La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 32706 del 15 dicembre 2025 (Pres. E. Scoditti, Rel. M. Di Marzio), è tornata sul tema dell’usura sopravvenuta per confermare le proprie precedenti statuizioni.
Il ricorso è stato promosso a seguito del respingimento dell’appello avanti la Corte d’Appello di Bologna avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che aveva rigettato la domanda volta alla condanna della banca al pagamento di una somma asseritamente dovuta a titolo di rideterminazione del saldo di un rapporto di conto corrente affidato sul quale sarebbero stati applicati interessi usurari.
La Corte, riprendendo quanto già statuito con la pronuncia n. 18227 del 3 luglio 2024, ha rilevato che “In presenza dell’esercizio dello ius variandi non può quindi parlarsi di usura sopravvenuta, giacché il superamento del tasso soglia si determina per effetto dell’intervento di una nuova volontà negoziale, ancorché tipizzata. Sul punto della modifica del tasso occorsa nel corso del rapporto il ricorso non fornisce, però, alcuna indicazione, onde la censura svolta deve essere disattesa”.
A norma dell’art. 118, c. 2, TUB, infatti, la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali comunicata espressamente al cliente “si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto” nel termine a tal fine previsto, sicché è da ritenere che configuri un negozio concluso per fatti concludenti tipizzati legalmente (la comunicazione della banca, da un lato, l’inerzia del cliente, dall’altro), avente per l’appunto ad oggetto la modifica del preesistente assetto contrattuale.
Conclude la Corte affermando che nel caso in esame manca una spiegazione, anche approssimativa, di come e quando il TEG avrebbe superato la soglia.

