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Giurisprudenza

Sull’obbligo di consegna della documentazione bancaria

26 Gennaio 2026

Edoardo Cecchinato, dottorando in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Padova

Cassazione Civile, Sez. I, 05 gennaio 2026, n. 251 – Pres. E. Scoditti, Rel. M. Falabella

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 251 del 5 gennaio 2026 (Pres. E. Scoditti, Rel. M. Falabella), si è pronunciata sulla diversa portata dell’obbligo in capo alla banca di consegnare al cliente un esemplare del contratto sancito dall’art. 117, comma 1, t.u.b. rispetto a quello di consegna di copia della documentazione bancaria inerente alle singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni di cui all’art. 119, comma 4, t.u.b. 

In particolare, la Corte ha rilevato come sia solamente in forza dell’art. 117, comma 1, t.u.b. che il cliente della banca possa esigere, in sede di stipula, o anche dopo, che il documento contrattuale gli sia consegnato.

Il citato art. 117, però, “non prevede affatto che la banca, una volta abbia provveduto alla consegna al cliente dell’esemplare del contratto, sia tenuta a rilasciargliene ulteriori copie”.

Infatti, il documento contrattuale è estraneo alla fattispecie della norma di carattere generale contenuta nell’art. 119, comma 4, t.u.b., che riguarda solo la “documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.

Conseguentemente, “non vi è modo di assumere che il correntista abbia un diritto sostanziale al rilascio della scrittura privata, da considerarsi autonomo e ulteriore rispetto a quello che a lui deriva dalla conclusione del negozio: obbligo che la banca deve assolvere in occasione della stipula”.

Pertanto, osserva la Corte, si pongono due situazioni alternative:

  1. se il cliente ha già ricevuto l’esemplare del contratto, “allora non potrà pretendere di esercitare una seconda volta il diritto alla consegna, il quale ha già trovato attuazione, potendo al più invocare, nel corso del processo di cui sia parte, che si provveda ex 210 c.p.c. all’esibizione del documento che abbia in ipotesi smarrito, e di cui reputi necessaria l’acquisizione”. In ogni caso, secondo la Corte, è da “negare che il cliente abbia il diritto di esigere dalla banca, in base all’art. 119, comma 4, t.u.b., una copia del contratto da lui già ricevuto”.
  2. se il cliente non ha ricevuto l’esemplare del contratto, “avrà il diritto di ottenerne la consegna, giusta l’art. 117, comma 1, t.u.b., anche a mezzo di decreto ingiuntivo, nel rispetto della prescrizione – quella ordinaria decennale – che gli venga eventualmente opposta, la quale decorrerà dal momento in cui il diritto in questione poteva essere fatto valere ex 2935 c.c., e cioè dal tempo dell’avvenuto perfezionamento del negozio”.

La sentenza riguardava un caso in cui il cliente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo avverso la banca per ricevere copia di un contratto di conto corrente stipulato nel 1998.

Il decreto veniva confermato sia in sede di opposizione, sia dalla sentenza appello, contro la quale la banca ricorreva in Cassazione.

La Corte ha respinto il ricorso in quanto la banca non aveva chiarito se in sede di merito avesse opposto che la copia del contratto era stata già consegnata.

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