Il contributo si sofferma sulle novità per le banche correlate al rapporto con la clientela depositante, introdotte dalla Direttiva (UE) 2026/804, che riforma la tutela dei depositi, modificando la Direttiva (UE) 2014/49 (c.d. DGSD).
1. Premessa
Con la Direttiva 2026/804, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 20 aprile scorso [1], sono state introdotte rilevanti novità per le Banche. In questo scritto saranno prese in esame alcune di quelle che attengono al rapporto con la clientela depositante, tralasciando le disposizioni circa gli obblighi nei confronti dei Fondi di Garanzia dei Depositi e dell’Autorità di Vigilanza.
La Direttiva deve essere recepita dagli Stati membri entro l’11 maggio 2028, salvo alcune eccezioni [2]; pur nella consapevolezza del tempo che ci separa dalla sua attuazione, le novità – rispetto alla disciplina contenuta della Dir. 2014/49 [3] – comporteranno impatti rilevanti che può essere opportuno considerare fin d’ora.
2. L’ampliamento dell’oggetto e dell’ambito applicativo
Se la Direttiva 2014/49 fissava, in particolare, le norme su istituzione e funzionamento dei Fondi di Garanzia dei Depositi, la Direttiva 804 estende il suo ambito applicativo alla copertura e al rimborso dei depositi nonché alle salvaguardie per l’uso dei fondi degli SGD per misure diverse dal rimborso dei depositi, al fine di assicurare l’accesso dei depositanti ai loro depositi [4].
La maggiore enfasi che il legislatore attribuisce ai depositi (e al diritto dei depositanti) comporterà una attenzione sempre maggiore alla corretta classificazione degli stessi, ai fini dell’applicazione della nuova normativa.
3. Le nuove definizioni
Tale “cura” nel classificare i depositi è desumibile dalla nuova nozione di “deposito” introdotta dall’art. 1.1 della Direttiva 804, per quanto riguarda la individuazione delle c.d. “situazioni transitorie”, comunque rilevanti ai fini della protezione del cliente – depositante.
Mentre la Direttiva 2014/49 attribuiva l’origine del deposito, nelle situazioni considerate, alle “operazioni bancarie normali” [5], la Direttiva 804 fa riferimento, invece, a “operazioni bancarie normali abitualmente svolte”[6].
La differenza terminologica non è di pronta comprensione; in attesa di auspicati chiarimenti, si può ipotizzare che il legislatore della Direttiva 804 non consideri sufficiente che il deposito da “situazioni transitorie” nasca da un’operazione bancaria “normale”.
L’operazione bancaria normale deve essere anche “abituale”, nel senso che deve avere origine dall’attività ricorrente e tipica della banca, onde evitare qualsiasi tentativo di “mascherare” operazioni che non avrebbero copertura da parte dei Fondi di Garanzia dei Depositanti.
Se tale ipotesi fosse confermata, la corretta classificazione dei depositi della specie, anche ai fini probatori, assumerebbe ulteriore importanza.
Proseguendo sulle definizioni, la Direttiva 804 colma le “omissioni” operate dalla Direttiva 2014/49.
In particolare, per quanto qui interessa:
- Si introduce la definizione di “depositi dei fondi dei clienti”, come “fondi che i titolari dei conti che sono enti finanziari ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 depositano nel corso della loro attività presso un ente creditizio per conto dei loro clienti”;
- Si introducono le definizioni di “riciclaggio” e di “finanziamento del terrorismo”, con il richiamo alla nuova normativa di riferimento.
4. Ammissibilità dei depositi
Le due definizioni appena descritte comportano la modifica alle disposizioni in materia di inammissibilità dei depositi:
- degli enti finanziari ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013 tout court detenuti a nome proprio e per proprio conto;
- derivanti da operazioni in relazione alle quali ci sia stata una condanna per un reato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Anche per la prima fattispecie, risulterà fondamentale la corretta mappatura dei depositi e la corretta segregazione contabile (nel caso di enti finanziari con depositi “altrui”).
5. La protezione dei saldi particolarmente elevati
Fermo restando il livello ordinario di copertura (100.000 euro), gli Stati membri devono assicurare una protezione di almeno 500.000 euro per sei mesi [7] per:
- i depositi derivanti da operazioni su beni immobili effettuate da una persona fisica relative a proprietà residenziali private e i depositi destinati a tali operazioni, a condizione che queste ultime siano state concluse o che si preveda siano concluse a breve termine e a condizione che tale persona fisica possa fornire documenti per provare che, prima della data in cui tali depositi sono diventai “indisponibili [8]”, tali operazioni erano state concluse o si prevedeva fossero concluse a breve termine: a tali fini gli Stati membri assicurano che i depositi siano protetti per un importo massimo di 2 500 000 EUR e definiscono cosa si deve intendere con “a breve termine” nel diritto nazionale
- i depositi che soddisfano talune esigenze di carattere sociale fissate nel diritto nazionale e che sono collegati a particolari eventi della vita di un depositante quali il matrimonio, il divorzio, il pensionamento, il licenziamento, l’esubero, l’invalidità o il decesso;
- i depositi che soddisfano talune esigenze di cui al diritto nazionale e che sono basati sul pagamento di prestazioni assicurative o indennizzi per lesioni personali dolose o ingiusta condanna.
Le modificate/nuove disposizioni sintetizzate sub a) richiedono qualche approfondimento.
Appare degno di nota l’inciso “e i depositi destinati a tali operazioni”: il legislatore ha inteso rendere omogenea la tutela per le operazioni su beni immobili in tutte le fasi del loro sviluppo, come si legge nel considerando (20):
“Durante un’operazione su beni immobili, i fondi possono passare su conti diversi prima dell’effettivo regolamento dell’operazione. Pertanto, per tutelare in modo omogeneo i depositanti coinvolti in operazioni su beni immobili, la protezione dei saldi temporaneamente elevati dovrebbe applicarsi ai proventi di una vendita nonché ai fondi depositati per l’acquisto entro un periodo predefinito a breve termine di una proprietà residenziale privata.”
Attese le modifiche, anche di natura quantitativa, alla disciplina dei “saldi elevati”, sorgerà un onere più penetrante a carico della Banca per l’acquisizione documentale dal cliente, delle prove del suo diritto alla protezione rafforzata (la documentazione sulle operazioni immobiliari, sugli eventi “sociali” rilevanti, sul pagamento di prestazioni assicurative o indennizzi per lesioni personali dolose o ingiusta condanna).
Tale convinzione è, in un certo senso, postulata dallo stesso Legislatore che, proprio per le situazioni considerate, pone l’onere della prova in carico in capo al cliente [9].
6. L’informativa ai depositanti
L’articolo 16 della Direttiva 2014/49 è stato profondamente modificato.
In primo luogo, l’informativa ai depositanti sul Sistema di Garanzia dei Depositi (foglio informativo) deve essere redatto “in un formato per dati estraibili”, ai sensi del Reg. UE 2023/2859.
In estrema sintesi, la redazione va fatta in un formato elettronico aperto (ad esempio PDF testuale), leggibile dall’uomo e dal quale i dati possano essere estratti da una macchina/software.
Il foglio informativo va fornito prima della conclusione del contratto di apertura del deposito e, successivamente, ogniqualvolta vi siano modifiche alle informazioni fornite e almeno ogni cinque anni. La Banca esige che i depositanti accusino ricevuta di tale foglio informativo al momento della conclusione del contratto.
La Banca conferma negli estratti conto dei depositanti che i depositi interessati sono depositi ammissibili, compreso un riferimento al foglio informativo.
Inoltre, la fornitura in forma digitale del foglio informativo e di altre informazioni, per i depositanti che utilizzano i servizi bancari via internet, diventa regola, fermo restando la facoltà del depositante di chiedere la documentazione in forma cartacea.
Di particolare interesse, sotto il profilo informativo, sono le modifiche che riguardano le fusioni e le operazioni analoghe.
La Banca notifica tali operazioni al Fondo di Tutela dei Depositanti di pertinenza e ai depositanti almeno un mese prima che le stesse acquistino efficacia giuridica, a meno che l’autorità competente autorizzi un termine più breve per motivi di segreto commerciale o stabilità finanziaria.
Tale notifica deve spiegare l’impatto dell’operazione sulla tutela dei depositanti.
Qualora le operazioni determinino una ridotta protezione dei depositi detenuti dai depositanti presso le Banche interessate, tali Banche devono notificare ai depositanti la possibilità di ritirare o trasferire i loro depositi ammissibili in un’altra Banca, inclusi tutti gli interessi e i benefici maturati e senza incorrere in alcuna penalità, fino a un importo pari ai loro depositi che non sono più coperti, anche per quanto riguarda i livelli di copertura “elevata”, entro tre mesi dalla notifica dell’operazione sopra esaminata.
Anche per tutti i rinnovati obblighi informativi, l’impatto operativo per la Banca non sembra irrilevante, attesa la platea degli aggiornamenti da apportare (es. foglio informativo, comunicazioni periodiche, home banking e app, documenti per operazioni “straordinarie”).
E, non da ultimo, è considerare il necessario “sforzo” per la formazione della rete in un’ottica di assistenza effettiva al cliente – depositante.
[1] Testo disponibile all’indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202600804
[2] Articolo 3.1 della Direttiva.
[3] Testo nell’ultima versione consolidata disponibile al link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014L0049-20140702&qid=1780046905399
[4] Così l’articolo 1.1. della Direttiva 804.
[5] Nel testo inglese: “normal banking transactions”.
[6] Nel testo inglese: “normal banking transactions habitually carried out by credit institutions in the course of their business”.
[7] Termine armonizzato, laddove la Direttiva 2014/49 prevedeva un range compreso fra tre e dodici mesi.
[8] Cfr. articolo 2, paragrafo 1, punto 8), lettere a) e b) della Direttiva 2014/49.
[9] Cfr. Articolo 7 bis, introdotto dalla Direttiva 2026/804.


