La Terza Sezione Civile della Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 2601 del 13 ottobre 2026, si è espressa in materia di vessatorietà della clausola floor e trasparenza nei contratti di locazione finanziaria, definendo la legittimità del limite minimo alla variabilità degli interessi.
La controversia trae origine dall’impugnazione proposta dalla società utilizzatrice avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato le domande volte a far accertare l’usurarietà del tasso, la nullità delle condizioni economiche per indeterminatezza e la vessatorietà della clausola floor.
Conseguentemente, l’istituto di credito ha chiesto la conferma della pronuncia impugnata, evidenziando che l’accordo sul tasso minimo rientra nella fisiologia della locazione finanziaria a tasso variabile.
Dunque, la Corte di Appello di Milano ha confermato il rigetto dell’appello, condividendo il percorso motivazionale del giudice di prime cure con riguardo ai seguenti profili:
- la doglianza di usurarietà risulta infondata poiché il calcolo del TEG va condotto alla pattuizione ex art. 1 del D.L. 394/2000 senza sommare gli interessi corrispettivi ed i moratori (Cass. SSUU, n. 19597/2020)
- le censure relative alla mancata indicazione del tasso annuo nominale e del TAEG non comportano la nullità del contratto né la sostituzione ex art. 117 c. 7 del TUB, risultando il tasso effettivo ricavabile dal testo negoziale (Cass. Sez. III, n. 12889/2021; Cass. Sez. III, n. 28824/2023)
- la contestazione di manipolazione del parametro Euribor resta priva di rilievo in difetto di prova dell’effettiva alterazione del tasso nel periodo di esecuzione del contratto e della partecipazione della banca all’intesa anticoncorrenziale (Cass. Sez. III, n. 12007/2024).
Nello specifico, in ordine alla vessatorietà della clausola floor, la decisione ha chiarito che la previsione di un limite minimo di tasso non costituisce un contratto derivato implicito privo di causa ex art. 1322 comma 2 c.c..
Invero, l’argomentazione secondo cui la pattuizione equivarrebbe ad una vendita illegittima di un’opzione finanziaria non trova riscontro nella recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. III, n. 1942/2025), alla quale la Corte intende non discostarsi; inoltre, la clausola floor risponde ad una causa lecita ed ha per oggetto la determinazione diretta del corrispettivo dovuto dalla società utilizzatrice, limitando il rischio di oscillazioni negative per la concedente.
Tuttavia, ai fini della trasparenza ex art. 1284 c. 3 c.c., la clausola deve presentare un contenuto univoco, che permetta al cliente di comprendere che l’interesse non potrà scendere sotto il limite pattuito: la Cassazione, nella sentenza citata, ha infatti affermato che una clausola di questo tipo è legittima nella misura in cui viene pattuita in modo chiaro e compresa dal cliente al momento della sottoscrizione del contratto.
Il contenuto della clausola floor si collega direttamente all’oggetto del contratto, poiché incide sulla determinazione del corrispettivo dovuto dal mutuatario. La sua validità, tuttavia, dipende da come viene formulata nel contratto: non può essere ambigua, né formulata in modo da sorprendere il cliente o da implicare oneri non espressamente dichiarati.
Quindi, secondo la giurisprudenza della Cassazione, la clausola floor non rappresenta un meccanismo occulto o una sofisticazione finanziaria travestita da derivato; la pronuncia conferma infatti un orientamento ormai consolidato secondo cui la clausola che stabilisce un tasso d’interesse minimo, pur in presenza di un indice di riferimento variabile, è stata definita un semplice patto condizionale, regolato dall’art. 1353 c.c.
La Cassazione, nella menzionata sentenza, rigetta quindi l’argomentazione secondo cui tale clausola equivarrebbe a una vendita implicita di un’opzione finanziaria (il cosiddetto “floor”) dal cliente alla banca.
Pertanto, per la Corte d’Appello, non si tratta di un contratto derivato, ma piuttosto di una modalità lecita con cui le parti stabiliscono una soglia sotto la quale il tasso d’interesse non può scendere, anche se l’indice di riferimento si abbassa ulteriormente.
Infine, la Corte osserva che quando si parla di clausola floor si deve avere riguardo al grado di consapevolezza del cliente e la trasparenza della documentazione contrattuale: la Cassazione, con varie pronunce anche antecedenti alla n. 1942/2025, ha anche stabilito che per essere valida la clausola sugli interessi deve avere un contenuto assolutamente univoco, ai sensi dell’art. 1284, c. 3, c.c., dovendo deve risultare con chiarezza quale sia il tasso applicato, e secondo quali parametri venga aggiornato.
La clausola può quindi considerarsi trasparente se chiarisce il meccanismo di funzionamento, indicando ad esempio che, nonostante la variabilità, l’interesse non potrà mai scendere sotto una soglia predeterminata, come nella fattispecie oggetto di causa, ove la pattuizione risultava riportata nell’allegato al contratto.
Pertanto, il collegio d’appello ha rigettato l’impugnazione, confermando l’assenza di profili di nullità o di vessatorietà della clausola floor.
In definitiva, la previsione di un tasso minimo nei contratti di locazione finanziaria costituisce una clausola lecita ed univoca che non altera la causa del finanziamento.


