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Editoriali

Una provocazione: trasformare la liquidità in finanziamenti postergati?

27 Aprile 2020

Maurizio Irrera

Professore ordinario di diritto commerciale, Università degli Studi di Torino; Presidente del Centro Crisi

Di cosa si parla in questo articolo

In attesa di accertare se la liquidità alle imprese ed ai soggetti esercenti attività professionali, prevista dal DL Liquidità (n.23/2020), verrà tempestivamente concessa e in quale misura ci si domanda, da molte parti, se essa sarà sufficiente a consentire una ripresa dell’attività economica dopo il prolungato lockdown causato dalla pandemia da Covid-19.

È di tutta evidenza che essa appaia utile per “riavviare il motore” dopo il blocco forzato che ha causato una drastica riduzione del fatturato, quando non addirittura alla drammatica situazione di ricavi zero. Disporre di liquidità per pagare i fornitori (o perlomeno anticipi agli stessi), i dipendenti e rimettere in moto il ciclo produttivo è vitale.

La liquidità ottenuta sotto forma di prestito non incide immediatamente sulla situazione patrimoniale: al passivo c’è il debito, ma all’attivo c’è la cassa. Il costo del finanziamento (e della garanzia) ha, invece, diretti riflessi sul conto economico; ciò, abbinato con la perdita dei ricavi, comporterà certamente conseguenze rilevanti sul piano patrimoniale.

A tale proposito, come è noto, il legislatore – attraverso l’art. 6 del DL Liquidità – ha “inertizzato” gli obblighi di ricapitalizzazione scaturenti dal codice civile a fronte di una perdita rilevante del capitale sociale, ma la misura ovviamente è solo tecnica e non sostanziale: rinvia – in soldoni – al 2021 il necessario ricorso al capitale proprio.

Il tema sta emergendo in modo sempre più vivace nel dibattito di queste ultime settimane, tanto è vero che nel prossimo DL già battezzato come Decreto Aprile (pur se – con tutta probabilità – diventerà Decreto Maggio) si affronterà anche il tema dei finanziamenti a fondo perduto.

Mi domando se in sede di conversione del DL Liquidità non si possa già intervenire, non certo per trasformare tel quel mezzi di terzi, come i finanziamenti di cui si tratta, in mezzi propri (vorrebbe dire che in un attimo gli ipotizzati 400 miliardi di prestiti si trasformerebbero in 400 miliardi di debito pubblico!), quanto per assegnare ad essi una “natura” più consona alla loro funzione, senza nascondersi che – come Mario Draghi ha già lucidamente preconizzato nel suo fondamentale intervento dello scorso mese di marzo sul Financial Times – molte imprese, nonostante la liquidità che auspicabilmente verrà concessa, potranno non farcela e la garanzia verrà onorata dal governo. In tale quadro – in sede di conversione – forse si potrebbe intervenire in primis con un prolungamento del periodo di preammortamento da due a quattro anni; questa misura dovrebbe, inoltre, essere accompagnata dalla previsione di un trattamento di bilancio diverso per tale posta: trasformare – almeno temporaneamente – la liquidità concessa in una sorta di finanziamento postergato del tipo di quelli previsti dall’art. 2467 c.c. e, dunque, in una sorta di quasi-patrimonio netto. Allo scadere del periodo (magari esteso) di preammortamento l’impresa sarà tenuta ad iniziare a restituire le somme ricevute solo laddove la situazione patrimoniale, economica e finanziaria lo consenta; mi rendo conto che la proposta potrebbe favorire comportamenti opportunistici da parte delle imprese, ma nascondersi dietro un malcelato ottimismo che – con tutta probabilità – si può trasformare domani in una perdita secca del credito da parte non tanto e non solo delle banche, ma soprattutto di chi ha fornito le garanzie (lo Stato), mi sembra miope.

L’impresa che, allo scadere del periodo di preammortamento, non fosse in grado di provvedere alla restituzione rateale del debito potrebbe divenire oggetto di uno specifico audit teso a verificare, da un lato, l’attendibilità del proprio bilancio; dall’altro, un riscadenziamento del debito; dall’altro ancora, la verifica della possibilità di trasformare – con il concorso di un adeguato soggetto pubblico – il finanziamento in uno strumento finanziario partecipativo, come già d taluni suggerito.

Ciò che – a mio avviso – non si può fare è rimandare al domani scelte che, invece, debbono essere fatte oggi e connotate da coraggio e innovazione.

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