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Giurisprudenza

Stampa dei movimenti dall’home banking e prova scritta

5 Febbraio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 2607 del 29 gennaio 2024, la Corte di Cassazione, Prima Sezione civile (Pres. Di Marzio, Rel. Campese) ha affermato che la stampa dei movimenti contabili fatta dal correntista tramite l’home banking ha valenza di prova scritta e si presume pertanto conforme ai documenti bancari, a meno di una specifica e circostanziata contestazione da parte dell’Istituto di credito.

Questo il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte:

In tema di conto corrente bancario, la stampa dei movimenti contabili risultanti a video dal data-base della banca, ottenuta dal correntista avvalendosi del servizio di home banking, rappresenta una copia analogica del documento informatico, non sottoscritto, costituito dalla corrispondente pagina web. Essa, pertanto, giusta l’art. 23 del d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell’amministrazione digitale), si presume conforme, quanto ai dati ed alle operazioni in essa riportati, alle scritturazioni del conto stesso in mancanza di contestazioni chiare, circostanziate ed esplicite formulate dalla banca e riguardanti, specificamente, la loro non conformità a quelle conservate nel proprio archivio (cartaceo o digitale).

I giudici del merito avevano infatti rigettato la domanda, ritenendo che gli attori non avessero depositato gli estratti conto (come dedotto dal Banco), motivando, erroneamente, che l’inutilizzabilità probatoria dei documenti da essi prodotti (la “stampata dei movimenti bancari asseritamente estratti dal sistema di home banking”) derivava dalla semplice negazione della valenza processuale sollevata dalla difesa della convenuta.

La Corte precisa che, successivamente ai fatti di causa, la normativa in materia di documenti informatici è cambiata, ma, in ogni caso, non è applicabile al caso specifico.

L’art. 20 del d.lgs. n. 217 del 2017, entrato in vigore solo il 27 gennaio 2018, ha infatti modificato l’art. 20, c. 1-bis, del CAD (Codice dell’amministrazione digitale): in seguito a tale modifica, solo il documento informatico con firma digitale soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 C.c.; in tutti gli altri casi, l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità.

Tuttavia, chiarisce la Corte, alla luce del carattere sostanziale di tale modificazione normativa, questa non può trovare applicazione per i giudizi già pendenti (come quello di specie, che risaliva al 2013).

Infatti, secondo il generale principio di “affidamento” legislativo, è preclusa la possibilità di ritenere che l’efficacia probatoria di un documento già formato al momento dell’entrata in vigore della nuova disposizione, sia da quest’ultima regolato, quantomeno nei casi in cui la retroattività della disciplina verrebbe a comprimere la tutela della parte, che di quel documento intenda avvalersi in giudizio.

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