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Giurisprudenza

Usura bancaria: anche le spese di assicurazione devono essere incluse nella clausola di determinazione del Taeg

11 Settembre 2017

Biagio Campagna

Cassazione Civile, Sez. I, 5 aprile 2017, n. 8806 – Pres. Ambrosio, Rel. Dolmetta

Di cosa si parla in questo articolo

Sommario: 1. Premessa – 2. La pronuncia della Suprema Corte e i fatti di causa – 3. I principi di diritto stabiliti dalla Corte Suprema. – 4. L’orientamento della Giurisprudenza dal 2013 ad oggi.– 5. Spunti di riflessione.

 

Massima

In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell’ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell’eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all’operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l’erogazione.

1. Premessa

Un problema alquanto rilevante, oggetto di soluzioni contrastanti in giurisprudenza, è la questione relativa a quali voci debbano essere considerate nel calcolare il tasso di interesse applicato su un contratto di mutuo, al fine di determinare se esso possa essere considerato usurario. Nello specifico, la consolidata prassi degli istituti di credito di imporre la stipula di una o più polizze assicurative collegate all’erogazione del mutuo, a beneficio del prestatore di danaro, ha fatto emergere un importante interrogativo: il costo dell’assicurazione deve essere computato nel tasso effettivo globale annuo (Taeg)[1]? Per stabilire se il tasso di un mutuo bancario sia usurario o meno è necessario tenere conto non solo degli interessi in senso stretto praticati dalla banca, ma anche di tutti i costi legati al finanziamento stesso, bisogna infatti, conteggiare le commissioni, le remunerazioni in favore della banca e tutte le ulteriori spese collegate all’erogazione del credito con esclusione delle tasse e delle imposte. La disposizione di legge che dà concretezza a quanto appena enunciato è l’art. 1 L. n. 108/1996. Funzione della norma è quella di affermare l’onnicomprensività del calcolo degli oneri allo scopo di contrastare l’usura, in modo tale che nessun “artificio contabile” possa riuscire a “raggirare” in alcun modo l’eventuale superamento del tasso soglia usurario. Nonostante però la legge sia estremamente chiara, i fenomeni di usura in questi anni si sono moltiplicati; gli istituti di credito hanno distorto e interpretato a loro vantaggio il significato di una Circolare della Banca d’Italia, che forniva informazioni relative alle modalità con cui si doveva affrontare il calcolo del tasso soglia.

In tale contesto, appare evidente che ciò che rileva ai fini dell’accertamento della natura usuraria dell’operazione economica è l’oggettivo superamento del tasso soglia come determinato trimestralmente dai decreti ministeriali. Le istruzioni della Banca d’Italia “integrano la fattispecie di usura solo attraverso la mediazione dei decreti ministeriali”.[2] Già nel 2011[3], le banche sono state riprese dalla Corte di Cassazione per la diffusa e continua disattenzione del dettato normativo. La Cassazione, che oltre a condannare il comportamento scorretto di molti istituti creditori, ha anche provveduto a precisare il significato delle circolari della Banca d’Italia. La Corte Suprema ha peraltro stabilito la responsabilità penale dei dirigenti bancari che si rendono colpevoli di applicare tassi di interessi usurari, in quanto operatori professionali non possono infatti invocare a loro discolpa “l’ignoranza” della legge. Accade spesso che gli istituti di credito nel concedere un mutuo applichino un tasso di interesse che sembra essere apparentemente conforme alla norma, ma in realtà se si prendono in considerazione e si sommano altre cifre e importi aggiuntivi il calcolo del tasso di interesse lievita sensibilmente finendo per superare il tasso soglia usurario. Anche il costo della polizza assicurativa, finalizzata alla garanzia del rimborso del mutuo, deve essere conteggiato nel calcolo finale per verificare se il tasso di interesse applicato dall’istituto di credito superi o meno la soglia dell’usura. Tale polizza, infatti, viene spesso imposta dalle banche ed è condizione necessaria per l’erogazione del credito; assume, in definitiva, una funzione di “remunerazione” per la banca, al pari degli interessi e, dall’altro lato, diventa un costo per il cliente.

2. La pronuncia della Suprema Corte e i fatti di causa

La Cassazione nella sentenza n. 8806/2017, è tornata sull’annosa questione del Taeg e sulle modalità di calcolo del Tasso Effettivo Globale[4] nei contratti di finanziamento, con specifico riferimento alla normativa sull’usura (art. 644 c.p. e L. 108/96). La vicenda parte da un finanziamento concesso, nel 2002, a due soggetti da una finanziaria, il cui tasso però, secondo parte finanziata, superava la soglia dell’usura già pattiziamente. La normativa in materia di usura, così come riformata dalla legge 108/96 ed in base alle istruzioni della Banca d’Italia, nonché ai decreti del Ministero del Tesoro, è chiara sulle modalità di calcolo del Taeg e sui costi che vanno inseriti al fine di calcolare l’effettivo costo del prestito concesso. Eppure, nonostante la chiarezza lapalissiana delle disposizioni, molti Tribunali si discostano dalle istruzioni, escludendo numerosi costi, annessi e connessi alla concessione del prestito, per calcolare il Taeg. La norma, art. 644 c.p., nella versione introdotta dalla Legge 108 del 96, art. 1, considera rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovano applicate nel contesto dei rapporti di credito. Invero l’art. 644 c.p. comma 4 afferma: “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”. D’altro canto escludere tali voci, di per sé rilevanti, dal conteggio del tasso, comporterebbe e comporta, il risultato di mascherare il peso economico del negozio di credito accordato. Il fenomeno dell’usura non ha una rilevanza solo penale ma anche civile, infatti, la stessa Legge 108/96 nell’art. 4, fa espresso riferimento al codice civile L. 108/96, art. 4. Il secondo comma dell’articolo 1815 del codice civile è sostituito dal seguente: “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”). Nel caso in esame, la Corte d’Appello di Napoli aveva escluso, dal novero delle voci economiche rilevanti per il calcolo del tasso effettivo applicato al finanziamento, le spese di assicurazione, nonostante le istruzioni della Banca d’Italia, i decreti ministeriali e la stessa Legge 108/96, siano concordi sul fatto che per calcolare il tasso effettivo globale debbano essere incluse tutte le commissioni e le remunerazioni a qualsiasi titolo e spese. Quindi comprese le spese di assicurazione o la garanzia imposta dal creditore ed intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito. La Corte Partenopea, pur acquisendo a verbale tale contestazione di parte finanziata, – la quale riteneva che il conteggio di tale voce nel Taeg, assicurazione, comportava senz’altro il superamento della soglia di usura del prestito concesso – ha adottato invece una interpretazione antitetica alle istruzioni della Banca d’Italia ed al disposto formulato dalla norma dell’articolo 644 del codice penale. Si rileva che nel 2009, la Banca d’Italia, procedendo ad una revisione generale delle istruzioni, ha precisato che: “restano incluse nel conto di usurarietà le spese per assicurazione o garanzia intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento”. La contestualità tra credito e assicurazione, quale espressione indicativa e presuntiva del collegamento tra questi elementi che è richiesto dal comma 4 dell’art. 644 del c.p., si pone, prima di ogni altra cosa, come manifestazione tipica di una offerta sul mercato che si modella sull’ articolazione di più prodotti predisposti in modo unitario e pre-assemblati. La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 8806/17, conclude definendo i principi di diritto da seguire per il calcolo del tasso effettivo globale nel pieno rispetto dell’articolo 644 c.p., e fa particolare riferimento al collegamento insito delle spese di assicurazione al contratto di finanziamento: “In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell’ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell’eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che detta spesa risulti collegata all’operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa ed erogazione”.

3. I principi di diritto stabiliti dalla Corte Suprema

La recente sentenza della Cassazione Civile, Sezione I, n. 8806 del 5 aprile 2017 si è occupata delle spese di assicurazione che nel 2002 venivano escluse dalla rilevazione del Tegm[5]. Sconfessando ogni stereotipo di omogeneità e simmetria, la sentenza antepone l’imprescindibile carattere e principio di onnicomprensività fissato dall’art. 644 c.p.:

  • osserva che “non avrebbe neppure senso opinare diversamente nella prospettiva della repressione del fenomeno usurario, l’esclusione di talune delle voci per sé rilevanti comportando naturalmente il risultato di spostare – al livello di operatività della pratica – la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse”;
  • puntualizza che detto carattere “onnicomprensivo” per la rilevanza delle voci economiche – nel limite esclusivo del loro collegamento all’operazione di credito – vale non diversamente per la considerazione penale e per quella civile del fenomeno usurario.
  • ripristina la gerarchia delle fonti. L’unitarietà della regolamentazione – così come la centralità sistematica della norma dell’art. 644 per la definizione della fattispecie usuraria sotto il profilo oggettivo, che qui specificatamente interessa – si trova sottolineata, del resto, dallo stesso fatto che la legge n. 108/1996 viene a considerare pari passo entrambi questi aspetti (cfr., in particolare, la disposizione dell’art. 4).
  • stabilisce la subordinazione all’art. 644 c.p. delle disposizioni esecutive del MEF e della Banca d’Italia: “La centralità sistematica della norma dell’art. 644 c.p. in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante non può non valere, peraltro, pure per l’intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell’usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia. Se è manifesta l’esigenza di una lettura a sistema di queste varie serie normative, pure appare chiaro che al centro di tale sistema si pone la definizione di fattispecie usuraria tracciata dall’art. 644, alla quale si uniformano, e con la quale si raccordano, le diverse altre disposizioni che intervengono in materia.”

Stabiliti questi principi di ordine generale, nella pronuncia in esame, la Cassazione ha valutato ‘antitetica’ al disposto dell’art. 644 c.p., l’interpretata esclusione delle spese di assicurazione, fondata sul presunto dettato delle Istruzioni della Banca d’Italia vigenti all’epoca, ribadendo al tempo stesso il principio di diritto fondato sull’inerenza del costo all’erogazione del credito, elemento “necessario e sufficiente” per il riscontro dell’eventuale usurarietà[6].

4. L’orientamento della Giurisprudenza dal 2013 ad oggi

La più recente giurisprudenza[7] ha ritenuto che debba essere ricompresa nel calcolo del tasso praticato anche la polizza assicurativa finalizzata alla garanzia del rimborso del mutuo o a garanzia del rimborso del prestito in caso di perdita d’impiego, morte o invalidità. Anche l’Abf di Roma, con decisione n. 4183 del 26 Luglio 2013 aveva già espresso in passato il seguente orientamento: “La determinazione del tasso ai fini dell’indagine sull’usura deve essere condotta tenendo conto di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese (escluse quelle per imposte e tasse) collegate all’erogazione del credito, ai sensi dell’art. 644, comma 4, c.p. Tra tali spese rientrano anche le polizze assicurative poste a garanzia del bene al cui acquisto il credito è finalizzato, ancorché non obbligatorie, ove siano contestuali alla concessione del finanziamento.” In base alle Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura, ai fini del calcolo del Teg (tasso effettivo globale) devono essere presi in considerazione (cfr. C4. Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del Teg) le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza. In particolare, sono incluse – tra l’altro – le spese di istruttoria, le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, “le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente”. È inclusa altresì “ogni altra spesa ed onere contrattualmente previsti, connessi con l’operazione di finanziamento”. Il Tribunale di Reggio Emilia, sez. II civile, con sentenza 09/07/2015 n. 976 aveva rilevato che ai fini del calcolo del Taeg, occorre considerare anche i costi dell’assicurazione se collegata al contratto di mutuo, contrariamente a quanto indicato dalla Banca d’Italia. La controversia vedeva una società che aveva proposto opposizione avverso il precetto intimato nei suoi confronti dalla Banca, a seguito del mancato pagamento delle rate del mutuo. Nello specifico, parte opponente aveva chiesto l’annullamento del precetto opposto, sostenendo l’usurarietà del tasso degli interessi pattuiti, quindi la non debenza, ex art. 1815 comma 2 c.c., di alcun tasso di interesse. Costituitasi in giudizio, la Banca ha chiesto il rigetto della domanda attorea, sollevando l’erroneità del calcolo del Taeg effettuato da controparte, in quanto, sia per le disposizioni della Banca d’Italia, sia perché l’assicurazione era stata stipulata con una società diversa dalla banca erogante il mutuo, non potevano essere inclusi nel conteggio del tasso d’interesse anche gli oneri pagati per la polizza assicurativa. Conformemente a quanto sostenuto dall’opponente, il Tribunale adìto ha ritenuto che anche le spese sostenute per la stipulazione del contratto di mutuo possono concorrere al calcolo del Taeg, diversamente da quanto disposto dalla Banca d’Italia. In effetti, la disciplina relativa all’usura, regolata da una fonte legislativa primaria, articoli 644 c.p. e 1815 c.c., che rinvia alla fonte sub legislativa secondaria del Decreto Ministeriale, emanato sulla scorta delle istruzioni della Banca d’Italia, prevede solo l’individuazione del Tegm (Tasso Effettivo Globale Medio, in base al quale viene poi fissato il tasso usurario), ma non anche il Taeg (Tasso annuo effettivo globale), in base al quale viene calcolato il costo del finanziamento). Pertanto, le indicazioni fornite dalla fonte sub legislativa suddetta, riguardano solo la definizione del Tegm, e non anche il Taeg. Il Giudicante condividendo l’orientamento di parte della giurisprudenza, ha ritenuto che anche i costi assicurativi, se collegati all’erogazione del credito, rientrano nel calcolo del Taeg[8], proprio perché il calcolo del Taeg, al contrario del Tegm, non può essere vincolato dalle istruzioni della Banca d’Italia. Inoltre, nella vicenda in oggetto, tutti i dati oggettivi risultanti dagli atti hanno consentito di ritenere sussistente il collegamento tra l’erogazione del credito e l’assicurazione, quantomeno con presunzione ex art. 2729 c.c., ovvero che la stipula della polizza assicurativa era una condizione necessaria per ottenere il finanziamento. Il 18 febbraio 2016 con decisione n. 1430 il Collegio di Coordinamento dell’Abf, relativamente alle polizze c.d. credit protection[9] incluse nel contratto di finanziamento ha stabilito che: “in un contratto di finanziamento concluso con un consumatore, il costo di una polizza assicurativa obbligatoria deve essere incluso nella clausola di determinazione del Taeg. Se questo non avviene, la clausola è affetta da nullità ai sensi dell’articolo 125 bis, comma 6° del Tub e di conseguenza diventa applicabile il tasso sostitutivo legale previsto dal comma 7°della medesima disposizione”. Orbene, l’art. 125 bis del Tub, al comma 6° stabilisce: “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel Taeg pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 124 TUB. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”. Mentre il successivo comma 7° ha cura di precisare che: “Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il Taeg equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese; b) la durata del credito è di trentasei mesi”. Già da questa prima lettura della decisione 1430/2016 si coglie l’importanza del suo contenuto. Dunque il risparmiatore/ consumatore qualora abbia concluso un contratto di finanziamento nel quale fosse prevista una clausola assicurativa obbligatoria il cui costo non fosse stato riportato nel Taeg avrebbe diritto ad eccepire non solo la nullità della clausola assicurativa con il conseguente obbligo a vedersi restituiti i premi ma essendo quest’ultima, in quanto obbligatoria, inscindibilmente legata al contratto concluso, la nullità investirebbe l’intero rapporto e, in applicazione del citato art. 125 bis il tasso di interesse applicato sarebbe di diritto sostituito con quello legale. Per effetto e in conseguenza di ciò il risparmiatore/consumatore non solo avrebbe diritto a vedersi anzitutto adeguato il pagamento da corrispondere qualora il finanziamento fosse in essere ma altresì, se del caso, potrebbe chiedere la restituzione dell’indebito già conciliato al finanziatore. E’ bene osservare che la decisione del Collegio pare del tutto condivisibile. Infatti la ratio legis dell’art. 125 bis TUB è proprio quella, al comma 6°, di prevedere la nullità di clausole relative a costi a carico del consumatore non inclusi o non correttamente inclusi nel Taeg pubblicizzato. Come pure, e ancor più, nel Taeg contrattualmente indicato a parte. Una differenza che ancora sopravvive in taluni casi. La ragione è facilmente intuibile. Partendo da un punto di vista squisitamente pratico. Appare del tutto logico che i costi se fanno giuridicamente parte del costo complessivo del credito devono essere necessariamente inseriti nel Taeg allo scopo di dare al risparmiatore – consumatore la possibilità di comparare, con avvedutezza, le varie offerte del mercato e orientarsi quindi consapevolmente nella scelta del soggetto mutuante. La conseguenza di tale violazione non può che essere una forma di integrazione legale (ovvero quella prevista dal comma 7° dell’art. 125 bis) con applicazione del tasso nominale sostitutivo il che significa che il Taeg equivarrebbe al Tasso Nominale di Bot o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero dell’Economia emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Pertanto, quasi sicuramente, si tratterebbe di un tasso d’interesse molto inferiore rispetto a quello del finanziatore. Per effetto e facendo applicazione del noto principio civilistico generale quod nullum est, nullum producit effectum il risparmiatore – consumatore avrà diritto, una volta eccepita la nullità della clausola Taeg per i suesposti contenuti, di agire ex. art. 2033 c.c. per la ripetizione dell’indebito[10].

5. Spunti di riflessione

La presa di posizione della Cassazione con la sentenza oggetto di analisi è un significativo passo avanti di giustizia per i risparmiatori – consumatori. E’ necessario rilevare che il passaggio successivo debba essere quello di prendere atto di come la facoltatività dell’assicurazione non possa sempre e comunque escludere la sua inclusione nel Taeg. Ictu oculi, e come suesposto, è una soluzione poco praticabile destinata ad alimentare le incomprensioni tra le parti. Sarebbe molto più aderente alla volontà del legislatore fare in modo che, specialmente quando il risparmiatore ha necessità di confrontare alcuni preventivi per poter scegliere consapevolmente quello di preferenza, gli venga offerto un quadro complessivo ed esaustivo dei costi e delle spese. Dunque ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporta in connessione con il suo uso del credito devono essere inclusi nella determinazione del tasso soglia discendeva direttamente dalla legge (art. 644 c.p.) e deve pertanto ritenersi irrilevante il cambiamento delle Istruzioni della Banca d’Italia, le quali devono essere considerate meramente “esplicative” del dettato normativo. Per chiarezza, va innanzitutto rilevato che le Istruzioni della Banca d’Italia non sono dettate al fine di indicare come debba essere conteggiato il TEG, ossia il tasso effettivo globale applicato dalla banca sulla singola operazione, ma sono rivolte alle banche e agli operatori finanziari per rilevare il TEGM (Tasso effettivo globale medio). Quindi le suddette Istruzioni non hanno alcuna efficacia precettiva nei confronti del Giudice nell’ambito del suo accertamento del TEG applicato alla singola operazione, e ciò sia perché non sono appunto finalizzate a stabilire il TEG del singolo caso, ma a richiedere agli intermediari dati da fornire al Ministero del Tesoro per stabilire il TEGM da osservarsi per il trimestre successivo, sia perché disposizioni non certo suscettibili di derogare alla legge ed in particolare la prescrizione di cui all’art. 644 c.p. in materia di componenti da considerare ai fini detta determinazione del tasso effettivo globale praticato.Ne deriva che il TEG applicato alla singola operazione va accertato dal Giudice unicamente sulla base dell’art. 644 c.p. che prevede che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito”. In un simile contesto la salvaguardia dei diritti passa inevitabilmente attraverso una definizione chiara dei contenuti del contratto di finanziamento nel quale deve essere riportato, senza equivoci, il Taeg da tempo ritenuto, a ragione, la voce principale per sintesi espositiva dei costi connessi a un contratto di finanziamento liberamente e facilmente apprezzabili, perché comprensibili da parte del consumatore. All’opposto si finirebbe per consentire un mercato opaco della trattativa dove le parti farebbero fatica ad incontrarsi con il mezzo che, storicamente, è in assoluto il migliore per evitare conflitti: la trasparenza in ottemperanza del criterio di buona fede.

 


[1] Il T.A.E.G. è il Tasso annuo effettivo globale e considera, a differenza del T.A.N., il costo reale del finanziamento, comprendendo anche, oltre somma richiesta in prestito, anche le spese accessorie.

[2] “Usura bancaria o usura della legalità?”, di Riccardo Borsari e Paolo Capiti, in Contabilità, Finanza e Controllo, IlSole24ore, novembre 2007, n.11, p.945).

[3] Corte di Cassazione, sentenza, 19 dicembre 2011, n.46669; Corte di Cassazione, sezione 2 penale, sentenza 26 marzo 2010, n.12028.

[4] il TEG é, il tasso effettivo globale, su base annuale, segnalato ex post dagli intermediari finanziari alla Banca d’Italia, ai fini della determinazione delle soglie d’usura previste dalla legge 108/96.

[5] Mentre il TAEG è riferito al credito ed assolve una funzione di indicazione di costo globale, informazione da portare ex ante a conoscenza dell’utilizzatore, il TEG é, invece, il tasso effettivo globale, su base annuale, segnalato ex post dagli intermediari finanziari alla Banca d’Italia, ai fini della determinazione delle soglie d’usura previste dalla legge 108/96. Dall’aggregazione statistica dei TEG segnalati dagli intermediari, viene determinato il TEGM, Tasso Effettivo Globale Medio, per ciascuna delle categorie indicate dal Ministro dell’Economia: tale valore, aumentato della metà, viene a costituire la soglia d’usura, oltre la quale si applicano le sanzioni previste dall’art. 644 c.p..

[6] Una sentenza di Cassazione del mese precedente (Cass. Civ., Sez. III, n. 5609 del 7/3/17), nell’occuparsi di anatocismo della CMS, dopo aver richiamato la precedente Cassazione 11772 del 2002, è prevenuta a stabilire: “Pertanto, la decisione del giudice di merito, che ha ritenuto la nullità della clausola di commissione di massimo scoperto, facendo propri gli elaborati del c.t.u. che avevano epurato il saldo del conto corrente dall’incidenza di tale pattuizione, si sottrae a censure di legittimità.’. Mentre, con riguardo alla CMS, la Cassazione Civ. n. 12965/16 aveva, al contrario, ritenuto che la legge n. 2/09 ‘pur omettendo ogni definizione più puntuale della CMS, abbia effettuato una ricognizione dell’esistente con l’effetto sostanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via, di sottrarla alla censura di legittimità sotto il profilo della mancanza di causa”.

[7] Trib. Busto Arsizio, sentenza n.262/2013; Corte d’Appello di Milano, sentenza n.3283/2013 del 17/7/2013, G. estensore dott.ssa C. Raineri.

[8] cfr. App. Milano n. 1070/2014, App. Milano n. 3283/2013, Trib. Padova 14/3/21014, Trib. Busto Arsizio n. 18/2011.

[9] Anche conosciuto come il mercato della distribuzione di prodotti assicurativi CPI (c.d. Credit Protection Insurance) ossia le polizze abbinate a mutui, prestiti e credito al consumo.

[10] Costituisce un indebito oggettivo il pagamento di un debito inesistente, cioè non dovuto né da colui che ha eseguito la prestazione, né da altri (si tratta, dunque, di un pagamento privo di qualsiasi causa giustificativa). Il debito viene considerato inesistente o quando il vincolo giuridico tra chi paga e chi riceve il pagamento non è mai sorto, oppure quando tale vincolo, pur essendo inizialmente sorto, è venuto successivamente meno con effetto retroattivo (cioè come se sin dall’inizio non vi fosse stato alcun vincolo giuridico).

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