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Giurisprudenza

Mutuo in valuta estera: clausole abusive e poteri del giudice

30 Aprile 2021

Corte di Giustizia UE, Sez. VII, 29 aprile 2021, C-19/20 – Pres. Kumin, Rel. Ziemele

Di cosa si parla in questo articolo

1) L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che al giudice nazionale spetta dichiarare l’abusività di una clausola di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, anche se la stessa è stata modificata contrattualmente da tali parti. Una siffatta dichiarazione comporta il ripristino della situazione che sarebbe stata quella del consumatore in assenza della clausola di cui è stata dichiarata l’abusività, fatta eccezione per il caso in cui quest’ultimo abbia rinunciato mediante la modifica della clausola abusiva a tale ripristino con un consenso libero e informato, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare. Tuttavia, da tale disposizione non risulta che la dichiarazione di abusività della clausola iniziale avrebbe, in linea di principio, come effetto l’annullamento del contratto, qualora la modifica di tale clausola abbia consentito di ristabilire l’equilibrio tra gli obblighi e i diritti di tali parti derivanti dal contratto e di escludere il vizio che lo inficiava.

2) L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che, da un lato, essi non ostano a che il giudice nazionale sopprima unicamente l’elemento abusivo di una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore qualora l’obiettivo dissuasivo perseguito da tale direttiva sia garantito da disposizioni legislative nazionali che ne disciplinano l’utilizzo, purché tale elemento consista in un obbligo contrattuale distinto, idoneo ad essere oggetto di un esame individualizzato del suo carattere abusivo. Dall’altro lato, tali disposizioni ostano a che il giudice del rinvio sopprima unicamente l’elemento abusivo di una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, qualora una siffatta soppressione equivalga a rivedere il contenuto di detta clausola incidendo sulla sua sostanza, circostanza che spetterà a tale giudice verificare.

3) L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che le conseguenze della dichiarazione in giudizio della presenza di una clausola abusiva in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni del diritto nazionale, mentre la questione della sopravvivenza di un siffatto contratto deve essere valutata d’ufficio dal giudice nazionale secondo un approccio oggettivo sulla base di tali disposizioni.

4) L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che spetta al giudice nazionale, che dichiari abusiva una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, informare quest’ultimo, nell’ambito delle norme processuali nazionali e a seguito di un dibattimento in contraddittorio, delle conseguenze giuridiche che può comportare l’annullamento di tale contratto, indipendentemente dal fatto che il consumatore sia assistito da un rappresentante professionale.

 

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