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Giurisprudenza

Ammissibilità dell’istanza di fallimento presentata dopo l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti

10 Settembre 2019

Sara Addamo, Dottoranda in Studi Giuridici Comparati ed Europei presso l’Università di Trento

Cassazione Civile, Sez. I, 22 maggio 2019, n. 13850 – Pres. Didone, Rel. Vella

Di cosa si parla in questo articolo

Nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, la società ricorrente chiedeva che venisse accertata la mancanza di legittimazione del creditore che aveva presentato istanza di fallimento nei suoi confronti.

Si sosteneva, in primo luogo, l’applicabilità della sospensione ai sensi dell’art. 20 della legge n. 44 del 1999, a seguito della denuncia dei reati di usura ed estorsione, che avrebbe prorogato la scadenza e, quindi, l’esigibilità del credito del creditore istante. Al contrario, la Corte di Cassazione, richiamando il consolidato orientamento in base al quale la procedura prefallimentare ha natura non già esecutiva, bensì cognitiva, poiché prima della dichiarazione di fallimento non può dirsi iniziata l’esecuzione collettiva, ha escluso che il procedimento per la dichiarazione di fallimento sia soggetto alla sospensione dei procedimenti esecutivi prevista dall’art. 20, comma 4, della I. n. 44 del 1999 in favore delle vittime di richieste estorsive e dell’usura (Cass. 8432/2012, 6309/2014, 10172/2016, 29245/2018). Inoltre, la Corte ha precisato che l’ambito applicativo della sospensione, pur trovando giustificazione nell’interesse pubblico alla tutela delle posizioni debitorie, determina un’indubbia alterazione delle ordinarie relazioni civili, onde va necessariamente circoscritta ad ipotesi tassative, ovvero con riguardo ai soli crediti concretamente afferenti il reato denunziato, mentre non pregiudica il doveroso riscontro dello stato d’insolvenza ex art. 5 legge fall., da valutarsi in relazione alla situazione generale dell’imprenditore ed alla sussistenza di altri inadempimenti o debiti (ex multis, Cass. 1582/2017).

In secondo luogo, la ricorrente rivendicava l’inammissibilità dell’istanza di fallimento in pendenza di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato e non risolto. A riguardo, la Corte di Cassazione, considerata l’ormai consolidata collocazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis legge fall. tra le procedure concorsuali (v. Cass. 1182/2018, 1895/2018, 1896/2018, 9087/2018, 12956/2018, 16161/2018, 16347/2018), affermava in premessa l’applicabilità agli accordi di ristrutturazione, entro certi limiti di compatibilità, dei principi generali comuni alle procedure concorsuali e, in particolare, di quelli relativi all’istituto affine del concordato preventivo, rispetto al rapporto con la domanda di fallimento. Tale tesi, a parere della Corte, risulterebbe corroborata dall’ulteriore avvicinamento degli accordi di ristrutturazione dei debiti al concordato preventivo nel Codice della crisi e dell’insolvenza di futura applicazione (d. Igs. 12 gennaio 2019 n. 14 – CCI), ove sono disciplinati nel medesimo Titolo IV tra gli “Strumenti di regolazione della crisi” e condividono il “Procedimento unitario per l’accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza” (art. 40 e ss.). Di conseguenza, fermo che la legge fallimentare vigente non disciplina – a differenza del concordato preventivo – né la fase esecutiva, né un procedimento per la risoluzione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ex art. 182-bis legge fall. e che il creditore istante per la dichiarazione di fallimento era un creditore “estraneo” all’accordo omologato, la Suprema Corte riteneva che nulla ostasse alla procedibilità di una domanda di fallimento presentata dopo l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti.

In definitiva, la Corte rigettava il ricorso onde scongiurare una illegittima compressione dei diritti di tutela del creditore, laddove l’istituto degli accordi ex art. 182-bis legge fall. fa perno proprio sul presupposto della loro idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei, i quali perciò si pongono, rispetto all’accordo, in posizione analoga ai creditori non vincolati dagli effetti obbligatori del concordato omologato ex art. 184 legge fall.

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