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Giurisprudenza

Assegno di traenza: criteri di responsabilità della banca per pagamento al non legittimato

7 Luglio 2021

Cassazione Civile, Sez. VI, 22 giugno 2021, n. 17769 – Pres. Bisogni, Rel. Falabella

Di cosa si parla in questo articolo

La banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato, per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo, dal pagamento dell’assegno bancario di traenza munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c.

Infatti, evidenzia la Corte, la responsabilità del banchiere si configura solo quando l’eventuale alterazione o falsificazione sia verificabile con la diligenza richiesta al bancario medio, e sia cioè riscontrabile ictu oculi.

Nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto che, a fronte dell’esibizione di documenti di riconoscimento che non recavano segni di contraffazione, e di una firma sul titolo che nulla portava a credere fosse apocrifa, la banca negoziatrice non poteva dirsi tenuta ad effettuare complesse indagini dirette a verificare l’autenticità dei documenti di identità, o ad assicurarsi che l’incasso dell’assegno fosse «collegato ad un’accertata attività economica», risultando per contro irrilevante la insussistenza di un rapporto di clientela abituale.

 

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