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Giurisprudenza

Sanzioni tributarie: applicabile il favor rei alle violazioni degli obblighi di comunicazione di cui al d.l. 30 settembre 2005 n. 203

19 Settembre 2019

Giulio Mangiafico, Dottorando in Scienze Giuridiche presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca

Cassazione Civile, Sez. V, 20 giugno 2019, n. 16537- Rel. Pres. Crucitti

Nei casi di omissione, infedeltà od incompletezza della comunicazione relativa alle minusvalenze od ai differenziali negativi su titoli o azioni negoziati su mercati regolamentati italiani od esteri, di valore superiore ad euro 50.000, prescritta dall’articolo 5-quinques, comma terzo, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, la sanzione proporzionale, introdotta dall’articolo 11 d.l. 2 marzo 2012, in luogo della previgente indeducibilità assoluta dei predetti componenti negativi di reddito, deve trovare applicazione, in ossequio al principio del favor rei, anche per fattispecie anteriori la sua entrata in vigore, salvi i rapporti esauriti.

Tanto sancisce la Corte di Cassazione con la pronuncia 16537 del 2019.

Ad una S.r.l. era stata disconosciuta dall’Amministrazione Finanziaria mediante provvedimento di accertamento, per quanto qui di interesse, la deducibilità ai fini IRPEG ed IRAP, per il periodo d’imposta 2005, delle minusvalenze registrate con riferimento ad operazioni su titoli, in ragione di riscontrate irregolarità nella compilazione della comunicazione all’uopo richiesta dal d.l. 203/2005.

Il contribuente, pur soccombente in primo grado, aveva visto accogliersi le proprie argomentazioni difensive dal giudice di seconde cure, il quale riteneva meramente formali le menzionate irregolarità (e comunque relative ad esigui importi), giudicando evidentemente non proporzionata la sanzione della indeducibilità assoluta delle minusvalenze.

Resisteva pertanto dinanzi alla Corte di Legittimità l’Agenzia delle Entrate, lamentando un esercizio di attività interpretativa da parte della CTR, circa la natura meramente formale della non contestata incompletezza della comunicazione, non consentito dalla struttura della norma, che comminava espressamente l’indeducibilità delle minusvalenze in mancanza delle informazioni richieste e puntualmente indicate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

La Corte, pur riconoscendo l’erroneità, ad opera della CTR, dell’esercizio interpretativo di gradazione della violazione quale meramente formale, giunge comunque a riconoscere la deducibilità dei componenti negativi di reddito inizialmente negata in sede di accertamento, in accoglimento delle doglianze del contribuente controricorrente.

In premessa è richiamata la circostanza per cui, con la novella di cui al d.l. 16/2012, che ha introdotto, al comma 4-bis dell’articolo 11 del d.lgs. 471/1997, la sanzione pari al 10% (con un minimo di euro 500,00 ed un massimo di euro 50.000,00) delle minusvalenze dedotte nei casi omessa, incompleta od infedele comunicazione delle stesse, sia stata al contempo espressamente abrogato ogni riferimento alla indeducibilità dei detti componenti negativi di reddito non comunicati.

Al fine poi, come invocato dalla Società, di giudicare applicabile alla fattispecie in oggetto il principio di legalità (e di favor rei), di cui all’articolo 3 del d.lgs. 472/1997, il Collegio giunge a sostenere che la predetta indeducibilità assoluta, originariamente postulata dal legislatore nei casi di incompletezza od omissione della comunicazione, avesse natura sanzionatoria.

Tale natura troverebbe riscontro anzitutto nella rubrica dello stesso articolo 11 del d.l. 16/2012, afferente a “modifiche in materia di sanzioni amministrative”, e sarebbe in ogni caso coerente con spirito e ratio normativa, come riscontrabile peraltro dalle relazioni accompagnatorie al d.l., dove è evocata l’analoga disciplina predisposta dalla l. 296/2002 con riferimento alla deducibilità dei costi cd “black list”.

Conseguentemente lo ius superveniens, avendo abrogato la previgente sanzione a favore di un nuovo regime sanzionatorio, deve trovare applicazione per i rapporti anteriori a quest’ultimo, come quello in oggetto, e non ancora esauriti, dovendosi comminare la sanzione proporzionale il luogo di quella postulante l’indeducibilità delle minusvalenze.  

 

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