Il Tribunale di La Spezia, con la sentenza n. 50 del 3 febbraio 2025 (G.u. Gaggioli), ha ribadito quali siano le finalità e le modalità di calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG) nei contratti di credito, con particolare riferimento all’inclusione dei costi aggiuntivi, tra cui le polizze vita.
Nel caso di specie, i mutuatari di una banca lamentavano che il contratto di mutuo fondiario stipulato con la medesima avesse avuto un costo – in termini di interessi ed altri oneri – maggiore di quello rappresentato con il TAEG.
Il Tribunale, dopo aver ricordato che il TAEG «deve essere chiaramente indicato per permettere al mutuatario di comprendere il costo complessivo del finanziamento» e, quindi, per «verificare l’onerosità del prestito», ha precisato che, ai fini della sua determinazione, «devono essere ricompresi gli interessi e tutti gli altri oneri da sostenere per l’utilizzazione del credito stesso di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza».
Quanto alle conseguenze della mancata od imprecisa indicazione del TAEG, il giudice afferma che ciò «rende indeterminato il contenuto essenziale del contratto, portando alla nullità della clausola e all’applicazione del tasso sostitutivo previsto dall’art. 117 t.u.b.».
E così ha fatto il Tribunale di La Spezia nel caso di specie, facendo propri i rilievi della consulenza tecnica d’ufficio, la quale aveva rilevato come la banca, nel determinare il TAEG, non aveva considerato alcuni costi aggiuntivi, come la polizza vita stipulata dai mutuatari per coprire eventi che ne avrebbero potuto compromettere la capacità di rimborso del prestito.