WEBINAR / 14 maggio
La POG nelle nuove aspettative di vigilanza IVASS

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 24/04


WEBINAR / 14 maggio
La POG nelle nuove aspettative di vigilanza IVASS
www.dirittobancario.it
Dossier

Onere probatorio | Centrale rischi finanziari private | Segnalazione | Obbligo di preventiva comunicazione al cliente

Collegio di Roma, 17 giugno 2010, n.541

22 Giugno 2011

 

La normativa vigente e il Codice di autoregolamentazione prevedono che l’intermediario ha l’obbligo di comunicare preventivamente al cliente la propria intenzione di segnalare la sua posizione all’EURISC, il sistema di informazione creditizie gestito da CRIF. La omessa tempestiva comunicazione al cliente determina la illegittimità della segnalazione e l’obbligo per l’intermediario di attivarsi per ottenere la cancellazione dei dati inseriti nella banca dati. Proprio la gravità delle conseguenze che da tale segnalazione derivano impone agli intermediari di fornire la prova dell’avvenuto invio della comunicazione al cliente; prova tanto più necessaria quando (come nel caso di specie) il cliente neghi di aver ricevuto la comunicazione di cui si discute.


WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 07/05

Una raccolta sempre aggiornata di Atti, Approfondimenti, Normativa, Giurisprudenza.
Iscriviti alla nostra Newsletter