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Giurisprudenza

Credito ai consumatori: sugli effetti della mancata verifica del merito creditizio

4 Maggio 2020

Corte di Giustizia UE, Sez. II, 5 marzo 2020, C 679-18 – Pres. Arabadjiev, Rel. Kumin

Di cosa si parla in questo articolo

Gli articoli 8 e 23 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che impongono a un giudice nazionale di esaminare d’ufficio l’esistenza di una violazione dell’obbligo precontrattuale del creditore di valutare il merito creditizio del consumatore, previsto dall’articolo 8 di tale direttiva, e di trarre le conseguenze che, secondo il diritto nazionale, discendono da una violazione di tale obbligo, a condizione che le sanzioni soddisfino i requisiti di detto articolo 23. Gli articoli 8 e 23 della direttiva 2008/48 devono altresì essere interpretati nel senso che essi ostano a una disciplina nazionale in forza della quale la violazione da parte del creditore del suo obbligo precontrattuale di valutare il merito creditizio del consumatore è sanzionata con la nullità del contratto di credito, corredata dall’obbligo per tale consumatore di restituire il capitale al creditore entro un termine commisurato alle proprie possibilità, solo a condizione che detto consumatore eccepisca tale nullità entro un termine di prescrizione triennale.

Delle attuali problematiche legate alla concessione del credito nell’emerge Covid-19 parleremo nel WebSeminar del prossimo 28 e 29 maggio.

Di seguito il programma e le modalità di iscrizione. 

GARANZIA PUBBLICA SUI FINANZIAMENTI (SACE E FONDO PMI) E PROCESSO DEL CREDITO

  • Contenuto degli obblighi di valutazione del merito creditizio: finanziamenti fino a 25.000 garantiti dal fondo PMI e assenza di valutazione del merito di credito; l’esclusione della valutazione «andamentale » per i finanziamenti eccedenti i 25.000 garantiti dal fondo PMI
  • Costo dei finanziamenti: commissioni per la concessione della garanzia e interessi corrispettivi (art. 1, co. 2, lett h); art. 13, co. 1, lett. m) Decreto liquidità)

Antonella Sciarrone Alibrandi, Professore Ordinario di diritto dell’economia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

  • Destinazione legale dei finanziamenti SACE (costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia: art 1, co 2, lett. n Decreto liquidità); profili di possibile inefficacia della garanzia nel caso di impieghi difformi
  • Condizioni di accesso alla garanzia delle operazioni di rinegoziazione e/o rifinanziamento: art. 1, co. 2, lett. m), art. 13, co. 1, lett. e) e m) Decreto liquidità)

Sido Bonfatti, Professore Ordinario di diritto commerciale, Università di Modena e Reggio Emilia

Di cosa si parla in questo articolo

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