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Giurisprudenza

Contestazione sugli interessi ultralegali: la banca deve produrre gli estratti conto a partire dall’apertura del conto

20 Agosto 2013

Cassazione Civile, Sez. I, 02 agosto 2013, n. 18541

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 18541 del 02 agosto 2013 la suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui, una volta che sia stata contestata, per mancanza dei requisiti di legge, la pattuizione degli interessi ultralegali, la banca è tenuta a produrre gli estratti conto a partire dall’apertura del conto, anche oltre il decennio, non potendosi confondere l’onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito.

Richiamando l’orientamento fatto proprio dalle stesse Sezioni Unite (sentenza n. 21095 del 2004), la Cassazione ricorda come la contestazione relativa all’illegittima capitalizzazione degli interessi determini la necessità di verificare fin dall’inizio del rapporto, e nei limiti dell’applicabilità della prescrizione, ove eccepita, l’esistenza e l’applicazione della previsione negoziale invalida.

Diversamente, la produzione degli estratti conto relativi ad una frazione temporale unilateralmente individuata dalla banca nella fase più recente di operatività del rapporto, deve ritenersi radicalmente inidonea ad assolvere all’onus probandi posto a carico della stessa.

Per quanto attiene la norma di cui all’art. 2220 cod. civ., secondo la quale le scritture contabili devono essere conservate per dieci anni dall’ultima registrazione, la Corte evidenzia come questa costituisca uno strumento di tutela per i terzi estranei all’attività imprenditoriale volto a garantire l’accesso, la conoscibilità e la trasparenza delle attività d’impresa.

Così definita la ratio legis dell’art. 2220 cod. civ., la previsione di un così ampio lasso temporale di operatività dell’obbligo di conservazione dei documenti contabili, non può essere interpretata come una limitazione legale dell’onus probandi posto a carico di chi è tenuto, conformemente ai creditori non imprenditori, a fornire la prova integrale del proprio credito, non potendo sottrarsi a tale onere, nel giudizio a cognizione piena, quando le contestazioni del debitore riguardano l’intera durata del rapporto.

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