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Decreto Salva Italia ed investimenti in infrastrutture: le modifiche ai Regolamenti ISVAP

17 Maggio 2012

L’ISVAP ha avviato la consultazione pubblica sullo schema di provvedimento di modifica del Regolamento n. 36 del 31 gennaio 2011 in materia di investimenti e di attività a copertura delle riserve tecniche del lavoro diretto e del Regolamento n. 33 del 10 marzo 2010 in materia di accesso ed esercizio dell’attività di riassicurazione.

Le modifiche vengono disposte in attuazione dell’articolo 42, comma 6, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. decreto Salva Italia), il quale ha demandato all’ISVAP l’emanazione di un regolamento che disciplini le modalità, i limiti e le condizioni alle quali le imprese di assicurazione possono utilizzare, a copertura delle riserve tecniche ai sensi degli articoli 38 comma 1 e 42 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2005, attivi costituiti da investimenti nel settore delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche.

Con il documento in consultazione vengono introdotte nuove categorie di attivi e disciplinati i relativi limiti.

In tal senso, sono state apportate modifiche al Regolamento n. 36 del 31 gennaio 2011 al fine di consentire l’utilizzo, ai fini della copertura delle riserve tecniche, delle obbligazioni o altri titoli di debito di cui all’articolo 157, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006 (c.d. project bond), emessi dalle società di progetto di cui all’articolo 156 nonché da società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell’articolo 3, comma 15-ter, del medesimo decreto.

Tali attivi saranno considerati ammissibili nella misura massima del 2% delle riserve tecniche da coprire in presenza delle seguenti condizioni:

1. che si tratti di titoli emessi da società il cui bilancio sia soggetto a certificazione;

2. che le obbligazioni o gli altri titoli di debito emessi dalle predette imprese siano supportati dalle forme di garanzia introdotte dall’articolo 41, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (decreto liberalizzazioni).

Con riguardo ai fondi mobiliari chiusi, riservati e speculativi, fermi restando i limiti massimi di utilizzo degli stessi (5% delle riserve tecniche), è stato ampliato il limite di concentrazione previsto in relazione al singolo fondo. Tale limite, attualmente fissato all’1% delle riserve tecniche da coprire, sarà esteso al 2% nel caso di fondi che investono prevalentemente nel settore delle infrastrutture.

Il termine ultimo per l’invio di osservazioni, commenti e proposte è stato fissato per il 16 giugno 2012.


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