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Giurisprudenza

Usura e cumulo di interessi corrispettivi e di mora: il punto di vista del Tribunale di Bologna

2 Marzo 2015

La Scala Studio Legale | Avv. Francesco Concio

Tribunale di Bologna, 17 febbraio 2015

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. del 17.02.2015, il Tribunale di Bologna è intervenuto sul tema della sommatoria degli interessi corrispettivi e di mora in materia di usura.

La sentenza in commento si inserisce nel solco già tracciato dalla più recente giurisprudenza dei Tribunali e dell’A.B.F., lungo la breccia aperta a suo tempo dalla Banca di Italia, i cui “chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura”, risalenti al 3 luglio 2013, avevano preconizzato quale sarebbe stato l’esatto quadro sistematico del vicenda, alimentando così la tesi della differenza ontologica e funzionale degli interessi corrispettivi e di mora (cfr. tra le tante: ABF – Collegio di Napoli – n. 5877/2013; ABF – Collegio Milano – n. 21/2014, n. 125/2014 e n. 3577/2014; ABF – Collegio di Roma – n. 260/2014; Trib. Brescia, 16 Gennaio 2014; Trib. Milano, ord. 28 gennaio 201; Trib. Verona, 9 aprile 2014; Trib. Napoli, 15 aprile 2014; Trib. Milano, 22 maggio 2014; Trib. Trani, 25 gennaio 2014; Trib. Sciacca, ord. 13.08.2014; Trib. Roma; ord. 03 settembre 2014; Trib. Napoli, 12 settembre 2014; Trib. Udine, 26 settembre 2014; Trib. Taranto, 17 ottobre 2014; Trib. Napoli, 28 ottobre 2014, Trib. Treviso, 9 dicembre 2014).

Detta decisione si pone in ideale linea di continuità con quanto già espresso da tutti i suddetti interventi giurisprudenziali, aderendo alla linea interpretativa tesa a negare che con la sentenza n. 350/2013 i giudici di Piazza Cavour abbiano voluto sancire il principio della cumulabilità degli interessi.

Il Tribunale felsineo, infatti, esordisce in questi precisi termini: «deve ritenersi che tale sentenza, benché di non facile interpretazione, non sancisca il principio del cumulo tra tassi pattuiti per gli interessi moratori e tassi pattuiti per gli interessi corrispettivi ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, limitandosi, al contrario, ad affermare l’applicabilità delle disposizioni antiusura anche agli interessi moratori; tale pronuncia giurisprudenziale si presta pertanto ad una differente interpretazione rispetto a quella prospettata da parte opponente».

Non senza aggiungere, in ogni caso, che «quand’anche con la sentenza in questione si fosse inteso affermare il principio della cumulabilità degli interessi corrispettivi ed interessi moratori ai fini della valutazione del loro eventuale carattere usurario, tale orientamento non sarebbe condivisibile, posta la diversa natura di tali categorie di interessi».

E ciò, precisa il Tribunale petroniano, poiché la diversità ontologica e funzionale degli interessi moratori e di quelli corrispettivi non autorizza una mera operazione addizionale degli stessi, atteso che mentre il tasso di mora ha un’autonoma funzione quale penalità del fatto – imputabile al mutuatario e solo eventuale -, l’interesse corrispettivo, invece, è legato alla fisiologica attuazione del programma negoziale; dunque, se l’interesse corrispettivo interviene in una fase fisiologia, quello moratorio è attinente alla sola fase patologica del contratto.

Il ché, conclude il giudice adito, porta ad ammettere che tra le componenti di calcolo del TEG (Tasso Effettivo Globale) restano «escluse le prestazioni accidentali e perciò meramente eventuali (quand’anche predeterminate convenzionalmente nelle forme del saggio di mora o, come pure potrebbe accadere, attraverso idonea clausola penale) sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento e destinate, in quanto tali, ad assolvere, in chiave punitiva (come è fatto chiaro, tra l’altro, dall’art. 1224 c. civ. proprio in tema di interessi di mora, li dove li introduce coattivamente, in misura pari al saggio legale, anche laddove l’obbligazione pecuniaria originaria non li avesse previsti), alla diversa funzione di moral suasion finalizzata alla compiuta realizzazione di quel “rite adimpletum contractum” costituente, secondo i principi, l’interesse fondamentale protetto (art. 1455 c. civ.)».

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