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Giurisprudenza

Sulla natura dei contratti di associazione in partecipazione

28 Gennaio 2020

Manfredi Sclopis, Associate presso Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners

Cassazione Civile, Sez. IV, 23 settembre 2019, n. 23608 – Pres. Scaldaferri, Rel. Dolmetta

Di cosa si parla in questo articolo

Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte è tornata ad affrontare un tema – già peraltro trattato in passato dalla giurisprudenza di legittimità – afferente alla natura del contratto di associazione in partecipazione, soffermandosi in particolare sui doveri dell’associante nei rapporti interni con l’associato.

Come noto, ai sensi dell’art. 2549 del Codice civile, con “contratto di associazione in partecipazione” si intente l’attribuzione da parte dell’ associante all’associato del diritto di partecipare agli utili generati dall’associante dietro corresponsione di un determinato apporto. Detto contratto non prevede particolari requisiti formali e dunque non abbisogna di una particolare forma ai fini della validità, salvo si tratti di contratti di durata ultranovennale aventi ad oggetto il conferimento del godimento di beni immobili o altri diritti reali immobiliari, per i quali l’art. 1350, comma primo, n. 9, c.c. richiede espressamente la forma scritta ad substantiam.

Nel caso di specie, la Suprema Corte era stata chiamata a pronunciarsi su un ricorso promosso dall’associante di un contratto di associazione in partecipazione, avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Firenze aveva accertato la risoluzione del contratto stesso a seguito di diffida inviata dall’associato ai sensi di cui all’art. 1454 c.c., titolata in vari inadempimenti dell’associante. In particolare, la Corte d’Appello aveva rilevato che l’associante, inter alia, non aveva investito nell’impresa l’apporto messo a disposizione dall’associato, così “pregiudicando il diritto dell’associato agli utili pro quota; aveva quindi prelevato somme dalla cassa aziendale senza procedere alla rendicontazione della propria attività, cui invece avrebbe avuto diritto in base al principio della buona fede contrattuale. Per effetto di quanto sopra, la Corte d’Appello di Firenze condannava l’associante alla restituzione dell’apporto versato dall’associato, pur respingendo la domanda di risarcimento del danno avanzata dall’associato ex art. 1224 del Codice civile per difetto di prova.

Con il ricorso promosso avanti alla Suprema Corte, l’associante rilevava che il giudice del gravame non avrebbe interpretato correttamente la normativa applicabile al contratto di associazione in partecipazione, sottolineando, in particolare e tra l’altro, come le somme costituenti l’apporto dell’associato fossero liberamente utilizzabili dall’associante, che l’associato non vantava alcun potere di ingerenza al riguardo, che non sussisteva alcun obbligo dell’associante dall’astenersi dal prelevare le somme versate dall’associato e, infine, che l’obbligo di rendicontazione sarebbe previsto solo per i rapporti contrattuali di durata superiore a un anno ovvero in caso di avvenuto compimento dell’affare, ai sensi dell’art. 2552, comma 3, c.c. Infine, il ricorrente evidenziava come la risolvibilità del contratto in parola avrebbe dovuto essere fondata su una previa valutazione in concreto dell’importanza dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1455 del Codice civile e come, in ogni caso, pur ammettendo l’integrarsi della fattispecie, quest’ultima non avrebbe legittimato l’associante a ottenere la restituzione del proprio apporto in mancanza della prova, da fornirsi a cura dell’associato, dell’avvenuta conclusione dell’affare.

In sede preliminare, la Suprema Corte avverte l’esigenza di definire compiutamente, alla luce della disciplina in materia, la conformazione strutturale propria del contratto di associazione in partecipazione, onde stabilire l’eventuale sussistenza di un obbligo di rendicontazione – giuridicamente vincolante e a carico dell’associante –, con conseguente annotazione delle somme prelevate dalla cassa.

Quanto agli effetti della risoluzione del contratto, si pone la necessità di affrontare un contrasto, tuttora esistente in giurisprudenza, tra chi ritiene che il venir meno degli effetti del contratto di associazione in partecipazione non comporti l’applicazione del disposto di cui all’art. 1458, comma primo, c.c., nella parte in cui esclude, per i rapporti contrattuali a esecuzione continuata o periodica, la ripetibilità delle prestazioni già eseguite, sull’assunto che l’apporto dell’associato costituirebbe “una dazione o prestazione unitaria in cambio di una controprestazione pur essa unitariamente considerata nella partecipazione agli utili e le perdite”, e chi, al contrario, nell’interpretare le norme applicabili al contratto di associazione in partecipazione, ritiene di dover tener conto della disciplina prevista in materia di società di capitali, nella misura in cui essa impone all’associato di sopportare il rischio relativo all’esercizio dell’attività d’impresa, al punto che questi è tenuto a rispondere delle perdite subite sino all’azzeramento dell’apporto prestato. Significativa, a tal ultimo riguardo potrebbe rivelarsi una non risalente pronuncia della Suprema Corte (cfr. Cass., 10 agosto 2017, n. 19937), che sembrerebbe avvalorare la tesi della non ripetibilità degli apporti sociali in caso di risoluzione del contratto (e, dunque, dell’applicazione ai contratti di associazione in partecipazione della regola di cui all’art. 1458, comma primo, ultima parte, cod. civ.), secondo cui nell’associazione in partecipazione, in caso di fallimento, “l’associato ha diritto di far valere nel passivo il proprio credito per quella parte di conferimenti, la quale non è assorbita dalle perdite a suo carico”.

Alla luce di quanto sopra, la Suprema Corte ha ritenuto di rimettere il ricorso alla pubblica udienza delle sezioni semplici, non sussistendo i presupposti di manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso di cui all’art. 375, nn. 1 e 5, c.c., tali da ammettere il ricorso ad una valutazione della c.d. sezione filtro.

 

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