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Dossier

Home banking | Diligenza della banca | Responsabilità | Frode informatica c.d. phishing

Collegio di Roma, 26 aprile 2010, n.289

12 Giugno 2011

Deve escludersi che la banca abbia adottato elevati standards di sicurezza per la salvaguardia delle informazioni trasmesse via internet laddove l’intermediario abbia eseguito le due operazioni controverse senza attribuire alcun peso alla circostanza che, almeno una delle due, era di ammontare assai elevato in rapporto alla consistenza del conto e comportava anzi l’azzeramento del relativo saldo, senza perciò avvertire il cliente, circostanza questa che segnala un ulteriore profilo di violazione, da parte dell’intermediario medesimo, dell’obbligo di diligenza specificatamente imposto dall'art. 1856 c.c..


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Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI

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