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Giurisprudenza

Sulla validità del leasing indicizzato Euribor (manipolato)

8 Aprile 2025

Corte d’Appello di Milano, 26 marzo 2025, n. 969 – Pres. Tragni

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 969 del 26 marzo 2025, si pronuncia in ordine alle sorti dei contratti di leasing immobiliare indicizzati all’Euribor, oggetto di manipolazione.

In particolare, la Corte torna sul tema della validità dei contratti ancorati all’Euribor, stipulati da istituti di credito non appartenenti al c.d. “panel” di quelli coinvolti, nel medesimo arco temporale, nell’intesa restrittiva della concorrenza accertata, in sede europea, nel comparto dei “tassi d’interesse dei derivati in euro” riferiti all’Euribor (Euro Interbank Offered Rate) e/o all’EONIA (Euro OverNight Index Average), noti anche come EIRD (Euro Interest Rate Derivatives).

Il Collegio milanese ha rigettato la domanda di (parziale) nullità di un contratto di leasing indicizzato all’Euribor oggetto di manipolazione, proposta dall’utilizzatore del bene in leasing, sulla scorta della pretesa incidenza, sull’accordo contrattuale, dell’intesa anticoncorrenziale sanzionata dalla Commissione Europea, cui tuttavia risultava estranea – sia in termini oggettivi che soggettivi – la società concedente parte del giudizio.

La decisione della Corte si colloca nel complesso quadro giurisprudenziale italiano in materia di manipolazione dell’Euribor e avvalla l’orientamento espresso dalla Prima Sezione Civile della Cassazione il 19 luglio 2024 con ordinanza interlocutoria n. 19900.

In tale occasione, la Suprema Corte ha escluso che i contratti di finanziamento indicizzati all’Euribor possano essere qualificati, in via automatica, come “contratti a valle” dell’intesa vietata, evidenziando la necessità che essi costituiscano lo sbocco diretto o un mezzo essenziale per la realizzazione della stessa.

Nel caso di specie, la Corte di merito ha ritenuto che il contratto di leasing oggetto di giudizio si collochi al di fuori dell’ambito oggettivo dell’intesa anticoncorrenziale accertata in sede comunitaria, che ha riguardato esclusivamente pratiche collusive tra operatori del mercato interbancario dei derivati.

A ciò si aggiunga, sotto il profilo soggettivo, l’assenza di qualsiasi elemento idoneo a dimostrare la partecipazione, anche indiretta, della società di leasing alla pratica vietata, con ciò escludendosi così ogni riflesso invalidante sul regolamento contrattuale sottoposto all’attenzione del giudice.

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