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Giurisprudenza

Tabelle micropermanenti applicabili ai sinistri su mezzi pubblici

16 Giugno 2025
Di cosa si parla in questo articolo

La terza sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13885 del 09 aprile 2025 (Pres. Rubino, Rel. La Battaglia), si è pronunciata sull’applicabilità, ai fini della liquidazione del danno biologico, dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni private (CAP), e quindi delle Tabelle per le lesioni micropermanenti, in un sinistro verificatosi in occasione di un contratto di trasporto su veicolo a motore.

In particolare, la Corte si è pronunciata sulla rilevanza, o meno, del titolo contrattuale della responsabilità della società esercente il servizio di trasporto pubblico di linea.

Questo il sintetico principio di diritto affermato:

La liquidazione del danno biologico per lesioni cd. micro permanenti soggiace ai criteri di cui all’art. 139 D. Lgs. n. 209/2005 quand’anche il danno si verifichi nell’ambito di un contratto di trasporto su un veicolo a motore.

La Corte precisa infatti che l’art. 139 del CAP delinea il proprio ambito di applicazione, al comma 1, con riferimento al “risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti“.

Pertanto, l’elemento dirimente, ai fini dell’applicazione di tale disposizione, e quindi delle c.d. tabelle micropermanenti, è proprio il collegamento eziologico dell’evento lesivo della salute rispetto alla circolazione stradale.

Dal punto di vista della causalità materiale, è evidente che tale collegamento sussista anche quando la circolazione stradale si correli all’esecuzione di un contratto di trasporto in favore del soggetto che ne risulterà danneggiato: in tal caso, infatti, l’obbligo del trasportare implica necessariamente un’attività di circolazione (nell’accezione richiamata dall’art. 122 CAP. e, in ultima analisi, dall’art. 3, c. 1, n. 9, C.d.S.).

Richiamando una recente pronuncia della S.C., la Cassazione ricorda che “qualunque danno causato da un veicolo senza guida di rotaie è un danno causato dalla “circolazione”, senza che rilevi che il veicolo sia fermo o in movimento, né che il danno sia arrecato dallo spostamento del mezzo o di sue parti, né, infine, che si sia verificato su area pubblica o privata” (Cass., n. 1812/2025).

Per la Corte, innanzi un danno biologico indubitabilmente originato dalla circolazione stradale (e, dunque, rientrante nella definizione di cui al menzionato art. 139, c. 1, CAP), la liquidazione delle micro permanenti non avrebbe senso fosse effettuata con un criterio diverso da quello ivi previsto, per il sol fatto che il titolo della responsabilità dedotto dall’attore abbia matrice contrattuale (art. 1681 C.c.) anziché extracontrattuale (art. 2054 C.c.).

In tal modo, infatti, si finirebbe per far dipendere l’ammontare della liquidazione da un’opzione soggettiva del creditore.

Al contrario, l’indifferenza, da tale angolo visuale, del titolo azionato, si ricava dalla centralità che, nella prospettiva del danneggiato, assume il rango inviolabile dell’interesse leso (vale a dire il diritto alla salute), la cui tutela “è compresa tra le obbligazioni del vettore, che risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio (Cass. S.U., n. 26792/2008).

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