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Giurisprudenza

Sulla differenza fra l’azione di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa

10 Marzo 2026

Cassazione Civile, Sez. III, 15 gennaio 2026, n. 4950 – Pres. Rossetti, Rel. Condello

Di cosa si parla in questo articolo

La Cassazione, con sentenza del 15 gennaio 2026 n. 4950 (Pres. Rossetti, Rel. Condello), si è pronunciata in merito alla distinzione tra l’azione di indebito oggettivo ex art. 2033 C.c. e quella di arricchimento senza causa ex art. 2041 C.c.

In particolare, la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto “l’azione di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ. ha carattere restitutorio e non, come l’azione di arricchimento senza causa, di reintegrazione dell’equilibrio economico. La restituzione, pertanto, presuppone che la prestazione abbia avuto ad oggetto una somma di denaro ovvero cose di genere ovvero, infine, una cosa determinata. Ciò comporta che la qualificazione dell’azione come di ripetizione di indebito presuppone pur sempre una prestazione positiva (un facere o un dare) in precedenza indebitamente eseguita dal solvens, vale a dire da chi agisce ex art. 2033 cod. civ.

Nel caso di specie il ricorrente e il controricorrente avevano stipulato due differenti contratti preliminari di vendita – in relazione ai quali, a parti invertite, l’uno era il venditore e l’altro il compratore – per lo stesso importo e con la dazione del medesimo valore a titolo di caparra confirmatoria, aventi ad oggetto due differenti immobili.

La vertenza ha generato di distinti giudizi, successivi anche sul piano temporale.

Nel primo, avviato con l’intenzione di ritenere i contratti preliminari di vendita quali contratti collegati, e di qualificarli come permuta, alla luce delle rispettive analoghe prestazione in capo alle parti, in realtà il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi, hanno escluso la natura di detti contratti quale permuta.

Inoltre, hanno accertato l’inadempimento da parte di entrambi i contraenti dei due contratti preliminari, con conseguente diritto dei promittenti venditori (in entrambi i contratti) di trattenere la caparra versata ex art. 1385 C.c. e generando pertanto un controcredito analogo, pari alla caparra stessa.

Nelle more del giudizio di Cassazione, in seguito (e quanto al secondo giudizio), uno dei contraenti di uno dei due preliminari di vendita (ovvero uno dei promittenti acquirenti) riceveva un decreto ingiuntivo da parte di uno dei due promittenti venditori, in conseguenza della declarata risoluzione del contratto stesso.

Il promittente acquirente presentava, quindi, opposizione in quanto, in realtà, non aveva versato materialmente alcun acconto al promittente venditore.

Tale opposizione veniva qualificata dal Tribunale di primo grado quale azione di ripetizione dell’indebito e veniva rigettata alla luce della necessaria prestazione positiva di dare o facere quale presupposto della stessa.

La Corte d’appello, di contro, riteneva che la domanda di ripetizione dell’indebito potesse essere esperita anche in caso di compensazione di reciproci crediti, come sussistente nel caso di specie.

In tale contesto, la Cassazione ha affermato che il concetto di pagamento di cui all’art 2033 C.c. non risulti riferibile alla sola dazione di una somma di denaro, bensì che si riferisca a ogni prestazione di dare o fare non dovuta.

Tuttavia, la Corte ha precisato, – richiamando altra giurisprudenza di legittimità, tra cui Cass., 09/12/2016, n. 25270 – che per l’applicazione di tale istituto risulti pur sempre necessaria la concreta possibilità di ripetizione della prestazione.

Deve, dunque, essere stata effettivamente eseguita indebitamente una prestazioni positiva.

Nel caso di specie, quindi, la Corte ha ritenuto che, non essendo stata prestata una dazione di denaro alla luce della compensazione con il controcredito sorgente dall’altro preliminare di vendita, l’azione esperibile era quella di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 C.c.

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