La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 1° agosto 2025 (Pres. Rel. I. Jarukaitis), si è pronunciata sulla portata dell’art. 58 della direttiva 2007/64/CE (c.d. Payment Services Directive I), il quale sancisce che il cliente deve informare – «senza indugio» e, comunque, «entro 13 mesi dalla data di addebito» – il suo prestatore di servizi di pagamento di essere venuto a conoscenza di un’operazione di pagamento non autorizzata al fine di ottenerne il rimborso.
In particolare, il giudice comunitario è stato interrogato su tale previsione dalla Corte di Cassazione francese, in un caso che vedeva una persona fisica agire contro un prestatore di servizi di pagamento per ottenere il rimborso di prelievi di denaro che sarebbero stati effettuati senza la sua autorizzazione (per la precisione, attraverso una carta di pagamento che gli era stata spedita ma che egli lamentava di non aver ricevuto). Il ricorso è stato parzialmente respinto sia in primo sia in secondo grado in quanto il ricorrente aveva informato il prestatore di servizi di pagamento due mesi dopo il primo prelievo contestato, quindi tardivamente.
Orbene, secondo la Corte, l’art. 48 della Payment Services Directive I implica che il cliente «è privato, in linea di principio, del diritto di ottenere la rettifica di un’operazione se non ha informato senza indugio il suo prestatore di servizi di pagamento di essere venuto a conoscenza di un’operazione di pagamento non autorizzata, sebbene lo abbia informato riguardo alla medesima nei tredici mesi successivi alla data di addebito».
Peraltro, prosegue la Corte, qualora si tratti di un’operazione di pagamento non autorizzata derivante dall’utilizzo di uno strumento di pagamento smarrito, rubato o oggetto di appropriazione indebita o da un uso non autorizzato di un tale strumento, e qualora il pagatore abbia informato di tale operazione il suo prestatore di servizi di pagamento entro tredici mesi dalla data di addebito, «tale pagatore è privato, in linea di principio e salvo qualora abbia agito in modo fraudolento, del suo diritto di ottenere la rettifica effettiva di detta operazione solo se ha tardato a informare il suo prestatore di servizi di pagamento in modo intenzionale o con negligenza grave che configura una violazione qualificata di un obbligo di diligenza».
Da ultimo, i giudici comunitari hanno precisato che, in presenza di una successione di operazioni di pagamento non autorizzate, sempre derivanti dall’utilizzo di uno strumento di pagamento smarrito, rubato o oggetto di appropriazione indebita o da un uso non autorizzato di un tale strumento, «qualora il pagatore, pur rispettando il termine di tredici mesi successivi alle date di addebito di tali operazioni, abbia parzialmente tardato a informarne il suo prestatore di servizi di pagamento in modo intenzionale o con negligenza grave, tale pagatore è privato, in linea di principio, del diritto di ottenere il rimborso soltanto delle perdite risultanti dalle operazioni delle quali intenzionalmente o in modo gravemente negligente ha tardato a informare il suo prestatore di servizi di pagamento».