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Approfondimenti

Costo e profili assicurativi della cessione del quinto dello stipendio

2 Ottobre 2016

Stefano d’Orsi, Dottore Commercialista in Bologna; Giulio Tagliavini, Università degli Studi di Parma

Di cosa si parla in questo articolo

Premessa

L’operazione di cessione del quinto dello stipendio (CQS) ha una importante diffusione nella realtà finanziaria italiana. E’ una operazione particolare, molto apprezzata dalle banche concedente e apprezzata anche dalla clientela. Si tratta di una operazione che mediamente viene stipulata a condizioni di costo relativamente elevato.

Questo intervento si prefigge l’obiettivo di presentare elementi di valutazione in ordine alla considerazione della liceità del costo elevato di tale operazione e di commentare alcune decisioni giurisprudenziali in merito.

Caratteri e diffusione della CQS

L’operazione di CQS è accessibile anche alla clientela con merito di credito molto limitato. L’operazione consente alla banca di fare leva su diversi elementi di tutela e quindi essere risulta fattibile anche con una clientela i limitata solvibilità. In questo senso è una operazione che “allarga” il numero dei clienti bancabili. Diversi clienti, in altri termini, in mancanza di CQS non avrebbero alcuna possibilità di ottenere un finanziamento bancario e sarebbero spinti verso pericolosi circuiti di credito non regolamentato e potenzialmente usuraio.

Si tratta dunque di un’operatività contrattuale usuale e di importante diffusione anche negli ultimi anni. Si tratta dell’erogazione di una somma al momento iniziale, da parte della controparte finanziatrice, contro la cessione di una quota dello stipendio o della pensione nel periodo successivo, a favore del finanziatore. La quota ceduta sostiene l’ammortamento del prestito concesso. La corretta proporzione tra ammontare del finanziamento e quota ceduta dello stipendio o pensione definisce il livello di tasso d’interesse addebitato e definisce l’eventuale livello usuraio dello stesso. La normativa tradizionalmente prevede che la quota ceduta dello stipendio o pensione non possa superare il 20% (il quinto) dello stesso, ciò al fine di non causare una situazione di sofferenza finanziaria del cliente in ragione della cessione di una quota eccessiva del reddito periodico. Il legislatore ritiene che la cessione limitata a un massimo del 20% non comprometta il reddito periodico del cliente e non lo penalizza eccessivamente nel momento in cui affronta le sue successive esigenze primarie di mantenimento. Il 20% dello stipendio è pari a un quinto del suo ammontare, da cui la denominazione tradizionalmente utilizzata.

Il legislatore incentiva questo schema di finanziamento in quanto è una strada per fornire credito a classi sociali di difficile finanziabilità. La cessione del quinto dello stipendio comporta che, di norma, il datore di lavoro o l’Ente previdenziale sia tenuto al versamento diretto al finanziatore della somma ceduta, realizzando così l’ammortamento (restituzione) del prestito. Il finanziatore è cautelato dall’obbligo del datore di lavoro o Ente previdenziale di trasferire direttamente a lui il pagamento suddetto. Il finanziatore è poi protetto dal rischio di perdita del posto di lavoro o dal rischio di decesso del finanziato attraverso una prelazione sul trattamento di fine lavoro (TFR – retribuzione differita) e da una polizza assicurativa. Anche questi profili sono previsti dalla normativa che ha regolato l’operatività in discorso.

Lo schema contrattuale realizza dunque la possibilità di prestare una somma significativa a clienti con una limitata capacità di reddito. E’ uno strumento di credito “popolare” propriamente detto “al consumo”, sia nel senso che si rivolge a clienti che tipicamente non hanno beni da porre a garanzia, sia nel senso della progressiva diffusione tra il pubblico.

I contratti di cessione del quinto dello stipendio vengono solitamente realizzati con un rimborso lungo. Il vincolo tecnico, come sopra detto, deriva dalla disponibilità di un massimo del 20%[1] di ogni remunerazione periodica da porre a servizio del debito. Cedendo il 20% del proprio stipendio per, ad esempio, 10 anni, cioè con il pagamento di 120 rate, si riesce a creare le condizioni per erogare un finanziamento di una certa consistenza.

La cessione del quinto dello stipendio deve essere perfezionata a tasso fisso e rata costante.

Il contratto è di radicata tradizione. E’ stato disciplinato dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, in materia di «sequestro, pignoramento e cessione degli stipendi salari e pensioni» e relativo regolamento attuativo D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895. E’ uno schema contrattuale diffuso fin dalla sua istituzione. In epoca più recente tale schema ha ricevuto attenzione da parte del pubblico e degli istituti eroganti, come descritto in Cessione del quinto, nuove opportunità? a cura di Massimo Caratelli, Umberto Filotto, Bancaria Editrice, 2010, e tale operatività è in ulteriore progressione.

Il sito di educazione finanziaria della Banca d’Italia fornisce le seguenti indicazioni.

Come si svolge l’operazione di Cessione del quinto dello stipendio

La cessione del quinto dello stipendio è un prestito personale non finalizzato, il cui utilizzo non è cioè vincolato a determinate finalità e quindi non rivolto all'acquisto di specifici beni o servizi. Il finanziamento può avere una durata massima di 120 mesi; per la restituzione dell'importo finanziato, il soggetto finanziatore in sostanza riceve dal lavoratoreil diritto a richiedere direttamente al datore di lavoro una quota dello stipendio.

Le operazioni di cessione del quinto, erano in origine previste solo per i dipendenti pubblici e statali1. Attualmente possono richiederle anche i dipendenti di aziende private e i pensionati. La cessione può coesistere con altri prestiti aventi simili modalità di rimborso, come, ad esempio, la delegazione di pagamento; in questa eventualità, l'importo massimo erogabile è ulteriormente estendibile e la somma delle rate può raggiungere una quota dello stipendio/pensione pari a due/quinti (cioè il 40%). Quest'ultimo finanziamento si rende solitamente necessario quando è già in corso un finanziamento con debito residuo molto elevato oppure quando si ha bisogno di una somma particolarmente alta, che non potrebbe essere ottenuta con la sola cessione. La concessione delle delegazioni non è ammessa tuttavia da tutte le amministrazioni pubbliche/private.

La cessione del quinto è assistita da garanzie, alcune delle quali imposte dalla legge. Tra queste: l'importo mensile della rata viene trattenuto direttamente dallo stipendio del dipendente e versato dal datore di lavoro al finanziatore; il lavoratore deve stipulare una polizza assicurativa per il rischio vita e/o rischio impiego che tutela il finanziatore nel caso di morte o di perdita del lavoro; il finanziatore ha il privilegio sul TFR per i dipendenti privati. Il costo delle coperture e degli oneri accessori previsti grava sul lavoratore.

I finanziamenti contro cessione del quinto sono stati disciplinati per la prima volta dal DPR 180 del 1950.

La soglia antiusura nei contratti di cessione del quinto dello stipendio

Com’è noto, la legge 108 del 1996 stabilisce il limite di tasso oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. L’art. 2 stabilisce inoltre che:

1. Il Ministero del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.

2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del MEF, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.

3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 e ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e 2.

4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà. Dal 14 maggio 2011 il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti usurari è calcolato aumentando il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali (vedi Comunicato del Dipartimento del Tesoro del 18 maggio 2011). Tale metodo di calcolo è stato introdotto dal d.l. 70/2011, che ha modificato l'art. 2, comma 4 della legge 108/96, che determinava il tasso soglia aumentando il TEGM del 50 per cento.

L’applicazione di questa norma implica alcuni problemi tecnici e procedurali.  A tal fine l’Ufficio Italiano Cambi ha emanato nel corso del tempo i regolamenti per la raccolta dei dati medi sui tassi praticati e le note metodologiche.

L’operazione di cessione del quinto dello stipendio è stata individuata come operazione sufficientemente differenziata rispetto alle altre operatività da meritare una rilevazione a parte. Il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) ha conseguentemente reso noto, ai sensi del comma 2 sopra citato, una classificazione che prevede una specifica voce riferita alle cessioni del quinto dello stipendio. Per tale ragione esiste una soglia antiusura specifica per tali operazioni.

Le note metodologiche di attuazione della norma prevedono numerosi dettagli in ordine all’identificazione dei pagamenti rilevanti per l’impostazione del calcolo e in ordine al corretto approccio di matematica finanziaria. Si tratta, tuttavia, di aspetti assai noti e consolidati nella prassi professionale. Queste note metodologiche sono assai dettagliate e opportunamente sono la base di riferimento per sciogliere spazi di potenziale fraintendimento.

Tali “Istruzioni di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura” sono state pubblicate per la prima volta e successivamente modificate nelle seguenti date: maggio 2006, agosto 2009 (in vigore da 1 gennaio 2010), luglio 2016 (in vigore dal 1 ottobre 2016).

Come vedremo in seguito, il provvedimento attuativo ha modificato il modo con cui vengono svolti i conteggi riferiti alla cessione del quinto dello stipendio.

Il costo dell’operazione

La tabella allegata al numero 1 (espressa in termini di tasso soglia) mostra come la CQS si pone tra le operazioni di credito più costose tra quelle rilevate dalla Banca d’Italia ai fini antiusura. Si tratta di operazioni concluse a 3-4 punti percentuali in più rispetto alla medie generali dei tassi soglia rilevati. E’ utile sottolineare anche che tale operazione non è la più costosa tra quelle rilevate. Si tratta di una operazione non fuori schema rispetto ad operazioni che hanno qualche carattere di similitudine con la CQS. Il grafico esposto qui sotto consente di confrontare il costo medio (in termini di TEGM) dell’operazione di CQS rispetto ai crediti personali e ai prestiti finalizzati. Il CQS ha un livello di costo medio confrontabile con le altre forme tecniche e, in considerazione del basso livello di affidabilità della clientela, ciò è abbastanza sorprendente.

Il costo della CQS è elevato in considerazione di elementi diversi dall’onerosità finanziaria in senso stretto. E’ infatti noto che su tale operazione finiscono per avere un forte peso i costi distributivi, legati a strutture di vendita esterne agli istituti finanziari. La vendita esterna induce la necessità di considerare commissioni di intermediazione commerciale significative. Un diverso elemento che ha un effetto incrementativo del costo della CQS è il peso della polizza assicurativa abbinata al finanziamento (PPI – Payment Protection Insurance), obbligatoria secondo la normativa vigente.

Lo specifico trattamento delle spese assicurative

Un punto su cui spesso si generano equivoci e contenziosi è quello del pagamento del premio assicurativo relativo alla polizza agganciata all’operazione di prestito con cessione del quinto dello stipendio.

Le istruzioni della Banca d’Italia in vigore fino al primo gennaio 2010 precisano che:

Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito. In particolare, sono inclusi:

1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il factoring le spese di “istruttoria cedente”);

2) le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese forfettarie di “fine locazione contrattuale”); Le spese di chiusura o di liquidazione addebitate con cadenza periodica, in quanto diverse da quelle per tenuta conto, rientrano tra quelle incluse nel calcolo del tasso.

3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, salvo quanto stabilito al successivo punto b);

4) il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l’ottenimento del credito;

5) le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito;

Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall’esclusivo adempimento di obblighi di legge.

“Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza”.

Si richiama la sentenza n. 7234 del 3 giugno 2014 del Tribunale di Milano che, riferendosi alla modalità di calcolo del TEG, ha confermato che “Le Istruzioni della Banca d’Italia in materia di rilevazione del Tasso Effettivo Globale, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate. Nel caso della formula matematica del calcolo del TEG, la scelta operata dall’Organo di vigilanza, che richiede necessariamente l’esercizio di discrezionalità tecnica, appare del tutto congrua e ragionevole, di tal che non si ravvisano gli estremi per disattendere o disapplicare le dette Istruzioni. Conseguentemente, non può tenersi conto di calcoli effettuati sulla base di formule differenti.”

Il calcolo del TEG, rilevante per i confronti con i tassi medi antiusura, è da realizzare senza considerare dunque le spese assicurative. La Banca d‘Italia realizza dunque confronti tra i tassi medi di mercato e il tasso della specifica operazione senza considerare, in via simmetrica, le spese assicurative.

A partire dal secondo semestre 2009 la Banca d’Italia ha però mutato soluzione tecnica e richiede, a partire dal 2010, di effettuare confronti tra tassi medi e tassi del singolo contratto che comprendono le spese assicurative assieme alle altre spese già considerate. Con le nuove modalità di calcolo il tasso soglia è ovviamente salito considerevolmente, come si nota nella tabella.

Il confronto tra il dato medio di sistema rilevato senza conteggiare le spese assicurative e il dato di un singolo contratto comprendendo le spese assicurative è errato.

La soluzione giurisprudenziale sulla questione del rilievo delle spese assicurative è stata nel tempo complessa e foriera di mille fraintendimenti. Possiamo riassumere le soluzioni adottate nelle varie circostanze sulla base di due modelli di ragionamento:

a) È opportuno e corretto seguire alla lettera le indicazioni della Banca d’Italia

b) La soluzione della Banca d’Italia seguita fino al primo gennaio 2010 era non conforme alla legge e è opportuno applicare in via immediata il testo normativo.

Sul primo modello di ragionamento è particolarmente significativa la Sentenza della Corte di Cassazione Sez. 1, n. 12965 del 12 giugno 2016 in merito alla necessità che il metodo di calcolo usato per giudicare il singolo contratto sia uguale al metodo usato da Banca d’Italia per determinare la soglia.

“13. Pari persuasività, rilevante ai fini delle decisione cui si è chiamato il Collegio, va poi ascritta alla tesi che sostiene la necessità di utilizzare, nella rilevazione dei tassi usurai, dati tra loro effettivamente comparabili. Come osservato in dottrina, la fattispecie della cd. usura oggettiva (presunta), o in astratto, è integrata a seguito del mero superamento del tasso-soglia, che a sua volta viene ricavato mediante l’applicazione di uno spread sul TEGM; posto che il TEGM viene trimestralmente fissato dal Ministero dell’Economia sulla base delle rilevazioni della Banca d’Italia, a loro volta effettuate sulla scorta di metodologie indicate nelle più volte richiamate Istruzioni, è ragionevole che debba attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale. Il giudizio in punto di usurarietà si basa infatti, in tale caso, sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell’ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicché – se detto raffronto non viene effettuato adoperando la stessa metodologia di calcolo – il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato.

In definitiva, può sostenersi che quand’anche le rilevazioni effettuate dalla Banca d’Italia dovessero considerarsi inficiate da un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia, secondo le argomentazioni della giurisprudenza penalistica citata), questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per l’interprete, di prescindervi, ove sia in gioco – in una unitaria dimensione afflittiva della libertà contrattuale ed economica – l’applicazione delle sanzioni penali e civili, derivanti dalla fattispecie della cd. usura presunta, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati dall’amministrazione.

Ed in effetti, l’utilizzo di metodologie e formule matematiche alternative, non potrebbe che riguardare tanto la verifica del concreto TEG contrattuale, quanto quella del TEGM: il che significa che il giudice – chiamato a verificare il rispetto della soglia anti-usura – non potrebbe limitarsi a raffrontare il TEG ricavabile mediante l’utilizzo di criteri diversi da quelli elaborati dalla Banca d’Italia, con il TEGM rilevato proprio a seguito dell’utilizzo di questi ultimi, ma sarebbe tenuto a procedere ad una nuova rilevazione del TEGM, sulla scorta dei parametri così ritenuti validi, per poi operare il confronto con il TEG del rapporto dedotto in giudizio.”

Tale Sentenza è particolarmente chiara e convincente sul punto della necessità di simmetria metodologica tra calcolo del TEG e del TEGM e quindi del tasso-soglia. Questa Sentenza si riferisce al problema della considerazione della Commissione di massimo scoperto (CMS), ma il ragionamento si applica esattamente nello stesso modo anche al caso del rilievo delle spese assicurative per il finanziamento mediante la cessione del quinto dello stipendio. I casi infatti della CMS e delle spese assicurative sono uguali in quanto a possibilità di effettuare il calcolo (in modo simmetrico) con modalità netto-netto o con modalità lordo-lordo. E la Banca d’Italia ha mutato la soluzione di metodo per un caso e per l’altro con il medesimo provvedimento entrato in operatività nel 2009 ed esecutivo dal primo gennaio 2010.

Esigenza di omogeneità nella composizione degli elementi della formula chiaramente sollevata anche nei “Principi interpretativi e criteri di valutazione in funzione dell’accertamento del reato di usura” emanati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino ove si afferma che non è possibile confrontare tra loro due tassi di cui uno comprende una componente significativa e l’altro la esclude, poiché non solo non vi è omogeneità, ma il confronto finisce per essere sistematicamente a sfavore dell’istituto di credito o intermediario finanziario. Una sorta di disfavor rei inaccettabile.

In sintesi, dunque, se prendiamo come riferimento la metodologia Banca d’Italia del momento della stipula dobbiamo confrontare il TEG del contratto pari a 13,26%, con riguardo ad un contratto esemplificativo esposto nell’allegato 2, con il tasso soglia pari a 15,39%. E con questo confronto si dimostra che il contratto non è affatto oltre soglia.

Se, in alternativa, si dovesse ritenere non accettabile la metodologia di Banca d’Italia applicata al momento della stipula e si ritenesse di accantonarla includendo, nei conteggi, le spese assicurative, allora si avrebbe un TEG per lo specifico contratto pari a 18,34%. In questo caso non avremmo a disposizione un tasso-soglia riferito al medesimo trimestre in quanto Banca d’Italia ha effettuando le sue rilevazioni in base alla metodologia comunicata con riguardo a tale periodo (e non certo superata per aver riconosciuto errori materiali di rilevazione o valutazione, ma in base a riflessioni che avevano indotto tale scelta).

Possiamo tuttavia osservare che la modificazione media della soglia da un trimestre a quello successivo è pari a – 0,1787%, in qualche caso con il segno più e in qualche altro caso con il segno meno. Nel momento in cui è stata attuata la nuova metodologia di rilevazione (con riferimento al primo trimestre 2010) il tasso-soglia si è modificato, fortemente, del 4,920%. E’ assai ragionevole che tale modificazione sia la somma della componente di variazione che solitamente si realizza ad ogni trimestre e della componente di inclusione delle spese assicurative, possiamo stimare che tale inclusione delle spese assicurative comporti un innalzamento delle soglia del 5,1859%. Il tasso soglia riaggiustato per le spese assicurative sarebbe dunque, a parità di metodologia, pari a 20,576%. Anche in questo caso si rileva la regolarità del contratto preso come esempio.

Ricordiamo, per chiarezza di ricostruzione delle circostanze accadute nel tempo, che la serie storica del tasso-soglia riferita alla CQS ha avuto due “discontinuità”, ossia elementi che hanno indotto una variazione brusca da un trimestre a quello successivo. Una prima circostanza è quella già detta che si riferisce all’inclusione delle spese assicurative nel calcolo del TEGM e, di conseguenza, sul tasso-soglia. Ciò è avvenuto con riguardo all’operatività successiva al primo gennaio 2010. Una seconda discontinuità si riferisce al metodo di calcolo della soglia. Questa discontinuità si è verificata il 14 maggio 2011 e non ha a che fare con il conteggio del TEGM. Si tratta di una discontinuità verso l’alto pari all’1,21% con specifico riguardo alle operazioni di CQS.

La tabella seguente schematizza i raffronti possibili.

  Valutazione che non tiene conto delle spese assicurative Valutazione che tiene conto delle spese assicurative
TEG (Tasso Effettivo Globale) del contratto 13,260% 18,240%
Tasso soglia 15,390%

20,576%

(Dato stimato in quanto non disponibile su base ufficiale)

Sulla seconda linea di ragionamento si trova l’Ordinanza del Tribunale Civile di Padova del 14 marzo 2014, secondo la quale in questo caso specifico di superamento del tasso soglia in base alla considerazione delle spese assicurative occorrere provvedere alla riduzione degli oneri in capo al cliente fino alla riduzione del costo complessivo al tasso soglia. Secondo questa decisione è “fuori di dubbio che le istruzioni della Banca d’Italia assumono nella pratica una rilevante importanza per gli operatori del settore creditizio, i quali, per l’autorevolezza e per il ruolo della Banca d’Italia, regolano i loro comportamenti sulla base delle indicazioni di quell’organismo. … Il superamento del tasso soglia, che sia sopravvenuto a seguito dell’entrata in vigore di modifiche regolamentari della Banca d’Italia (nella specie relative alle spese di assicurazione), se non determina la configurazione del reato di usura, né comporta la nullità della relativa clausola contrattuale ai sensi dell’art. 1815 comma 2 c.c., non può tuttavia comportare l’applicazione dei tassi contrattuali, perché ciò si porrebbe in contrasto con lo spirito della legge n.108/1996  e pure perché configurerebbe un comportamento contrario a buona fede oggettiva. Si impone pertanto una rideterminazione degli interessi, ai sensi dell’art. 1339 c.c., entro i limiti della soglia di usura”.

La seconda tabella riportata in allegato mostra lo sviluppo dei conteggi necessari per riscontrare la regolarità di un contratto di CQS, in questo caso riferito alla regolamentazione Banca d’Italia precedente al 1 gennaio 2010. Lo sviluppo delle colonne C e D consente di verificare l’applicazione del regolamento a quel tempo vigente, che porta al TEG dichiarato dalla società. Le colonne F e G consentono di calcolare il TAEG, che è l’elemento a cui dà peso il cliente che ha la percezione di aver pagato un tasso superiore alla soglia. Le colonne I ed L consentono di riscontrare il tasso nominale. Le colonne N ed O consentono di calcolare il ristorno a vantaggio del cliente in base alla riflessione adottata dal Tribunale Civile di Padova, calcolato, in base a questo esempio, in 1204,03 euro, riferito al momento della stipula.

L’estinzione anticipata del contratto: il trattamento delle commissioni ed oneri assicurativi

Altra tematica meritevole di approfondimento è quella relativa alla restituzione (pro – quota) degli oneri assicurativi e delle commissioni accessorie corrisposte in sede di perfezionamento del contratto in sede di esercizio (previsto contrattualmente) della risoluzione anticipata unilaterale da parte del soggetto finanziato

Sulla specifica tematica negli ultimi tempi si è aperto un ampio dibattito che, a dire il vero, non ha portato ad una soluzione condivisa del trattamento dei suddetti oneri che hanno un incidenza rilevante sia complessivamente che singolarmente considerate sul costo dell’operazione.

Occorre distinguere la natura e funzione dei suddetti oneri: le commissioni sono connesse al servizio di intermediazione finanziaria e spesso hanno una doppia incidenza, ciò in quanto spesso la società finanziaria che stipula il contratto CQS (e quindi eroga il finanziamento) si avvale di una rete vendita di terzi (spesso si tratta di singoli mediatori creditizi (ex art. 128 sexies TUB); le polizze assicurative sono previste come obbligatorie nella fattispecie in esame a norma del D.P.R. n. 180/50 e contemplano una doppia copertura sul finanziamento, a tutela del rischio vita del cliente e del rischio impiego assunto dalla Società cessionaria che eroga il credito.

La copertura assicurativa impatta in maniera rilevante sull’affidabilità del cliente per quanto riguarda il rischio impiego; se difatti per il rischio vita le tavole di mortalità sono in grado di computare esattamente il “premio vita” a prescindere che il cliente sia un dipendente Pubblico o Privato, la stessa analisi non è altrettanto immediata per quanto riguarda i criteri del rischio impiego. E’ abbastanza facile immaginare che un cliente appartenente alla fascia pubblica ha probabilità vicine allo zero di vedere la sua azienda fallire o versare in condizioni economiche finanziarie tali da non poter procedere al pagamento delle rate mensili del prestito contratto dal suo amministrato.

Il discorso è diverso per i dipendenti del settore privato, da qui la necessità, nell’ambito del procedimento istruttorio, di verificare se l’Azienda datrice di lavoro soddisfi determinati requisiti di solidità economico finanziaria, tali da consentire il rilascio da parte dell’impresa assicuratrice della copertura del Rischio impiego.

L'assicurazione vita copre il debito in casi di invalidità permanente o premorienza, di fronte a tali situazioni la compagnia assicurativa provvederà a saldare il credito residuo all’ente erogante. Va ricordato che durante la fase d’istruttoria è fatto obbligo compilare al cliente un modulo sulla propria condizione fisica e salute. Nei casi di età avanzata o di importi relativamente cospicui, può essere richiesto di compilare un formulario al proprio Medico di fiducia.

L’assicurazione impiego copre in casi di interruzione del rapporto lavorativo per qualsiasi causa (licenziamento, fallimento datore di lavoro, destituzione volontaria ecc.), l’assicurazione provvederà a pagare la banca erogante rivalendosi successivamente sul cliente (cedente). Nei casi di interruzione momentanea delle prestazioni lavorative non retribuite, l’assicurazione provvederà a saldare il debito sostituendosi al cliente, il quale dovrà rimborsare successivamente la compagnia assicurativa.

Entrambi i succitati oneri (unitamente a quelli accessori alla stipula del contratto come il costo dell’istruttoria) sono decontati dall’importo finanziato ed integrati nell’importo della rata da rimborsare.

Sulla restituzione (pro quota) degli oneri (commissioni e spese assicurative) già corrisposti dal beneficiario sono già intervenute più volte sia l’IVASS che la Banca d’Italia (da ultimo si segnala la circolare prot. n. 0106596/15 del 26 agosto 2015), invitando gli intermediari finanziari ad adeguarsi agli orientamenti emersi dalle pronunce dell’ABF.

La questione è che non si registrano indicazioni univoche proprio dall’organismo deputato alla risoluzione delle liti bancarie. Tuttavia, nel composito panorama delle decisioni assunte dai vari collegi è possibile trarre alcune indicazioni di carattere generale.

Quando il regolamento negoziale non consente la chiara individuazione della natura delle commissioni va riconosciuta la rimborsabilità pro quota delle commissioni versate anticipatamente dal consumatore (Decisione ABF – Collegio di Milano n. 571 del 30 gennaio 2014), poiché – in caso contrario –  verrebbero pregiudicate quelle esigenze di trasparenza ed informazione su cui la Banca d’Italia ha, più volte, richiamato l’attenzione (Comunicazione del 10 novembre 2009 e del 7 luglio 2011).

Ogni qualvolta il contratto distingue in modo analitico e puntuale le commissioni up front (attività istruttoria del contratto, assistenza del cedente sino all’erogazione del finanziamento, ricerca della soluzione finanziaria più idonea al proprio interesse) da quelle recurring (spese applicate anticipatamente in un’unica soluzione a fronte di prestazioni godute per l’intera durata del contratto), vanno rimborsate pro – quota unicamente le commissioni recurring e non quelle up front (Decisione ABF – Collegio di Milano n. 1242 dell’11 febbraio 2016).

Inoltre, l’inserimento nel contratto di una clausola di irripetibilità degli oneri in caso di estinzione anticipata è stata ritenuta ingiustificata dal punto di vista oggettivo nella natura delle attività cui tali oneri si riferiscono e poco giustificabile dal punto di vista economico (Decisione ABF – Collegio di Roma n. 3136 del 30 aprile 2016).

Con una motivazione più articolata e puntuale i giudici del Tribunale di Parma (Sentenza n. 2991 del 27 novembre 2015) hanno ritenuto comunque applicabile il principio della restituzione pro quota delle commissioni e spese non godute a fronte dell’estinzione anticipata del contratto per due motivazioni: la previsione dell’art. 125, comma 2, TUB – ratione temporis vigente che disponeva, per i contratti di credito al consumo, la possibilità del debitore di adempiere in via anticipata con diritto ad una “equa riduzione del costo complessivo del credito”. La normativa citata è stata poi sostituita dall’art. 125 sexies del TUB (introdotto con il D.L. n. 141/2010 entrata in vigore il 19 settembre 2010).

Il secondo motivo che ha portato i giudici di merito nella sentenza citata a riconoscere il rimborso pro quota degli oneri e spese già corrisposti e che, trattandosi di somma riconosciuta a titolo di risarcimento e non a titolo di restituzione di indebito, risulta irrilevante la clausola prevista contrattualmente avente ad oggetto l’irripetibilità dei costi e commissioni a seguito dell’estinzione anticipata, poiché vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera b) del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005) alla stregua del quale “si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di (….); b) escludere o limitare le azioni o di diritti dei consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di inadempimento inesatto da parte del professionista”. In quanto vessatoria, detta clausola e, dunque, inopponibile al consumatore e la nullità può essere rilevata dal Giudice.

Per quanto sopra illustrato non può non rilevarsi la necessità di trasparenza e di chiara e puntuale identificazione delle commissioni ed oneri nelle modalità con cui viene redatto il contratto che deve essere accompagnata anche da una ragionevolezza e congruità dei costi, poiché – come rilevato dalla nota congiunta ISVAP e Banca d’Italia del 26 agosto 2015 (prot. n. 0106596) – l’analisi di un ampio campione relativo alle polizze abbinate ai finanziamenti (PPI) ha evidenziato che i costi a carico degli assicurati permangono alti e che una quota significativa (anche superiore al 50%) del premio corrisposto dal cliente viene riconosciuto alle banche e agli intermediari finanziari per l’attività di distribuzione svolta.

Trattasi di livelli di costi che non rispecchiano la natura economica delle attività sottostanti ovvero non coerenti con la qualità del prodotto o del servizio reso alla clientela, dunque forieri di pregiudizio per i consumatori.

 



 

[1] Il limite massimo del 20% ha attualmente alcune eccezioni nel senso del superamento.

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