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Giurisprudenza

Vietate solo le misure che comportano una restrizione della concorrenza «per oggetto»

17 Settembre 2014

Corte di Giustizia UE, Sez. III, 11 settembre 2014, C-67/13

Con la sentenza dell’11 settembre 2014, C-67/13, la Corte di Giustizia dell’Unione europea, annullando la sentenza del Tribunale, ha evidenziato che il diritto dell’Unione vieta gli accordi, le decisioni di associazioni di imprese o le pratiche concordate che abbiano «per oggetto» o «per effetto» di impedire, restringere o falsare la concorrenza nel mercato interno. Tali misure configurano una restrizione della concorrenza «per oggetto» se presentano di per sé un grado sufficiente di dannosità per la concorrenza, come nel caso della fissazione orizzontale dei prezzi da parte di cartelli. Le misure che restringono la concorrenza per il loro oggetto possono essere vietate dal diritto della concorrenza dell’Unione senza che sia necessario esaminare gli effetti concreti che dette misure possono avere sul mercato.

Nel caso di specie, il Tribunale aveva diversamente ritenuto che le misure controverse ostacolassero la concorrenza dei nuovi operatori sul mercato dell’emissione delle carte di pagamento in Francia, poiché esse impongono alle banche a cui si applicano o di pagare un contributo o di limitare le loro attività di emissione.

Tuttavia, secondo la Corte, il Tribunale ha in tal modo esposto i motivi per i quali le misure, tenuto conto delle loro formule, possono restringere la concorrenza, ma non ha in alcun modo spiegato sotto quale profilo tale restrizione della concorrenza presenti un grado sufficiente di dannosità per poter essere qualificata come restrizione «per oggetto».

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