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Giurisprudenza

Usura: inapplicabile il principio iura novit curia ai Decreti Ministeriali emessi per la rilevazione del T.E.G.M.

20 Novembre 2015

Avv. Francesco Concio, Senior Associate, La Scala Studio Legale

Tribunale di Velletri, 10 novembre 2015

Di cosa si parla in questo articolo

Il provvedimento interlocutorio del Tribunale di Velletri muove le premesse dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 8742 del 26.06.2001, nel cui alveo si inseriscono anche le Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo la quale la natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali rende inapplicabile il principio “iura novit curia” di cui all’art. 113 c.p.c.; principio, questo, da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell’art. 1 delle preleggi, che come noto non comprende i Decreti Ministeriali tra le fonti del diritto (Cass. Civ., Sezioni Unite, 29.04.2009, n. 9941).

Nello stesso solco, peraltro, si inseriscono più di recente anche le decisioni dei Tribunali di Latina e di Napoli, intervenuti in materia rispettivamente in data 28.08.2013 e 17.06.2014, secondo i quali la rilevazione del tasso viene stabilita periodicamente con un decreto del Ministero del Tesoro che ha natura di provvedimento amministrativo; pertanto, non potendo trovare applicazione il principio jura novit curia stabilito dall’art. 113 c.p.c., spetta alla parte che lamenta l’usurarietà dei tassi di interesse provare il loro superamento rispetto al tasso soglia producendo, tra l’altro, i Decreti Ministeriali di rilevazione del tasso.

E ciò, è proprio quanto affermato anche dal Tribunale di Velletri con l’ordinanza in commento, con la quale viene ribadito, ancora una volta, il principio secondo il quale la parte che deduce l’applicazione di un tasso superiore a quello previsto dalla L. 108/1996 ha l’onere di dimostrarne l’avvenuto superamento, anche attraverso la produzione dei decreti e delle rilevazioni aventi ad oggetto i tassi soglia.

Dunque, conclude il Tribunale di Velletri, poiché “la natura di atti amministrativi dei suddetti decreti rende inapplicabile ad essi il principio iura novit curia (v. Cass., S.U., 29.04.2009, n. 9941)” e “la c.t.u. non può essere disposta per colmare le lacune dell’onere di allegazione e di prova, essendo, essendo solo uno strumento per fornire all’attività valutativa del giudice l’apporto delle cognizioni tecniche di cui esso è privo”, la richiesta di C.T.U. contabile formulata in tal senso deve essere respinta.

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