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Giurisprudenza

Contratto atipico di finanziamento con finalità previdenziali e valutazione di meritevolezza ex art. 1322 comma 2 c.c.

30 Maggio 2019

Arianna Guercini, dottoranda in Economia e diritto dell’impresa (Business&Law) presso l’Università di Bergamo

Cassazione Civile, Sez. VI, 7 febbraio 2019, n. 3679 – Pres. Genovese, Rel. Iofrida

Non è meritevole di tutela ai sensi e per gli effetti dell’art. 1322, comma 2, c.c., il contratto atipico in forza del quale la banca acquista immediatamente la disponibilità della somma erogata a mutuo da destinare all’acquisto di prodotti finanziari con contestuale mandato senza vincoli di acquistare detti prodotti e lucra gli interessi restitutori, mentre il sottoscrittore matura, ma solo alla scadenza, il premio del proprio investimento purché questo risulti attivo. Ciò in quanto un siffatto contratto si pone in contrasto con i principi desumibili dagli artt. 38 e 37 Cost., sulla tutela del risparmio e l’incentivo delle forme di previdenza anche privata, fondandosi sullo sfruttamento, da parte degli operatori professionali, in potenziale conflitto di interessi con il cliente, delle preoccupazioni previdenziali di quest’ultimo, mediante operazioni negoziali complesse di rischio e di unilaterale riattribuzione del proprio rischio d’impresa, in ordine alla gestione di fondi comuni, in capo all’investitore(in senso conforme, v. Cass. 12057/2017).

Più nello specifico, la fattispecie atipica in questione (un contratto di finanziamento con finalità di carattere previdenziale) rivela, secondo i giudici di legittimità, uno “squilibrio abnorme tra le controprestazioni”.

È stato poi osservato che in tale fattispecie contrattuale “il raggiungimento di un beneficio economico futuro a fini previdenziali è radicalmente disatteso non dall’andamento imprevedibile dei mercati, ovvero da un rischio che poteva essere contenuto nel nucleo causale del contratto atipico in questione, ove accompagnato dalle cautele previste dal t.u.f. e dalla normazione regolamentare Consob, ma dal tessuto di regole e vincoli contrattuali, congegnati in modo tale da esporre il cliente esclusivamente a condizioni svantaggiose (così Cass. 15 febbraio, n. 2900)”.


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