WEBINAR / 22 Maggio
Concessione abusiva di credito: nuove criticità, prevenzione e tutela


Mancata valutazione del merito creditizio, nullità e irripetibilità del finanziamento alla luce della Cassazione (n. 7134/2026)

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 30/04


WEBINAR / 22 Maggio
Concessione abusiva di credito: nuove criticità, prevenzione e tutela
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Sussiste solidarietà tra gli intestatari se il conto è a delega disgiunta

5 Settembre 2017

Gilda Avena, Avvocato e Dottoranda di ricerca in Imprese Mercati e Consumatori, Università Roma Tre

Cassazione Civile, Sez. I, 31 gennaio 2017, n. 9063 – Pres. A. Ambrosio, Rel. M. Falabella

Di cosa si parla in questo articolo

Con l’apertura del conto corrente «a delega disgiunta» ciascun intestatario assume il rischio per l’altrui operato, sicché in relazione ad ogni operazione intrapresa opera il principio di solidarietà di cui agli artt. 1854 e 1292 c.c.. La solidarietà passiva, che in tal modo connota il conto corrente bancario, consente alla banca di richiedere il pagamento del saldo ad uno qualsiasi dei cointestatari.

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, precisa che dalla mera cointestazione del conto non discende la riferibilità ad uno dei correntisti delle operazioni poste in essere dall’altro. La cointestazione del conto, infatti, fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto e non anche l’esistenza del reciproco consenso dei cointestatari del conto alle operazioni poste in atto da uno di loro.

Tuttavia, ove è stata espressamente prevista la facoltà dei correntisti di operare separatamente allora l’operazione posta in atto da uno solo dei cointestatari vincola anche gli altri per cui ogni contitolare del rapporto è solidalmente responsabile nei confronti della banca per il saldo passivo del conto corrente.

La solidarietà passiva opera anche se l’esposizione verso l’istituto di credito discende da un finanziamento accordato dalla banca stessa in favore di uno o di alcuni soltanto dei correntisti. Infatti, la previsione di solidarietà posta dall’art. 1854 c.c., in presenza di una disciplina convenzionale di cointestazione disgiunta del conto, concerne tutte le operazioni bancarie regolate in conto corrente (quindi anche l’apertura di credito: art. 1852 c.c.).

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 22 Maggio
Concessione abusiva di credito: nuove criticità, prevenzione e tutela


Mancata valutazione del merito creditizio, nullità e irripetibilità del finanziamento alla luce della Cassazione (n. 7134/2026)

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 30/04


WEBINAR / 9 Giugno
Documenti informatici: archiviazione, conservazione e consegna


Fra sistemi di conservazione e responsabilità di soggetti vigilati

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 15/05

Iscriviti alla nostra Newsletter