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www.dirittobancario.it
Dossier

Istruttoria | Autonomia contrattuale della banca | Finanziamento | Concessione

Collegio di Milano, 30 giugno 2010, n.646

23 Giugno 2011

 

La disponibilità della banca comunicata alla ricorrente di negoziare la concessione di un mutuo fondiario ipotecario piuttosto che la concessione di un’apertura in conto corrente garantita da ipoteca, non è tale da configurare una responsabilità in contraendo della banca: tale facoltà è infatti sicuramente rimessa alla banca che, nell’ambito della negoziazione può del tutto legittimamente proporre il prodotto che ritiene più appropriato.


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