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Giurisprudenza

Commissione di massimo scoperto: requisiti di validità ante art. 2bis del D.L. n. 185/2008

27 Marzo 2012

Tribunale di Mantova, 20 marzo 2012, n. 251

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Con la sentenza n. 251 del 20 marzo 2012 il Tribunale di Mantova affronta diversi istituti riconducibili alla prassi bancaria, fra cui quello della c.d. commissione di massimo scoperto (c.m.s.).

Il Tribunale, evidenziando l’assenza di una chiara definizione e di una certa individuazione sotto il profilo causale dell’istituto, si limita a definire la commissione di massimo scoperto come un costo applicato dalla banca in relazione ad importi utilizzati oltre l’affidamento concesso (ossia sullo “scoperto”).

L’istituto della commissione di massimo scoperto è stato infatti regolato per la prima volta solo a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 2bis del D.L. n. 185/2008, convertito con Legge n. 2/2009, con cui il Legislatore ha delimitato l’ambito di validità di tali commissioni.

Per quanto attiene i contratti bancari stipulati antecedente all’entrata in vigore del regime di cui al D.L. n. 185/08, in assenza di uno specifico regime normativo, il Tribunale di Mantova ritiene che la commissione di massimo scoperto possa ritenersi lecita e valida solo se nella relativa clausola sia espressamente indicato (stante il suo significato non univoco nella pratica) se si tratti di costo ulteriore, relativo ad apertura di credito, o se commissione applicata sullo scoperto di conto, oltre l’affidato, con indicazione quindi del dato di riferimento per l’applicazione della percentuale riportata in contratto e della periodicità della sua applicazione.

Secondo il Tribunale tale principio non è stato rispettato nel caso di specie, laddove, nei due contratti analizzati (entrambi antecedenti all’entrata in vigore del D.L. n. 185/08), si poteva riscontrare che: nel primo, la commissione di massimo scoperto, qualificata come “trimestrale”, veniva indicata solo con una percentuale, senza specificazione degli importi su cui avrebbe dovuto essere applicata; nel secondo, le “commissioni” sembravano due, relative ad ipotesi diverse (essendo prevista una seconda aliquota “su sconfinamento se autorizzato”, espressione peraltro non comprensibile, potendo l’utilizzo di somme da parte del cliente o essere “autorizzato”, perché compreso nell’affidamento, o essere effettuato oltre l’accordato e quindi su scoperto di conto), ipotesi comunque non specificate, né nel loro contenuto, né in ordine alla periodicità di calcolo.

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