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Giurisprudenza

Usura: non cumulabilità della commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori

2 Maggio 2022

Cassazione Civile, Sez. III, 14 marzo 2022, n. 8109 – Pres. Vivaldi, Rel. Valle

Di cosa si parla in questo articolo

Non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni, nel caso di specie la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori.

La prima costituisce, infatti, una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore (mutuante) e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di sciogliersi anticipatamente dagli impegni di durata, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito.

I secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi.

Pertanto, proprio la natura di penale per recesso della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà. La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all’erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello.

Non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente» posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella.

Inoltre, la nullità della convenzione riguardante gli interessi di mora, stabiliti in misura superiore al tasso soglia di cui all’art. 2 della l. n. 108 del 1996, non si estende alla pattuizione concernente gli interessi corrispettivi in quanto, pur avendo entrambi l’analoga funzione di remunerare chi ha prestato il denaro, i due interessi non coesistono nell’attuazione del rapporto, ma si succedono, sostituendosi gli uni agli altri dopo la scadenza del termine di restituzione della somma, e vanno considerati, anche in caso di inadempimento, come autonomi e non cumulabili ai fini del calcolo del loro ammontare.

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