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Attualità

Tra fideiussione e coobbligazione solidale

19 Febbraio 2026

Francesco Concio, Partner, La Scala Società tra Avvocati
Arianna Antonella Corsaro, Partner, La Scala Società tra Avvocati

Di cosa si parla in questo articolo

Il contributo analizza il tema della distinzione e dei criteri di qualificazione tra fideiussione o coobbligazione solidale, soffermandosi sulle ricadute applicative.


1. Cenni introduttivi

Nei contratti di credito al consumo, tra cui finanziamenti e prestiti finalizzati, la qualificazione dell’impegno assunto da chi non è il diretto beneficiario della provvista rappresenta un passaggio decisivo sul piano applicativo, incidendo in modo diretto sulla struttura del rapporto obbligatorio e sul regime delle tutele riconosciute al creditore.

In tale contesto, la distinzione tra fideiussione e coobbligazione solidale assume un rilievo centrale, poiché involge la natura dell’obbligazione assunta e il ruolo che il soggetto obbligato riveste all’interno dell’operazione negoziale.

La fideiussione, più in particolare, si configura come un’obbligazione di garanzia, strutturalmente accessoria rispetto a quella principale, mediante la quale il fideiussore si obbliga a garantire l’adempimento di un debito altrui.

Il garante resta quindi estraneo al rapporto obbligatorio principale e non assume la qualità di debitore, sicché la sua obbligazione trova causa esclusivamente nel rapporto di garanzia, la cui disciplina è perimetrata dalle previsioni del nostro codice civile, tra cui l’art. 1957 c.c., in forza del quale “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.

Il che delinea già una prima sostanziale differenza con il vincolo di coobbligazione di cui all’art. 1292 c.c., che disciplina l’obbligazione solidale.

In tale fattispecie, infatti, ciascun debitore è parte del medesimo rapporto obbligatorio e assume un’obbligazione principale, diretta e paritaria nei confronti del creditore. La solidarietà non realizza una funzione di garanzia in senso tecnico, bensì una partecipazione diretta al debito, rafforzando la posizione creditoria attraverso la moltiplicazione dei soggetti tenuti all’adempimento. Ne discende che il coobbligato solidale risponde di un debito proprio e non di un debito altrui, risultando irrilevante, ai fini della qualificazione giuridica, l’individuazione del soggetto che abbia materialmente beneficiato della provvista.

Delineato in questi termini il perimetro, è chiaro allora che la distinzione tra fideiussione e coobbligazione solidale non può essere risolta in termini meramente formali o nominalistici, ma impone una verifica sostanziale del contenuto dell’impegno assunto, da condursi attraverso l’interpretazione complessiva del regolamento contrattuale e alla luce della funzione economico-giuridica dell’operazione di finanziamento. In tale prospettiva, potranno dunque assumere rilievo la qualità di parte o meno del rapporto obbligatorio, nonché la presenza di una volontà espressa di prestare garanzia, richiesta dall’art. 1937 c.c.

Ed è proprio su questo piano prevalentemente applicativo che si innesta il dibattito giurisprudenziale più recente, chiamato a confrontarsi con prassi contrattuali che, soprattutto nel settore del credito al consumo, ricorrono a formule quali “coobbligato” o “cointestatario”, la cui qualificazione giuridica risulta determinante per stabilire se l’impegno assunto integri una garanzia personale accessoria, ovvero una partecipazione diretta al debito, con le conseguenze che ne derivano in termini di disciplina applicabile.

2. L’evoluzione dell’orientamento giurisprudenziale

Muovendo dai criteri di qualificazione sopra delineati, la giurisprudenza di merito ha inizialmente mostrato una marcata tendenza a ricondurre l’impegno assunto dal soggetto diverso dal beneficiario del finanziamento nell’alveo della fideiussione, negando autonomia concettuale alla figura del coobbligato solidale e valorizzando la natura accessoria dell’obbligazione assunta.

In tale prospettiva si colloca la pronuncia del Tribunale di Firenze che ha affermato come, nell’ambito di un contratto plurisoggettivo, le parti possano essere esclusivamente obbligate in solido ovvero fideiussori, non essendo prevista dal nostro ordinamento la figura del mero coobbligato inteso come soggetto che, pur non essendo parte del contratto principale, garantisce l’adempimento dell’altrui obbligazione senza assumere la veste di fideiussore (Trib. Firenze, sentenza del 23 maggio 2019, n. 1647, in Banca dati di Merito).

Su coordinate del tutto analoghe si è attestata la giurisprudenza del Tribunale di Vibo Valentia, che ha escluso la configurabilità di una figura di coobbligato estranea al contratto principale, ribadendo che l’ordinamento riconosce esclusivamente la figura del fideiussore quale soggetto che garantisce l’adempimento di un debito altrui, senza divenire parte del rapporto obbligatorio principale: “In punto di diritto si osserva che l’ordinamento giuridico non prevede la figura del coobbligato il quale non è parte del contratto principale. Riconosce la figura del fideiussore quale soggetto che garantisce l’adempimento di un debito altrui. In ambito contrattuale dunque o si è parte o si è garanti fideiussori stabili delle altrui obbligazioni assunte con il contratto principale, senza diventare parte di questo” (cfr. Trib. Vibo Valentia, sentenza del 27 gennaio 2022, n. 61, in Banca dati di Merito).

La medesima impostazione è stata fatta propria anche dal Tribunale di Roma, il quale, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha ricondotto la figura del coobbligato alla fideiussione tipica disciplinata dagli artt. 1936 ss. c.c., valorizzandone la natura accessoria e applicando conseguentemente il regime decadenziale di cui all’art. 1957 c.c., con accoglimento dell’opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto per tardività dell’azione esercitata dal creditore.

In questi termini, infatti, si è espresso il Tribunale capitolino: “Va premesso che nel nostro ordinamento non è rinvenibile la figura del “coobbligato”, la quale per giurisprudenza costante (Tribunale di Firenze n. 1647 del 23.5.2019) è invece riconducibile a quella del fideiussore espressamente prevista dal cod. civ. (art. 1936 e ss.) e quindi soggetta alla disciplina di cui alla medesima e, pertanto, anche al disposto dell’art. 1957 c.c. Nella fattispecie in esame la parte opposta ha posto in essere “una condotta” incompatibile con l’art. 1957 c.c. che come noto sanziona con la decadenza dalla garanzia il creditore che ritardi nell’intraprendere azioni giudiziarie per il recupero del credito entro il termine di cui al medesimo articolo dalla maturazione del credito.” (Trib. Roma, sentenza del 6 dicembre 2023, n. 17910, in Banca dati di Merito).

Del pari, e più di recente, il Tribunale di Treviso, secondo cui: “Va anzitutto rilevato che il richiamo alla “Quand’anche si dovesse escludere la qualificazione quale fideiussione dell’obbligo del “coobbligato”, comunque non si potrebbe sic et simpliciter ritenere la pattuizione priva di causa: tale conclusione sarebbe infatti contraria ai principi di interpretazione del contratto secondo l’effettiva comune intenzione dei contraenti (art. 1362 CC), di conservazione del contratto, per cui “nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno” (art. 1367 CC), e dell’autonomia negoziale, per cui i contraenti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi disciplinati dalla legge (art. 1322 CC). In altri termini, quand’anche non si fosse in presenza di un contratto tipico di fideiussione, i principi testé richiamati imporrebbero di verificare se si configuri invece un contratto atipico avente comunque funzione di garanzia (funzione, lo si ribadisce, che si desume dalla rubrica dell’art. 2 cond. gen. e che comunque appare evidente dall’esame complessivo del contratto). Tanto precisato, si ritiene che nel caso di specie non si configuri una garanzia atipica e quindi che la figura del coobbligato non sia diversa e alternativa rispetto a quella del fideiussore […] Da ultimo, va osservato che la qualificazione quale fideiussione, anziché quale garanzia atipica, si impone anche in ragione del canone interpretativo di cui all’art. 1370 CC (per cui “le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s’interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro”). Nel presente caso, ritenere sussistente una garanzia atipica sarebbe senz’altro maggiormente gravoso per il coobbligato, non potendo egli in tal caso avvalersi delle norme previste dal codice civile a tutela del fideiussore. Dovendo l’odierno attore essere qualificato quale fideiussore, merita accoglimento l’eccezione sollevata ai sensi dell’art. 1957 CC.” (Trib. Treviso, sentenza del 12 giugno 2025, n. 942, Inedita).

Muovendo da tali premesse, una parte significativa della giurisprudenza più recente ha tuttavia avviato un percorso di progressivo superamento dell’impostazione tradizionale, riconoscendo la figura del coobbligato solidale quale soggetto che assume un’obbligazione principale e non già una mera obbligazione di garanzia. Tale evoluzione appare particolarmente evidente in materia di credito al consumo, ove la prassi contrattuale frequentemente prevede la sottoscrizione del contratto da parte di più soggetti, formalmente qualificati come “cointestatari” o “coobbligati”.

In questo contesto si inserisce la pronuncia del Tribunale di Arezzo, che ha valorizzato l’interpretazione complessiva del regolamento contrattuale, condotta secondo i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. c.c., per affermare che il soggetto qualificato come “cointestatario/coobbligato” non aveva inteso garantire l’adempimento del debitore principale, bensì obbligarsi direttamente, in solido, all’adempimento delle obbligazioni di rimborso derivanti dal contratto di finanziamento (Trib. Arezzo, sentenza del 24 agosto 2023, n. 784, in Banca dati di Merito).

In termini sostanzialmente analoghi si è espresso anche il Tribunale di Piacenza, che, pur muovendo dall’assunto secondo cui il codice civile non contempla una figura autonoma di “coobbligato”, ha ritenuto che, quando più soggetti assumono obbligazioni identiche per causa e contenuto, scaturenti da un’unica fonte obbligatoria, trovi applicazione la disciplina della solidarietà passiva di cui agli artt. 1292 ss. c.c., con conseguente esclusione della natura fideiussoria dell’impegno assunto (Trib. Piacenza, sentenza del 30 maggio 2023, n. 322, in Banca dati di Merito).

L’orientamento in esame trova ulteriore fondamento nel disposto dell’art. 1937 c.c., che richiede una manifestazione di volontà espressa per la prestazione di fideiussione. In mancanza di tale requisito, l’impegno assunto non può essere qualificato come fideiussorio, dovendo piuttosto essere ricondotto a un’obbligazione solidale. In tale prospettiva, il coobbligato solidale risponde di un debito proprio e non di un debito altrui, risultando irrilevante l’individuazione del soggetto che abbia materialmente beneficiato della provvista.

Su tali coordinate si colloca anche la pronuncia del Tribunale di Lecce, che ha escluso la natura fideiussoria dell’impegno derivante dalla sottoscrizione congiunta del contratto di finanziamento, qualificandolo come obbligazione solidale passiva ex art. 1292 c.c. e affermando l’inapplicabilità dell’art. 1957 c.c., con conseguente rigetto dell’opposizione proposta (Trib. Lecce, sent. n. 897 del 18 marzo 2025).

Nello stesso solco si colloca, più di recente, anche il Tribunale di Roma, che muovendo le premesse in senso diametralmente opposto a quanto espresso nel 2023 con la sentenza già citata, nel 2025 ha affermato quanto segue: “D’altra parte, la natura di debitore solidale del coobbligato è perfettamente compatibile con l’istituto della fideiussione. Il fideiussore, infatti, ove non diversamente previsto, è obbligato in solido con il debitore principale, giusto il disposto di cui all’art. 1944, I co. c.c. (“il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito”). Del tutto ininfluente sotto il profilo giuridico è che la garanzia sia stata prestata nell’ambito della stessa richiesta di finanziamento: trattasi infatti all’evidenza di atto avente un contenuto negoziale complesso e trilaterale, di finanziamento tra il soggetto finanziatore ed il finanziato, e di fideiussione tra il primo ed il coobbligato” (Tri. Roma, sentenza del 08 luglio 2025 n. 10219, Inedita).

3. Considerazione conclusive: le conseguenze applicative in tema di tutela del credito e art. 1957 c.c.

La distinzione tra fideiussione e coobbligazione solidale, come progressivamente chiarita dalla giurisprudenza, produce rilevanti effetti sistematici in tema di tutela del credito, con particolare riferimento all’operatività dell’art. 1957 c.c.

La norma, come già esaminato, impone al creditore di agire nei confronti del debitore principale entro il termine decadenziale di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita, al fine di evitare la perdita dell’azione nei confronti del fideiussore.

Tale meccanismo, tuttavia, non è estensibile all’ipotesi di obbligazione solidale, dunque quid iuris?

La risposta non è così facile, dovendosi tener conto, come confermato dall’evoluzione giurisprudenziale testé invocata, che la distinzione tra fideiussione e coobbligazione solidale costituisce pur sempre un passaggio qualificante nell’analisi dei contratti di finanziamento caratterizzati dalla partecipazione di una pluralità di soggetti.

Inevitabile, pertanto, giungere alla conclusione che tale distinzione, lungi dal risolversi in una questione meramente terminologica, attiene alla struttura dell’obbligazione assunta e al ruolo che il soggetto obbligato riveste all’interno dell’operazione negoziale.

Dunque, questo è il perno intorno al quale far ruotare ogni valutazione.

E ciò in un contesto in cui, quale quello che ci occupa il progressivo riconoscimento della coobbligazione solidale quale obbligazione principale, fondata sulla partecipazione diretta al debito e non su una funzione di garanzia accessoria, impone un approccio interpretativo sostanziale, orientato alla verifica del contenuto effettivo dell’impegno contrattuale e della volontà delle parti, secondo i criteri ermeneutici.

Da qui, quindi, le conseguenti ricadute applicative in tema di tutela del credito, ove l’inapplicabilità dell’art. 1957 c.c. all’obbligazione solidale segna un netto spartiacque rispetto al regime fideiussorio.

In definitiva, ne emerge un quadro nel quale la corretta qualificazione del vincolo negoziale si pone come snodo centrale nell’equilibrio tra esigenze di certezza dei rapporti giuridici, protezione del creditore e delimitazione delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel finanziamento.

A ciò, pertanto, occorrerà prestare attenzione.

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