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Giurisprudenza

Sulla responsabilità della banca per concessione abusiva del credito

18 Giugno 2018

Avv. Giuseppe Amato, Amato Matera & Associati Studio legale

Cassazione Civile, Sez. I, 14 maggio 2018, n. 11695 – Pres. Ambrosio, Rel. Marulli

Di cosa si parla in questo articolo

La pronuncia che si annota va ad arricchire il panorama giurisprudenziale in punto di c.d. concessione abusiva di credito.

Si fa riferimento a quel percorso evolutivo costituito dai dicta di SS.UU. 28.03.2006 n. 7029 (in Dir. fall., 2006, II, 323), n. 7030 (n Corr. giur., 2006, 643) e n. 7031 (in Dir. fall., 2007, II, 195), cui è seguita Cass. Civ. n.13413/2010 (in Giur. comm. 2011, 5, 1157 nota di: PINTO), ed ancora Cass. Civ. n. 9983/2017 (Banca Borsa Titoli di Credito 2018, 2, II, 162)[1]ed infine la sentenza n. 11798 del 2017 (Rivista dei Dottori Commercialisti 2017, 4, 590) – al termine del quale la Suprema Corte è giunta ad affermare la legittimazione attiva del Curatore fallimentare ad agire ex art.146 Legge Fall. e 2393 c.c. nei confronti della banca, quale terzo responsabile solidale del danno cagionato alla società fallita per effetto dell’abusivo ricorso al credito da parte dell’amministratore della predetta società i base all’art.2055 c.c.

La posizione privilegiata che occupa la banca nel sistema socioeconomico comporta infatti che la stessa è destinataria di un reticolo di norme che ne disciplinano l’attività nell’interesse della collettività, tanto è vero che già la giurisprudenza di legittimità più risalente (Cass., 13 gennaio 1993, n. 343, Riv. banca merc. fin., 1993, I, pag. 399) aveva riconosciuto la colpa extracontrattuale della banca per inosservanza degli obblighi di informativa e di trasparenza previsti dalla normativa che regola il sistema bancario.

Anche la dottrina maggioritaria e più autorevole ha sostenuto che il curatore è legittimato ad agire nei confronti della banca che abbia concesso abusivamente un credito per il risarcimento del danno causato al patrimonio dell’impresa fallita dalla prosecuzione dell’attività sociale.[2]

Nella pronuncia che qui si annota, la Corte tratta un caso che, pur inserendosi nella medesima cornice del menzionato orientamento, da esso si distingue per il diverso assetto fattuale.

All’attenzione della Corte è infatti sottoposta azione promossa da un creditore di una società, poi messa in amministrazione straordinaria, nei confronti di una banca che egli assume responsabile per l’abusiva concessione di credito effettuata a favore della società (allora in bonis) in grazia anche di finanziamenti ricevuti e che ne avevano ritardato la dichiarazione di insolvenza.

In particolare, l’attore assume che proprio questo ritardo aveva consentito l’insorgere in capo ad esso di un’ingente esposizione creditoria verso la società.

Credito che, una volta che della debitrice era stata dichiarata la messa in amministrazione straordinaria, era stato ammesso al passivo concorsuale, al chirografo.

Trattandosi di azione promossa dal creditore uti singulo, in punto di legittimazione attiva, nulla quaestio.

La Corte conferma la legittimazione del terzo creditore, muovendo dal principio della tutela dell’incolpevole affidamento consonante ai principi solidaristici di cui è espressione l’art.2 Cost.

Solo, precisa che condizione dell’opponibilità del principio in esame è che l’affidamento sia appunto incolpevole, escludendo che possa essere considerato tale quello causato da uno stato di ignoranza superabile con l’uso della normale diligenza.

La Cassazione quindi prosegue, evidenziando che nel continuare a finanziare l’impresa insolvente – anziché avviarla al fallimento – ‘la banca offre agli operatori di mercato una sensazione distorta, ingannandoli sulle reali situazioni dell’impresa finanziata ed inducendoli a continuare a trattare con essa, come se fosse un’impresa sana, con la conseguenza che il suo fallimento viene artificiosamente ritardato con grave pregiudizio per la posizione di tutti i creditori: di quelli anteriori al fallimento tardivo, perché dovranno concorrere con altri creditori e riusciranno a recuperare una somma inferiore a quella che avrebbero riscosso se il fallimento fosse stato dichiarato tempestivamente; dei creditori posteriori, perché essi a loro volta non avrebbero concesso credito, se il debitore fosse tempestivamente fallito’.

Viene dunque formulato il seguente principio di diritto: ‘In materia di concessione abusiva del credito, sussiste la responsabilità della banca, che finanzi un’impresa insolvente e ne ritardi perciò il fallimento, nei confronti dei terzi, che in ragione di ciò abbiano confidato nella sua solvibilità ed abbiano continuato ad intrattenere rapporti contrattuali con essa allorché sia provato che i terzi non fossero a conoscenza dello stato di insolvenza e che tale mancanza di conoscenza non fosse imputabile a colpa.’

Pur trattandosi di fattispecie diversa, anche nella pronuncia in esame la Corte non ha perso occasione per confermare, seppure in obiter, i dicta dell’orientamento summenzionato.

Si consolida così – ulteriormente – la proponibilità dell’azione di concessione abusiva di credito, da parte del curatore[3], nei confronti della banca quale azione ex art.146 LF e 2393 c.c. in concorso ex art.2055 c.c. per il risarcimento del danno cagionato alla società danneggiata, poi dichiarata insolvente, da parte dei suoi propri amministratori infedeli.



[1] ‘l’erogazione del credito, ove (come dedotto nella specie) sia stata accertata la perdita del capitale di quella società, integra un concorrente illecito della banca; la quale deve seguire i principi di sana e prudente gestione valutando (art. 5 del T.u.b.) il merito di credito in base a informazioni adeguate. Dinanzi a una avventata richiesta di credito da parte degli amministratori della società che ha perduto interamente il capitale, e dinanzi a una altrettanto avventata o comunque imprudente concessione di credito da parte della banca, il comportamento illecito è concorrente ed è dotato di intrinseca efficacia causale, posto che il fatto dannoso si identifica nel ritardo nell’emersione del dissesto e nel conseguente suo aggravamento prima dell’apertura della procedura concorsuale’.

[2] F. Bonelli, “Concessione abusiva” di credito e “interruzione abusiva” di credito, in “Crisi di Imprese: casi e materiali”, Giuffrè 2011, p. 249 ss; B. Inzitari, L’abusiva concessione di credito: pregiudizio per i creditori e per il patrimonio del destinatario del credito, www.ilcaso.it, sezione II – Dottrina, e interventi, 19.3.2007, doc.. n. 58/2007, p. 16 ss e La responsabilità della banca nell’esercizio del credito: abuso nella concessione e rottura del credito, Banca, borsa titoli di credito, parte I, 2001, p.295 ss; M. Arato, La responsabilità della banca nella crisi d’impresa, Fall., 2007, p. 258 ss; A. Esposito, La legittimazione del curatore fallimentare all’esercizio dell’azione danni per abusiva concessione di credito: una breve analisi dei percorsi possibili, Fall., 2006, p. 1132; E. Nardecchia, L’abusiva concessione del credito all’esame delle Sezioni Unite, note a Cass. Sez. Un., 28 marzo 2006, nn. 7029, 7030, 7031, p. 639 ss.; Giuseppe Bersani, ‘Legittimazione attiva della curatela fallimentare nell’azione di concessione abusiva di credito’, in www.ilcaso.it, articoli, 14.5.2018.

[3] Giuseppe Amato, ‘Abusiva concessione del credito: la Banca responsabile in solido con gli amministratori dell’impresa fallita’ (commento aCassazione Civile, Sez. I, 20 aprile 2017, n. 9983), www.dirittobancario.it, 15 giugno 2017; Massimo Bondioni, Gli incerti confini della concessione abusiva del credito, www.dirittobancario.it, 21 marzo 2018.

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