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Giurisprudenza

Usura: esclusi ai fini TEGM gli intermediari finanziari non bancari anche se controllati da una banca

1 Giugno 2021

Giuseppe Colombo

Cassazione Civile, Sez. I, 19 aprile 2021, n. 10250 – Pres. De Chiara, Rel. Mercolino

Di cosa si parla in questo articolo

La L. n. 108 del 1996, art. 2 nel disciplinare la determinazione del tasso effettivo globale medio, da tenere in conto ai fini della determinazione del limite oltre il quale gl’interessi si considerano usurari, ai sensi dello art. 1, prevede che la relativa rilevazione dev’essere effettuata prendendo in considerazione i tassi d’interesse praticati da due diverse categorie di soggetti, individuati rispettivamente nelle banche e negli “intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d’Italia ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, artt. 106 e 107”. Ai fini della riconduzione alla categoria degli intermediari finanziari non bancari rileva esclusivamente il dato formale dell’iscrizione negli albi previsti dal D.Lgs. n. 385 del 1993, senza alcun effetto rispetto all’assetto proprietario o all’appartenenza ad un gruppo d’imprese.

Il tasso effettivo globale medio concretamente applicabile ai fini della determinazione del tasso soglia deve essere individuato esclusivamente in base alla riconducibilità del soggetto che ha posto in essere l’operazione ad una delle categorie indicate dalla legge: nessun rilievo può invece assumere la circostanza che il finanziatore sia assoggettato al controllo di un altro soggetto iscritto in un albo diverso, il quale detenga una quota maggioritaria o totalitaria del suo capitale azionario o sia in grado di esercitare nei suoi confronti un’attività di direzione e coordinamento, dal momento che la società controllata o eterodiretta rimane pur sempre un soggetto autonomo rispetto alla controllante, dotato di una distinta personalità giuridica e sottoposto al regime giuridico previsto per l’esercizio della sua attività.

 

 

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