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Giurisprudenza

Trust: sulla possibilità di applicare la disciplina convenzionale dei dividendi

16 Aprile 2020

Giulio Mangiafico, Dottorando in Scienze Giuridiche presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca

Cassazione Civile, Sez. V, 5 febbraio 2020, nn. 2617-2618 – Pres. Crucitti, Rel. Federici

Di cosa si parla in questo articolo

Al ricorrere di determinate condizioni non può escludersi che un Trust possa beneficiare delle norme presenti nella Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito; la disposizione definitoria del concetto di “persona” di cui all’articolo 3 del Trattato, infatti, plasmata sul modello OCSE, può essere soggetta ad interpretazione adeguatrice, poiché la norma presenta una struttura flessibile, in grado di plasmarsi al contesto economico ed alle esigenze fiscali poste a fondamento del Trattato stesso.

Così si esprime la Corte di Cassazione, seppur incidentalmente, con le pronunce in oggetto, di contenuto sovrapponibile in quanto caratterizzate dalla sostanziale identità in fatto ed in diritto del petitum e causa petendi, nonché delle parti in causa, salva la diversità dei periodi di imposta considerati. Un ente di diritto inglese, nella sua qualità di Trustee di un Trust anch’esso residente nel Regno Unito, formulava domanda di rimborso del credito di imposta (pari alla metà di quello che sarebbe stato riconosciuto nelle medesime circostanze ad una persona fisica residente in Italia) a suo dire maturato sui dividendi corrisposti da società italiane nel corso di numerose annualità, invocando a fondamento della propria richiesta l’articolo 10, comma quarto, della Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta tra Italia e Regno Unito.

Sosteneva infatti il trustee di avere compiutamente contabilizzato ed assoggettato ad imposta gli utili percepiti. Dopo aver inizialmente riconosciuto la spettanza del credito di imposta, il competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate negava il diritto al rimborso dell’istante, procedendo a richiedere la restituzione di quanto già erogato, oltre interessi.

L’Agenzia delle Entrate motivava i propri provvedimenti ritenendo non riconducibile il Trustee ad alcun soggetto rilevante per l’ordinamento domestico, con conseguente inapplicabilità dei concetti di residenza e beneficiario effettivo, necessari per l’invocazione della norma convenzionale.

Il Trustee soccombeva in entrambi i giudizi di merito in relazione gli atti amministrativi impugnati, e presentava infine due distinti ricorsi alla Corte di Legittimità, censurando, tra gli altri motivi, violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 della invocata Convenzione, per avere la CTR ritenuto il Trust soggetto non eleggibile tra i beneficiari delle norme pattizie; parimenti si doleva il ricorrente che il giudice di Appello non avesse giudicato il Trust quale beneficiario effettivo dei dividendi, ragion necessaria per il riconoscimento, ai sensi dell’articolo 10, comma quarto, del Trattato, del credito d’imposta.

La Corte conviene con il ricorrente circa la possibilità di poter ricondurre il Trust, differentemente da quanto argomentato dalla CTR, alla nozione di “persona” di cui all’articolo 3, comma primo, paragrafo d) della Convenzione Italia-Regno Unito, mediante esercizio di interpretazione estensiva, per molteplici ragioni. Anzitutto in ragione del richiamo, operato dal citato articolo, ad “ogni altra associazione di persone”, in conformità a quanto indicato nel Modelle convenzionale OCSE.

Inoltre, dalla lettura in combinato disposto del Commentario OCSE alla disposizione, può certamente evincersi come l’elencazione dell’articolo 3 abbia natura non esaustiva; né appare sostenibile, come affermato dal Giudice di Appello, che sia necessaria una espressa revisione del Trattato per consentire detta interpretazione, se questa recepisca un fenomeno giuridico esistente tra le parti contraenti e conforme alle finalità convenzionali, come è da ritenersi il Trust, diffusosi ben prima del riconoscimento della sua soggettività passiva IRES per effetto della l. 296/2006.

Se quindi, in astratto, non può escludersi in radice l’eleggibilità del Trust tra i beneficiari della disposizione convenzionale, Il Collegio ricorda come questo presenti fisionomie variabili in seno ai diversi ordinamenti, e che, conseguentemente, ai fini di una sua riconduzione alla nozione di “persona” rilevante all’interno della Convenzione, occorrerà verificarne in concreto la struttura, i vincoli gestionali del trustee, la identificabilità dei beneficiari effettivi nonché la sua natura trasparente o opaca.

Verifica, questa, non espletabile tramite le insufficienti allegazioni del Trustee ricorrente, con conseguente impossibilità di riscontrare i requisiti per la spettanza del credito di imposta invocato, tale da importare il rigetto dei ricorsi formulati.

 

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