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Giurisprudenza

Valida la fideiussione prestata dal socio di società semplice a favore della medesima

24 Novembre 2016

Ugo Malvagna

Cassazione Civile, Sez. III, 5 maggio 2016, n. 8944 – Pres. Spirito, Est. Pellecchia

La fideiussione rilasciata dal socio, già illimitatamente responsabile «ex lege» per le obbligazioni sociali, a favore della società stessa non può dirsi priva di causa, sulla base dell’argomento che essa non aggiungerebbe nulla di più alla garanzia patrimoniale già offerta al creditore per effetto della disciplina legislativa. E infatti, nonostante la garanzia già fornita ex lege dalle disposizioni sulla responsabilità illimitata e solidale, possono esservi altri interessi che muovono il creditore sociale a voler pretendere una ulteriore garanzia: l’interesse, ad esempio, a che il socio resti obbligato anche dopo la sua uscita dalla società, o quello di potersi avvalere di uno strumento di garanzia autonomo, svincolato tra l’altro dal limite (sia pure destinato ad operare solo in fase di esecuzione) del beneficium excussionis di cui all’art. 2304 cod. civ. Tale principio si applica altresì all’ipotesi della garanzia rilasciata da socio di una società semplice in favore della stessa, in quanto le società di persone (ivi compresa la società semplice), ancorché sfornite di autonomia patrimoniale perfetta, sono comunque titolari di una soggettività giuridica propria e distinta dalla posizione dei soci, assumendo obbligazioni per mezzo delle persone fisiche che ne hanno la rappresentanza.

Nel caso di fideiussione omnibus senza limitazione di importo, stipulata anteriormente all’emanazione della legge 154/1992 (cfr., il cui articolo 10 sostituendo il testo originario dell’art. 1938 c.c., ha subordinato la validità della fideiussione per obbligazioni future all’indicazione dell’importo massimo garantito), ma ancora in corso alla data di entrata in vigore della stessa, la banca conserva il diritto alla garanzia unicamente per i debiti verso di essa sorti a carico del debitore principale prima di tale data e non anche per quelli successivi. Per questi ultimi è necessaria una nuova convenzione di garanzia con la quale le parti fissino con manifestazione di volontà espressa l’importo massimo garantito ex art 1938 c.c. La nuova convenzione costituisce un rinnovo e non una convalida del precedente vincolo fideiussorio: da ciò conseguendo che i relativi effetti si produrranno ex nunc e non ex tunc. Né un simile accordo viola la norma dell’art. 1423 c.c.:  tale norma vieta la convalida di un atto nullo, ma non il diverso congegno della rinnovazione, che consiste in una programmazione di interessi depurata dal vizio invalidante e si risolve, quindi, nel compimento di un negozio diverso dal precedente.


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