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Giurisprudenza

Verifica della vessatorietà in caso di improcedibilità dell’azione

7 Aprile 2026

Segnalata dal Dott. D. Ragozini, Giudice del Tribunale di Napoli

Tribunale di Napoli, 26 gennaio 2026 – Dott. Ragozini

Di cosa si parla in questo articolo

Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 26 gennaio 2026 (Dott. Ragozini), si è pronunciato in merito alla verifica della vessatorietà delle clausole contrattuali in presenza di improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo.

Nel caso di specie, infatti, era stata presentata opposizione a decreto ingiuntivo risultante inammissibile a causa del mancato esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione.

L’onere di attivarsi per il tentativo di conciliazione spetta al creditore opposto e, in mancanza di tale attivazione, il giudice non può che pronunciare l’improcedibilità dell’opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.

Nonostante ciò, il Tribunale, alla luce delle recenti pronunce della Corte di Giustizia europea e della Corte di Cassazione – tra cui CGUE del 17 maggio 2022 C-693/19 e C-831/19 e Cass. Sez. Un. N. 9479/2023 –  evidenzia come il Giudice debba valutare ed esaminare la vessatorietà delle clausole anche in presenza del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.

Tale analisi nel merito è giustificata dalla necessaria garanzia del consumatore e dal rispetto della Direttiva 93/12/CEE.

Il Tribunale, in richiamo dell’orientamento della Corte di Giustizia, precisa come per la valutazione della vessatorietà delle clausole si debba stabilire quali sarebbero state le disposizioni applicabili in caso di assenza del contratto, con un successivo confronto con le clausole effettivamente previste nel contratto.

La verifica deve essere volta a stabilire se il professionista, nel caso avesse agito in maniera equa e leale, avrebbe potuto aspettarsi l’accettazione di dette clausole da parte del consumatore. Il citato accertamento può condurre alla ritenuta natura vessatoria delle clausole nonostante la buona fede del professionista.

In particolare, nel caso di specie, il Tribunale ha esaminato l’eventuale vessatorietà della clausola concernente gli interessi moratori, con tasso annuale pari al 15,12%, e quella che prevede la penale pari all’8% sul capitale ancora dovuto, nel caso di decadenza dal beneficio del termine per ritardo o inadempimento.

In tale occasione, il Tribunale evidenzia come, per la valutazione della vessatorietà di tale clausola, possano essere rilevate ex officio le indagini statistiche condotte da Banca d’Italia d’intesa con il MEF in merito alle valutazioni ex art. 33 lett. F codice del consumo.

A seguito, quindi, del raffronto del tasso applicato nel caso concreto con il tasso medio così individuato, il Tribunale ha evidenziato la sua manifesta eccessività, con conseguente dichiarazione di vessatorietà.

In tale contesto, il Tribunale rileva, inoltre, la natura vessatoria della clausola che prevede la decadenza dal beneficio del termine nel caso di mancato pagamento di sole due rate. Deve precisarsi, però, che la banca non si è avvalsa di tale clausola in quanto ha prodotto la missiva solo a seguito dell’inadempimento di quindici rate. Alla luce della mancata applicazione di tale clausola, il Tribunale non l’ha dichiarata abusiva.

Da ultimo, il Tribunale precisa che, in caso di abusività della clausola che prevede gli interessi contrattuali, il giudice non possa integrare il contratto applicando gli interessi legali. Se così facesse, infatti, verrebbe meno l’effetto dissuasivo esercitato sui professionisti a causa della mera disapplicazione della clausola abusiva.

Il Tribunale, nel caso di specie, ha quindi dichiarato improcedibile l’opposizione del decreto ingiuntivo con conseguente sua revoca ed ha dichiarato la vessatorietà della clausola che prevedeva l’interesse moratorio annuale pari al 15,12% e quella disciplinante la penale pari all’8%.

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