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Giurisprudenza

La Corte di Cassazione si pronuncia sul significato dell’art. 117, c.3, L. Fall., vecchio testo

15 Aprile 2020

Arianna Guercini, Dottoranda in Economia e diritto dell’impresa presso l’Università di Bergamo

Cassazione Civile, Sez. II, 28 febbraio 2020, n. 5618 – Pres. Di Virgilio, Rel. Dolmetta

Nella pronuncia in esame la Corte di Cassazione si è occupata dell’interpretazione dell’art. 117, comma 3, L. Fall., vecchio testo (“per i creditori che non si presentano o sono irreperibili la somma dovuta è depositata presso un istituto di credito. Il certificato di deposito vale quietanza”).

Tale disposizione trovava applicazione nella seguente fattispecie: un creditore chirografario, parzialmente soddisfatto dal riparto finale del fallimento del proprio debitore, chiedeva al giudice delegato “accertata la perdurante giacenza delle somme accantonate a favore dei creditori risultati irreperibili” lo svincolo delle stesse a proprio favore “fino alla concorrenza del credito rimasto insoddisfatto nel riparto finale”. Il giudice delegato respingeva l’istanza “sul presupposto dell’impossibilità di riassegnare al fallito somme della liquidazione fallimentare destinate ai creditori”. Il creditore proponeva così reclamo al Tribunale di Roma, rigettato dal medesimo Tribunale con decreto del 22.01.2015, in quanto: i) la “domanda è stata presentata da un creditore, e non già dal fallito”; ii)nel caso di specie è applicabile la L. Fall., art. 117, nella formulazione antecedente alla modifica del 2006” che “nulla dispone circa la destinazione delle somme giacenti su libretti e conti correnti intestati a creditori irreperibili”; iii) la disciplina dettata dalla L. n. 181 del 2008, art. 2, comma 2, intitolata Fondo unico di giustizia, “ha comportato il venir meno del diritto dei creditori irreperibili alla corresponsione delle somme loro destinate e la conseguente automatica apprensione delle stesse al bilancio dello Stato, configurandosi un regime decadenziale dal diritto degli stessi (creditori irreperibili) a ottenere il pagamento del tutto speciale rispetto all’ordinario termine decennale di prescrizione del diritto”; iv) ciò di conseguenza comporta l’ “automatica apprensione” delle somme rimaste “al Fondo Unico Giustizia”.

Infine, il creditore ricorreva dinanzi alla Corte di Cassazione avverso il predetto decreto, evidenziando in sintesi che “la devoluzione in accrescimento ai creditori insoddisfatti a seguito del riparto finale come oggi stabilito dalla L. Fall., art. 117, testo vigente non sia impedita, né dal silenzio sul punto da parte della L. Fall., citato art. 117, vecchio testo, né dalla sopraggiunta previsione di destinazione al Fondo Unico Giustizia delle somme di denaro depositate presso gli operatori finanziari abilitati relativamente a quanto non distribuito in sede di riparto finale del fallimento per irreperibilità dell’avente diritto, ma invece consentita in applicazione del disposto di cui all’art. 2740 c.c.”.

La Suprema Corte respingeva il ricorso ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., in quanto il dispositivo del decreto impugnato risultava in ogni caso conforme a diritto. Nella pronuncia in esame i giudici di legittimità, infatti, si sono limitati a correggere la motivazione del decreto, rilevando che non poteva essere condivisa l’opinione ivi espressa, secondo cui la norma “nulla dispone” sul destino delle somme non riscorre dai creditori irreperibili. Tale opinione, secondo la Corte, trascura infatti di leggere la previsione “il certificato di deposito vale quietanza”: formula che indica in modo univoco la sorte delle somme in discorso (cfr. sul punto Cass. 14 febbraio 2019, n. 4514).

Più in particolare, i giudici di legittimità rilevavano che tale previsione debba essere interpretata nel senso che l’avvenuto deposito presso l’istituto designato vale come distribuzione delle somme al creditore, quand’anche questi non si sia presentato ovvero sia rimasto irreperibile. Il regime originario si concentrava difatti sul rapporto sussistente tra fallito e singolo creditore (e non, come adesso, sulla concorsualità tra i creditori del fallito): in altri termini, “il deposito delle somme fatto dalla procedura veniva a innestare un rapporto contrattuale in modo diretto corrente tra il creditore – non presentato o irreperibile – e l’istituto depositario. La richiamata “quietanza” rispondeva, quindi, al “pagamento” posto in essere dalla procedura a mezzo deposito liberatorio (come sostanzialmente intestato al creditore che si è disperso): con la medesima forza effettuale, cioè, di cui è dotato il deposito previsto dalla norma dell’art. 1210 c.c..”.

Ne deriva che nel regime originario i) le somme rimaste non riscosse non facevano più parte della massa attiva del fallimento, né erano più nella disponibilità degli organi della procedura, in quanto non più di proprietà del debitore ex-fallito (cfr. art. 1210 c.c., comma 2: “eseguito il deposito… il debitore non può più ritirarlo ed è liberato dalla sua obbligazione”) e che, pertanto ii) un problema di (eventuale) rapporto tra diritto del creditore insoddisfatto e somme destinate ad altro creditore del comune debitore – come mediato, cioè, dalla responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c., di quest’ultimo – non aveva proprio alcuno spazio per risultare proponibile.

 

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