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Giurisprudenza

Sul regime delle spese di resistenza nell’assicurazione contro la responsabilità civile

17 Marzo 2021

Massimo Mazzola, Avvocato e Dottore di ricerca, Esperto presso IVASS*

Cassazione Civile, Sez. III, 23 febbraio 2021, n. 4786 – Pres. Amendola, Rel. Rossetti

Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte conferma il proprio orientamento a mente del quale l’obbligo dell’assicuratore di rifondere le spese sostenute dall’assicurato per la propria difesa sussiste anche nell’ipotesi in cui la domanda del terzo danneggiato venga rigettata e, per l’effetto, la domanda di manleva proposta dall’assicurato nei confronti dell’assicuratore non venga esaminata perché assorbita (v., tra le altre, Cass. civ., sez. III, 28 febbraio 2008, n. 5300).

Tale esito interpretativo si lascia raccomandare, considerando che – come già rilevato in altra sede (cfr. M. Mazzola, Rilievi intorno all’insorgenza dell’obbligo indennitario dell’assicuratore di responsabilità civile, in DiMAF, 2/2020, p. 435) – la formula “tenere indenne”, di cui all’art. 1917, comma 1, c.c., vale a significare che la prestazione (contrattuale) di sicurezza non si esaurisce nella sola prestazione (oggetto dell’obbligazione) di pagamento dell’indennità, in corrispondenza del debito risarcitorio, ma si concretizza nel porre in essere tutte le attività, materiali e giuridiche, necessarie a neutralizzare (o, almeno, contenere) il pericolo di depauperamento dell’assicurato, conseguente all’illecito (tutela indennitaria “in senso lato”), cui concorre, all’evidenza, anche la rifusione delle spese sostenute per resistere alla pretesa del terzo danneggiato. Un tanto vale vieppiù considerando che sussiste un interesse di entrambe le parti (assicurato e assicuratore) alla reiezione della stessa. D’altro canto, quale naturale negotii, tale obbligo non sussiste nell’ipotesi in cui non sia operante la garanzia; del pari, non sono dovute le spese irragionevolmente sostenute, in quanto a modalità o importo (arg.ex artt. 1227 e 1914 c.c.).

 

Il contenuto del presente scritto rappresenta il personale pensiero dell’Autore e non impegna in alcun modo l’Istituto di appartenenza.


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