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Tassazione imprese: la posizione del Consiglio UE sul nuovo Codice di Condotta

15 Novembre 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 15 novembre 2022, la risoluzione del Consiglio UE su un codice di condotta riveduto in materia di tassazione delle imprese.

Il presente codice di condotta in materia di tassazione delle imprese si applica alle misure fiscali preferenziali e alle caratteristiche fiscali di applicazione generale che hanno o possono avere una sensibile incidenza sull’ubicazione di attività imprenditoriali nel territorio dell’Unione.

Vanno considerate potenzialmente dannose e pertanto coperte dal presente codice le misure fiscali preferenziali che determinano un livello d’imposizione effettivo nettamente inferiore, ivi compresa l’imposizione di entità zero, ai livelli generalmente applicati nello Stato membro interessato.

Tale livello d’imposizione può risultare dall’aliquota fiscale nominale, dalla base imponibile o da altri elementi pertinenti.

Nel valutare il carattere pregiudizievole di tali misure si deve tener conto, tra l’altro, dei seguenti aspetti:

  • se le agevolazioni sono completamente isolate di fatto o di diritto dall’economia nazionale;
  • se le agevolazioni sono accordate anche in mancanza di qualsiasi attività economica effettiva e di una presenza economica sostanziale all’interno dello Stato membro che offre queste agevolazioni fiscali;
  • se le norme di determinazione dei profitti derivanti dalle attività interne svolte da un gruppo multinazionale si discostano dai principi generalmente riconosciuti a livello internazionale, in particolare le norme concordate in sede OCSE;
  • se le misure fiscali difettano di trasparenza, compresi i casi in cui le norme giuridiche sono applicate in maniera meno rigorosa e in modo non trasparente a livello amministrativo.

Devono essere, inoltre, considerate potenzialmente dannose e pertanto sottoposte al presente codice le caratteristiche fiscali di applicazione generale di uno Stato membro che creano opportunità di doppia non imposizione o che possono comportare il doppio o multiplo utilizzo di benefici fiscali, in relazione alle stesse spese, quote di reddito o catene di operazioni.

Tali effetti possono risultare da qualsiasi caratteristica pertinente al regime fiscale nazionale di uno Stato membro che comporti un debito d’imposta inferiore, ivi compreso un debito d’imposta nullo, diverso dall’aliquota fiscale nominale o dall’imposta differita quale caratteristica di un regime fiscale di distribuzione.

Nel valutare il carattere pregiudizievole di una caratteristica fiscale di applicazione generale di uno Stato membro, si devono valutare i seguenti criteri cumulativi e la presenza di un nesso causale diretto tra essi:

  • la caratteristica fiscale di applicazione generale non è accompagnata da opportune disposizioni antiabuso o da altre garanzie adeguate e, di conseguenza, comporta una doppia non imposizione o consente il doppio o multiplo utilizzo di benefici fiscali in relazione alle stesse spese, quote di reddito o catene di operazioni;
  • la caratteristica fiscale di applicazione generale ha una sensibile incidenza sull’ubicazione di attività imprenditoriali nel territorio dell’Unione. Nel valutare se la caratteristica fiscale sia un elemento significativo per determinare l’ubicazione di attività imprenditoriali nel territorio dell’Unione, il gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)» (di seguito il «gruppo») dovrebbe tenere conto del fatto che l’ubicazione di attività imprenditoriali può essere influenzata anche da circostanze diverse dalle caratteristiche fiscali.
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