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Giurisprudenza

Usura: il tasso moratorio e quello compensativo non si sommano ai fini del calcolo TEG

19 Novembre 2018

Tribunale di Torino, 21 settembre, n. 4348 – G.U. Di Capua

Di cosa si parla in questo articolo

Il tasso moratorio e quello compensativo non possono mai trovarsi ad essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale.

Gli interessi corrispettivi, infatti, si applicano soltanto sul capitale a scadere, essendo il corrispettivo del diritto del mutuatario a godere della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano soltanto al debito scaduto (art. 1224 c.c.).

Dunque, il tasso di mora sostituisce il tasso corrispettivo – con formula equivalente può dirsi che, con riguardo al debito scaduto, al tasso corrispettivo si aggiunge lo spread di mora – e, pertanto, i due tassi non possono sic et simpliciter sommarsi tra loro; detto, il mutuatario può essere tenuto a corrispondere, per un certo periodo, o il tasso corrispettivo (se il capitale deve ancora scadere) o il tasso di mora (se la rata è già scaduta), mentre non può (né mai potrebbe) essere chiamato a pagare un tasso di interesse periodale pari alla somma del tasso corrispettivo e della mora.

Questa considerazione esclude che il TEG contrattuale ai fini della verifica dell’usura possa corrispondere alla sommatoria dei tassi.

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