti di capitale in relazione al rischio di valuta nel caso in cui: (i) la valuta locale o straniera è l’Euro, oppure (ii) agganciata all’Euro;
  • i criteri di calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità alla luce dei dati forniti dalle autorità nazionali sugli scostamenti del rischio salute presente nei singoli stati membri rispetto ai dati standard.

Pilastro 2 (requisiti qualitativi):

  • i template che le autorità di vigilanza nazionale devono utilizzare per pubblicare notizie su leggi, regolamenti, regole amministrative, linee guida e provvedimenti in modo maggiormente trasparente ed uniforme in ambito UE;
  • le procedure regolamentari relative ai casi in cui le autorità di vigilanza valutano necessario un incremento del Requisito Patrimoniale di Solvibilità in presenza di circostanze di natura straordinaria;
  • nell’ambito della funzione di risk management, le procedure di ulteriore stima, ai fini del calcolo delle riserve tecniche e del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, delle valutazioni dei crediti fornite da istituzioni terze.

Pilastro 3 (reporting e disclosure):

  • il template per la trasmissione di dati ed informazioni alle autorità di vigilanza nazionali da parte dei soggetti vigilati;
  • le procedure, i format ed i template per la diffusione al pubblico di dati ed informazioni sulla solvibilità e condizioni finanziarie dei soggetti vigilati da parte delle autorità di vigilanza nazionali.

b) Le Linee Guida

Le Linee Guida sono invece strumenti non vincolanti indirizzati alle autorità di vigilanza nazionali ed alle istituzioni finanziarie con la finalità di assicurare la comune, uniforme e corretta applicazione della regolamentazione europea così come di creare una efficiente attività di vigilanza. La consultazione ha riguardato:

Pilastro 1 (base quantitativa):

  • i criteri di stima degli assets e liabilities diversi dalle riserve tecniche al fine di fornire una corretta immagine della situazione finanziaria degli assicuratori e riassicuratori e di valutare i loro requisiti di capitale;
  • l’implementazione delle misure di garanzia a lungo termine.

Pilastro 2 (requisiti qualitativi):

  • i criteri di estensione del c.d. recovery period (fino ad un massimo di 7 anni), che viene concesso ai soggetti vigilati in determinate circostanze per il riallineamento con il Requisito Patrimoniale di Solvibilità.

Pilastro 3 (reporting e disclosure):

  • la metodologia di determinazione delle quote di mercato esenti da obblighi di reporting su base regolare;
  • reporting ai fini dei della valutazione da parte di EIOPA dei potenziali rischi per la stabilità finanziaria;
  • reporting e diffusione al pubblico di dati finanziari e di solvibilità;
  • scambio di informazioni su base sistematica nell’ambito dei collegi delle autorità di vigilanza;
  • natura ed estensione dell’attività di vigilanza su succursali aperte da assicuratori di paesi terzi.

Data la tecnicità, portata e importanza della regolamentazione, che verrà adottata a breve con provvedimenti della Commissione Europea, EIOPA ha aperto sul proprio sito internet una apposita sezione Q&A nell’area Regulation.

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