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Giurisprudenza

Trust: la costituzione del vincolo di destinazione non comporta di per sé una nuova imposta

17 Febbraio 2021

Cassazione Civile, Sez. V, 16 febbraio 2021, n. 3986 – Pres. Zoso, Rel. Balsamo

Di cosa si parla in questo articolo

La costituzione del vincolo di destinazione di cui all’art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, conv. in I. n. 286 del 2006, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione; un trasferimento imponibile non è riscontrabile, né nell’atto istitutivo, né nell’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee – in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione – ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo.

 

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