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Giurisprudenza

Trust: non imponibili gli atti di istituzione e di dotazione patrimoniale

3 Giugno 2021

Aldo Innamorato, Tax Consultant presso KPMG Tax&Legal

Cassazione Civile, Sez. V, 16 novembre 2020, n. 25905 – Pres. Stalla, Rel. Paolitto

Di cosa si parla in questo articolo

Per l’applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro ed ipotecaria è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, così che, nel trust, detto trasferimento imponibile non è costituito né dall’atto istitutivo del trust, né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e trustee, in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione.

Pertanto, il presupposto impositivo risulta integrato solamente nell’eventuale atto di attribuzione finale del bene al beneficiario, giacché, in tale fattispecie, è possibile rinvenire la manifestazione della capacità contributiva di cui all’art. 53 della Costituzione.

Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione nell’odierno pronunciamento.

La controversia de quo traeva origine dall’impugnazione dell’avviso di liquidazione notificato dall’Agenzia delle Entrate ad un trustee, col quale erano state recuperate a tassazione le imposte di donazione ed ipocatastali dovute in relazione al conferimento di un immobile al costituito trust.

L’Agenzia delle Entrate, soccombente nel primo grado di merito, adiva la Commissione Tributaria Regionale, la quale, in integrale riforma della decisione di prime cure, accoglieva l’appello prospettato dalla medesima, dichiarando legittimo l’avviso di liquidazione col quale erano state recuperate a tassazione le imposte di donazione ed ipocatastali.

Il Giudice del gravame aveva ritenuto che l’atto di conferimento immobiliare al trust dovesse correlarsi alla previsione legale dell’imposta di donazione “sulla costituzione di vincoli di destinazione” di cui al comma 47 dell’art. 2 del D.L. n. 262 del 2006, risultando detto atto accomunato “per imposizione fiscale agli atti di disposizione a titolo gratuito” e che correttamente l’atto era stato sottoposto a tassazione con l’aliquota dell’8% (i beneficiari, infatti, erano estranei a vicoli parentali con il disponente).

Ricorreva per Cassazione il trustee dolendosi, tra l’altro della nullità della gravata sentenza, dell’omesso esame di fatto decisivo nonché della violazione e falsa applicazione di legge con riferimento ai commi 46-49 dell’art. 2 del D.L. n. 262 del 2006, all’art. 53 Cost., alla L. n. 364 del 1989ed alla L. n. 212 del 2000, art. 2 e art. 4.

A dire del ricorrente, sarebbe caduto in errore il giudice di seconde cure nel ritenere sussistente il presupposto imponibile nell’atto costitutivo del trust e nel susseguente conferimento immobiliare.

I giudici della suprema Corte, accogliendo il ricorso prospettato dal trustee ed evocando il proprio orientamento più recente (si veda ad esempio ex pluribus, Cass., 18 dicembre 2019, n. 33544; Cass., 11 dicembre 2019, n. 32392; Cass., 12 settembre 2019, n. 22758)hanno cassato la sentenza della CTR lombarda sulla scorta delle considerazioni che seguono.

In particolare, gli ermellini, seppur implicitamente confermando la riconducibilità dell’istituto del trust nel novero degli atti costitutivi di vincolo di destinazione di cui al comma 47 dell’art. 2 del D.L. n. 262 del 2006, hanno chiarito che tale sussunzione non integra un autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta in aggiunta a quella di successione e di donazione.

Il Collegio, ha rammentato che per l’applicazione dell’imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza, mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale.

Pertanto, nel trust di cui alla L. n. 364 del 1989, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja 1° luglio 1985, un trasferimento così imponibile non è riscontrabile né nell’atto istitutivo né tantomeno nell’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee poiché meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione del trust.

Secondo i giudici di legittimità, il trasferimento imponibile di ricchezza, espressione di capacità contributiva di cui all’art. 53 della Costituzione, si rinviene solamente nell’ eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo.

Alla luce delle considerazioni succitate, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, ha accolto il ricorso originario del contribuente.

 

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